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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance

Guida per cooperative committenti ed esecutrici di appalti

Sicurezza negli appalti per cooperative sociali: DUVRI, soci-lavoratori e compliance

Le cooperative sociali occupano una posizione peculiare nel sistema degli appalti: sono spesso contemporaneamente committenti (quando affidano servizi a terzi) ed esecutrici (quando si aggiudicano appalti pubblici o privati). In entrambi i ruoli, gli obblighi dell'art. 26 D.Lgs 81/08 sul DUVRI e la disciplina speciale dei soci lavoratori richiedono una gestione attenta e documentata della sicurezza.

La cooperativa come datore di lavoro-committente: un doppio ruolo

L'art. 26 D.Lgs 81/08 impone al datore di lavoro committente, ossia a chiunque affidi lavori, servizi o forniture in appalto o subappalto all'interno della propria azienda o unità produttiva, una serie di obblighi che non si esauriscono nella stipula del contratto. La norma vale per tutti i datori di lavoro, incluse le cooperative sociali.

La specificità delle cooperative sociali emerge con chiarezza nell'analisi del loro ciclo operativo: una cooperativa di tipo A che gestisce una RSA può affidarsi a una cooperativa di pulizie per la sanificazione degli ambienti; al contempo, la stessa cooperativa potrebbe essere appaltatrice per conto di un Comune che ha esternalizzato il servizio di assistenza domiciliare. In entrambi i casi si attivano obblighi distinti e non sovrapponibili.

⚖ Cooperativa come committente

  • Verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatrice
  • Redazione e aggiornamento del DUVRI
  • Indicazione dei costi della sicurezza non ribassabili
  • Coordinamento e cooperazione con l'appaltatrice
  • Responsabilità solidale per violazioni SSL nell'appalto

⚙ Cooperativa come appaltatrice

  • Formazione completa dei soci lavoratori (Accordo SR 78/CSR 17/04/2025)
  • Partecipazione alla cooperazione promossa dal committente
  • Aggiornamento del proprio DVR con i rischi del sito del committente
  • Applicazione del CCNL di riferimento (clausola sociale)
  • Documentazione della congruità dei costi sicurezza nell'offerta

Nota normativa: il D.Lgs 276/2003, art. 7, disciplina la somministrazione di manodopera da parte delle cooperative verso soggetti terzi. Nel caso di cooperative che distaccano soci lavoratori presso committenti esterni, si applicano contestualmente la disciplina del distacco ex art. 30 D.Lgs 276/2003 e gli obblighi SSL dell'art. 26 D.Lgs 81/08. Il distacco di soci lavoratori non esonera la cooperativa distaccante dagli obblighi di formazione, né il committente distaccatario dall'obbligo di cooperazione e coordinamento.

I soci lavoratori negli appalti: parificazione ai dipendenti e particolarità

L'art. 3 co. 5 D.Lgs 81/08, in combinato disposto con l'art. 1 co. 3 L. 142/2001 (Titolo I — Disciplina del socio lavoratore di cooperativa), equipara il socio lavoratore al lavoratore dipendente per tutti gli effetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ciò significa che il socio lavoratore impegnato in un appalto deve ricevere la medesima formazione, gli stessi DPI e la stessa sorveglianza sanitaria previsti per un dipendente con mansioni identiche.

La particolarità rispetto al lavoratore dipendente classico riguarda il rapporto associativo: il socio lavoratore è al contempo lavoratore e membro della cooperativa, con diritti e obblighi che derivano dallo statuto sociale e dal regolamento interno. Questo non riduce in alcun modo la tutela SSL; semmai, nelle cooperative più strutturate, il socio lavoratore può essere coinvolto nella redazione del DVR e nella definizione delle misure prevenzionistiche, svolgendo de facto un ruolo partecipativo simile a quello del RLS.

