Chi sono i volontari nelle cooperative sociali (art. 3 co. 12-bis D.Lgs 81/08)
Nelle cooperative sociali disciplinate dalla L. 381/1991, il volontario è una persona fisica che presta la propria opera a titolo gratuito e spontaneo, senza rapporto di lavoro subordinato né di socio lavoratore. La sua presenza è espressamente contemplata dall'art. 2 co. 3 L. 381/1991, che consente alle cooperative sociali di avvalersi di volontari purché questi rimangano in numero minoritario rispetto ai soci lavoratori e ai dipendenti.
Sul piano della sicurezza sul lavoro, il D.Lgs 81/08 ha subìto nel tempo un'estensione progressiva del campo di applicazione soggettivo. L'art. 3 co. 12-bis — introdotto dalla L. 128/2017 — prevede che “a tutti i lavoratori autonomi e ai soggetti di cui al presente comma che svolgono la propria attività nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro” si applichino le disposizioni relative a informazione, formazione, sorveglianza sanitaria e utilizzo di DPI, nella misura in cui ciò sia compatibile con le peculiarità del rapporto.
In pratica, il datore di lavoro cooperativo che si avvale di volontari non può trattarli come soggetti estranei al sistema di gestione della sicurezza: deve includerli nel DVR, formarli, fornire loro i DPI necessari e — ove i profili di rischio lo richiedano — sottoporli a sorveglianza sanitaria.
Attenzione: la gratuità della prestazione del volontario non esime il datore di lavoro cooperativo dagli obblighi SSL. In caso di infortunio del volontario, il giudice verifica se siano state adottate tutte le misure prevenzionistiche richieste dall'art. 3 co. 12-bis D.Lgs 81/08 — indipendentemente dal vincolo contrattuale che lega il volontario alla cooperativa.
Obblighi SSL del datore di lavoro cooperativo verso i volontari
Gli obblighi di seguito descritti si applicano nella misura in cui le attività svolte dal volontario espongano a rischi analogamente a quelle di un lavoratore dipendente con le stesse mansioni. La valutazione caso per caso spetta al datore di lavoro con il supporto dell'RSPP.
Formazione adeguata ai rischi specifici
Il datore di lavoro cooperativo deve assicurare ai volontari informazione e formazione adeguate alle attività svolte e ai rischi connessi. La norma non fissa un monte ore identico a quello degli Accordi Stato-Regioni per i lavoratori dipendenti, ma impone una formazione proporzionata alla tipologia e all'intensità dei rischi: un volontario che affianca operatori socio-sanitari in strutture residenziali deve ricevere formazione su rischio biologico, movimentazione manuale di persone non autosufficienti e gestione delle emergenze.
Art. 37 D.Lgs 81/08 — Art. 3 co. 12-bis D.Lgs 81/08 — Circ. INAIL n. 39/2017
Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Laddove la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di DPI, il datore di lavoro cooperativo è tenuto a fornirli gratuitamente anche ai volontari, a istruirli sul loro corretto utilizzo e a verificarne l'impiego effettivo durante lo svolgimento delle attività. Nelle cooperative di tipo A con attività assistenziali, i DPI tipicamente necessari per i volontari comprendono guanti monouso, mascherine FFP2 in contesti di rischio biologico e indumenti protettivi.
Art. 74–79 D.Lgs 81/08 — Art. 3 co. 12-bis D.Lgs 81/08
Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria obbligatoria (art. 41 D.Lgs 81/08) si applica ai volontari nella misura in cui svolgano attività che, per i lavoratori dipendenti, richiederebbero la visita del medico competente: esposizione a rischio biologico significativo (es. assistenza a persone con patologie infettive), movimentazione manuale di carichi o di persone, utilizzo prolungato di VDT. Il medico competente si esprime sull'idoneità anche per i volontari che ricadono in questi profili di rischio.
Art. 41 D.Lgs 81/08 — Art. 3 co. 12-bis D.Lgs 81/08
Informativa sui rischi presenti in cooperativa
Prima che il volontario inizi la propria attività, il datore di lavoro deve rendergli edotto dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro o di servizio, delle procedure di emergenza, dei nominativi degli addetti al primo soccorso e all'antincendio, e dell'ubicazione dei presidi di sicurezza (estintori, cassette di pronto soccorso, vie di esodo). La consegna di un documento informativo scritto, sottoscritto dal volontario, costituisce prova documentale in caso di ispezione o infortunio.
Art. 36 D.Lgs 81/08 — Art. 3 co. 12-bis D.Lgs 81/08
Soci lavoratori, dipendenti e volontari: differenze in materia SSL
| Figura | Status SSL | Formazione obbligatoria | INAIL |
|---|---|---|---|
| Socio lavoratore | Equiparato a lavoratore dipendente (art. 2 co. 1 lett. a D.Lgs 81/08 + art. 1 co. 3 L. 381/1991) | Formazione lavoratori completa (Accordo SR 17/04/2025): modulo generale 4 h + modulo specifico per livello di rischio (4/8/12 h). Aggiornamento quinquennale 6 h. | Assicurazione INAIL obbligatoria come dipendente |
| Dipendente non socio | Lavoratore dipendente a tutti gli effetti (art. 2 co. 1 lett. a D.Lgs 81/08) | Stessa formazione del socio lavoratore. Accordo SR 17/04/2025 pienamente applicabile. | Assicurazione INAIL obbligatoria come dipendente |
| Volontario | Soggetto assimilato ai lavoratori per gli obblighi di salute e sicurezza (art. 3 co. 12-bis D.Lgs 81/08) | Formazione proporzionata ai rischi specifici delle attività svolte. Non è richiesto il rispetto delle ore degli Accordi SR, ma la formazione deve essere documentata e adeguata. | Assicurazione INAIL obbligatoria (art. 4 D.P.R. 1124/1965 + Circ. INAIL 18/2015) per volontari che svolgono attività rischiose |
Fonte: D.Lgs 81/08 art. 2 co. 1 lett. a) e art. 3 co. 12-bis; L. 381/1991 art. 1 co. 3; D.P.R. 1124/1965 art. 4; Circ. INAIL n. 18/2015.
Assicurazione INAIL per i volontari: obblighi e procedure
L'art. 4 D.P.R. 1124/1965 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) estende l'obbligo assicurativo INAIL ai soggetti che svolgono attività lavorativa a rischio infortunistico, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. La Circolare INAIL n. 18/2015 ha precisato che i volontari operanti presso organizzazioni di volontariato