Riferimenti normativi sul socio lavoratore di cooperativa

Art. 3 co. 5D.Lgs 81/08 — applica le disposizioni del Testo Unico al socio lavoratore con rapporto di lavoro in qualsiasi forma, ivi comprese cooperative di lavoro.
Art. 1 co. 3L. 142/2001 — il socio lavoratore di cooperativa ha diritto a condizioni di lavoro non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di categoria; la normativa SSL si applica integralmente.
Art. 2 co. 1D.Lgs 81/08 — definizione di «lavoratore» che include il socio lavoratore di cooperativa che presta la propria attività per conto e nell'interesse della cooperativa medesima.
Art. 7D.Lgs 276/2003 — disciplina del distacco di soci lavoratori di cooperativa verso imprese aderenti o soggetti terzi, con mantenimento degli obblighi SSL in capo alla cooperativa distaccante salvo quelli connessi all'ambiente di lavoro, che spettano al committente distaccatario.

Obblighi della cooperativa committente (art. 26 D.Lgs 81/08)

Gli obblighi seguenti si applicano quando la cooperativa sociale affida lavori, servizi o forniture in appalto o subappalto all'interno del proprio sito o unità produttiva, indipendentemente dalla durata del contratto.

Verifica dell'idoneità tecnico-professionale

Prima di affidare lavori, servizi o forniture in appalto o subappalto, la cooperativa committente è obbligata a verificare che l'impresa appaltatrice (anche se è a sua volta una cooperativa) sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali: iscrizione alla CCIAA per le attività oggetto dell'appalto, documento di valutazione dei rischi, nomina di RSPP e MC ove previsto, attestati di formazione degli addetti. La verifica deve essere documentata e conservata per eventuali ispezioni ASL/DTL.

Art. 26 co. 1 lett. a) D.Lgs 81/08 — Allegato XVII D.Lgs 81/08

Elaborazione del DUVRI

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) deve essere redatto dal committente ogni volta che i lavori comportano rischi da interferenze tra le attività della cooperativa committente e quelle dell'appaltatrice. Il DUVRI non è richiesto per i soli servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, i lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno e in assenza di rischi di cui all'Allegato XI. In tutti gli altri casi — e nelle cooperative del settore dei servizi il DUVRI è quasi sempre necessario — il documento va allegato al contratto d'appalto.

Art. 26 co. 3 D.Lgs 81/08

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso

Il contratto di appalto deve indicare in modo specifico i costi relativi alla sicurezza necessari per eliminare o ridurre i rischi da interferenze. Tali costi — che coprono misure come la segnaletica dedicata, la delimitazione delle aree, i dispositivi di protezione collettiva per le interferenze e la sorveglianza delle aree critiche — non possono essere oggetto di ribasso d'asta o di negoziazione al ribasso. La cooperativa committente risponde civilmente e penalmente se omette di quantificarli o consente che vengano erosi nella trattativa.

Art. 26 co. 5 D.Lgs 81/08

Coordinamento e cooperazione

La cooperativa committente deve promuovere la cooperazione e il coordinamento con l'appaltatrice per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto. Non basta redigere il DUVRI: occorre una gestione dinamica del documento, aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni operative o quando emergono nuovi rischi durante l'esecuzione dell'appalto.

Art. 26 co. 2 D.Lgs 81/08

DUVRI nei principali settori delle cooperative sociali: esempi di interferenze

Le interferenze più comuni — e le relative misure da inserire nel DUVRI — variano significativamente in funzione del settore operativo della cooperativa. Di seguito vengono analizzati i tre settori in cui le cooperative sociali sono più frequentemente impegnate come appaltatrici.

Cooperative di facchinaggio e logistica

Interferenze tipiche

  • Traffico di mezzi di movimentazione (carrelli elevatori del committente)
  • Transito contemporaneo di addetti del committente nelle corsie di magazzino
  • Utilizzo di attrezzature del committente (transpallet, scaffalature)
  • Rischio schiacciamento e investimento in aree condivise

Misure DUVRI da prevedere

Il DUVRI deve mappare i percorsi di transito, definire turni separati per le fasi critiche e stabilire le responsabilità per la manutenzione delle attrezzature condivise. I soci lavoratori devono essere formati sia sui rischi generici dell'ambiente ospitante sia sulle interferenze specifiche.

Cooperative di pulizie e sanificazione

Interferenze tipiche

  • Utilizzo di prodotti chimici in ambienti frequentati dal committente
  • Scivolosità dei pavimenti durante le operazioni di lavaggio
  • Rischio elettrico per uso di macchinari in ambienti non esclusivi
  • Interferenza con attività produttive o sanitarie del committente

Misure DUVRI da prevedere

Il DUVRI deve prevedere la delimitazione delle aree in trattamento, la segnaletica di pavimento bagnato, la programmazione delle attività di pulizia in orari a bassa presenza, la comunicazione delle schede di sicurezza (SDS) dei prodotti utilizzati al committente e viceversa.

Cooperative di cura della persona e assistenza domiciliare

Interferenze tipiche

  • Interferenza con altri operatori sanitari o socio-sanitari del committente (es. ASL, RSA)
  • Uso di attrezzature del committente per la movimentazione degli assistiti (sollevatori, carrozzine)
  • Rischio biologico condiviso in ambienti assistenziali
  • Emergenze mediche in spazi in cui operano più soggetti

Misure DUVRI da prevedere

Nelle strutture socio-sanitarie, il DUVRI deve coordinare le procedure di emergenza dei diversi soggetti presenti, stabilire chi è responsabile dei presidi di primo soccorso e come viene gestita la sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell'appaltatrice esposti a rischio biologico di categoria analoga a quella del committente.

Appalti pubblici, CCNL cooperative e clausola sociale (D.Lgs 36/2023)

Il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 36/2023) introduce per le cooperative sociali che partecipano ad appalti pubblici una serie di obblighi che si intrecciano con la normativa SSL.

1

Clausola sociale (art. 57 D.Lgs 36/2023)

In caso di cambio appalto, la cooperativa subentrante deve assorbire il personale del precedente gestore applicando il CCNL indicato nel bando. Questo implica la verifica immediata degli attestati di formazione SSL dei lavoratori assorbiti. Eventuali lacune formative devono essere colmate prima dell'avvio operativo: la cooperativa subentrante risponde degli infortuni occorsi dopo la presa in carico del servizio, anche se riconducibili a una formazione inadeguata ereditata dal precedente gestore.

2

Congruità dei costi della sicurezza nell'offerta economica

L'art. 108 co. 9 D.Lgs 36/2023 vieta il ribasso sui costi della manodopera e su quelli della sicurezza. In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, la stazione appaltante può richiedere alla cooperativa di documentare in modo analitico i costi previsti per DPI, formazione, sorveglianza sanitaria e misure di coordinamento con il committente. Un'offerta che non copra questi costi è soggetta a esclusione per anomalia.

3

CCNL cooperative di riferimento e parità di trattamento SSL

I CCNL delle cooperative sociali (es. CCNL Cooperative Sociali sottoscritto da Legacoopsociali, Confcooperative, AGCI e CISL/UIL/CGIL) contengono disposizioni specifiche in materia di sicurezza che integrano — e in alcuni casi migliorano — le previsioni minime del D.Lgs 81/08. Nei bandi pubblici, la stazione appaltante può richiedere l'applicazione del CCNL di settore come condizione di partecipazione: la cooperativa deve dimostrare di rispettarne integralmente le clausole SSL, ivi comprese quelle su aggiornamento formativo e sorveglianza sanitaria.

Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017): le cooperative sociali iscritte al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) che partecipano ad appalti pubblici possono accedere a procedure riservate o a forme di partenariato previste dagli artt. 55–57 D.Lgs 117/2017 (co-programmazione, co-progettazione, accreditamento). Anche in questi contesti, gli obblighi SSL in materia di appalto e interferenze rimangono pienamente applicabili: la forma contrattuale convenzionale non elimina le responsabilità derivanti dall'art. 26 D.Lgs 81/08.

Formazione dei soci lavoratori che cambiano cantiere o appalto: gestione con il RENF

Una delle criticità operative più frequenti per le cooperative appaltatrici è la gestione della formazione SSL dei soci lavoratori che ruotano su più contratti di appalto, spesso con profili di rischio diversi. L'Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025 — che ha ridefinito la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 D.Lgs 81/08 — introduce il Registro Elettronico Nazionale della Formazione (RENF), strumento che cambierà radicalmente la gestione degli attestati in mobilità tra appalti.

Principio di portabilità degli attestati

Con il RENF, la formazione completata dal socio lavoratore sarà tracciata a livello nazionale e sarà accessibile ai datori di lavoro che ne fanno richiesta. La cooperativa che acquisisce un nuovo appalto e assorbe soci lavoratori da un'altra cooperativa o che affronta una riassegnazione interna potrà verificare in tempo reale la validità e la completezza del percorso formativo, senza dover richiedere attestati cartacei o copie di registro.

Cambio di profilo di rischio tra appalti

Il passaggio di un socio lavoratore da un appalto a basso rischio (es. servizi di reception) a uno ad alto rischio (es. facchinaggio in magazzino o assistenza a persone con dipendenze) richiede un'integrazione formativa prima dell'avvio delle nuove mansioni. L'Accordo SR 78/CSR 17/04/2025 stabilisce che il livello di rischio è determinato dal codice ATECO dell'unità produttiva in cui il lavoratore opera concretamente, non necessariamente di quello prevalente dell'azienda. La cooperativa deve quindi aggiornare il piano formativo per ogni cambio di appalto che comporti un'escalation del profilo di rischio.

Aggiornamento quinquennale in mobilità

L'obbligo di aggiornamento ogni cinque anni (6 ore per tutti i livelli di rischio, ex Accordo SR 78/CSR 17/04/2025) rimane in capo alla cooperativa datrice di lavoro, non al singolo appalto. Se il socio lavoratore cambia più appalti nel quinquennio, la responsabilità dell'aggiornamento resta sulla cooperativa che ha in essere il rapporto associativo-lavorativo al momento della scadenza. La pianificazione degli aggiornamenti deve essere centralizzata nell'ufficio HR o nell'ufficio formazione della cooperativa, non delegata ai singoli responsabili di cantiere.

Riepilogo formazione obbligatoria per soci lavoratori in appalto

MomentoObbligo formativoDurataRiferimento
Prima assunzione / ingresso in cooperativaModulo generale + modulo specifico per livello di rischio4 h + 4/8/12 hAccordo SR 78/CSR 17/04/2025 — Art. 37 D.Lgs 81/08
Cambio appalto con aumento del livello di rischioIntegrazione modulo specifico per il nuovo livello di rischioDifferenziale (es. da 4 a 12 h)Accordo SR 78/CSR 17/04/2025
Ogni 5 anniAggiornamento quinquennale6 hAccordo SR 78/CSR 17/04/2025
Prima dell'assegnazione a nuovo sito del committenteInformazione sui rischi specifici del sito e sulle procedure del DUVRIVariabile (documentare)Art. 26 co. 1 lett. b) — Art. 36 D.Lgs 81/08

Domande frequenti — Sicurezza appalti e cooperative sociali

Una cooperativa sociale è obbligata a redigere il DUVRI anche quando affida un appalto a un'altra cooperativa?
Sì. L'art. 26 D.Lgs 81/08 si applica a qualsiasi datore di lavoro committente, incluse le cooperative sociali. La natura dell'impresa appaltatrice — cooperativa, società di capitali o impresa individuale — è irrilevante ai fini dell'obbligo. Ciò che conta è che l'appalto comporti rischi da interferenze tra le attività delle due organizzazioni nell'ambiente di lavoro del committente. Fa eccezione unicamente la fornitura di beni senza installazione, la prestazione intellettuale pura e i lavori di durata inferiore a cinque uomini-giorno in assenza di rischi da Allegato XI.
I soci lavoratori di una cooperativa appaltatrice devono ricevere la stessa formazione dei dipendenti?
Sì. L'art. 3 co. 5 D.Lgs 81/08, in combinato con l'art. 1 co. 3 L. 142/2001 (Titolo I sulla disciplina del socio lavoratore di cooperativa), equipara il socio lavoratore al lavoratore dipendente ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Pertanto la cooperativa appaltatrice deve assicurare ai propri soci lavoratori la stessa formazione prevista dall'Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025: modulo generale (4 ore) e modulo specifico per il livello di rischio dell'attività svolta (4, 8 o 12 ore). L'aggiornamento quinquennale di 6 ore è anch'esso obbligatorio.
Nel caso di appalto pubblico, la clausola sociale obbliga la cooperativa a mantenere i lavoratori dell'appaltatrice precedente?
La clausola sociale prevista dall'art. 57 D.Lgs 36/2023 impone all'aggiudicataria di garantire, nella misura economicamente sostenibile, la continuità occupazionale del personale del precedente appaltatore. La cooperativa subentrante deve applicare il CCNL di riferimento indicato nel bando o nell'avviso. Questo comporta l'obbligo di verificare — prima dell'assunzione o del recepimento dei soci lavoratori — la completezza e validità degli attestati di formazione SSL esistenti, e di colmare eventuali lacune prima dell'avvio delle attività. La mancata verifica espone la cooperativa subentrante a responsabilità solidale per eventuali infrazioni pregresse non sanate.
Come si gestisce la formazione dei soci lavoratori che cambiano frequentemente cantiere o appalto?
Il socio lavoratore che passa da un appalto all'altro deve già disporre del modulo generale e del modulo specifico per il proprio livello di rischio. Il cambio di appalto non richiede necessariamente una nuova formazione completa, ma la cooperativa deve verificare che il profilo di rischio del nuovo contesto sia compatibile con la formazione già ricevuta. Se il nuovo appalto espone il socio a rischi di livello superiore o a rischi specifici non coperti dalla formazione precedente (es. passaggio da servizi di pulizia a cantieri edili), occorre integrare la formazione prima dell'inizio dell'attività. Il Registro Elettronico Nazionale della Formazione (RENF), previsto dall'Accordo SR 78/CSR del 17/04/2025, consentirà la tracciabilità e la portabilità degli attestati tra un appalto e l'altro.
Cosa prevede il D.Lgs 36/2023 in materia di congruità dei costi della sicurezza negli appalti pubblici?
L'art. 108 co. 9 D.Lgs 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) stabilisce che i costi della manodopera e della sicurezza non possono essere assoggettati a ribasso d'asta. Le stazioni appaltanti devono indicare nel bando i costi stimati per la sicurezza, separati dal resto del corrispettivo. La cooperativa aggiudicataria è tenuta a dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, che i costi della sicurezza inseriti sono congrui rispetto agli obblighi normativi. Le offerte che non rispettano questa congruità vengono escluse. L'ANAC ha confermato con orientamento n. 1/2023 che tale principio si applica anche agli accordi quadro e alle convenzioni gestite da centrali di acquisto.
La cooperativa sociale è responsabile in solido con l'appaltatrice per gli infortuni dei lavoratori di quest'ultima?
Sì, nei limiti in cui l'infortunio sia riconducibile a un rischio da interferenza o a una carenza nel coordinamento che spettava al committente gestire. L'art. 26 co. 4 D.Lgs 81/08 stabilisce la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore per le violazioni delle norme di salute e sicurezza in ambito di appalto. La responsabilità solidale non è automatica per qualsiasi infortunio, ma scatta quando si dimostra un nesso causale tra la carenza del committente — omessa redazione o aggiornamento del DUVRI, mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale, assenza di coordinamento — e il danno subìto dal lavoratore dell'appaltatrice. Per le cooperative sociali che affidano servizi in strutture assistenziali o sanitarie, il rischio di responsabilità solidale è particolarmente elevato data la complessità delle interferenze.

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Ogni cooperativa ha un profilo di appalto diverso: assistenza domiciliare, gestione RSA, facchinaggio, pulizie, servizi educativi. Una verifica personalizzata della documentazione SSL — DVR, DUVRI, registro della formazione — consente di individuare le aree di non conformità prima che emergano in sede ispettiva.

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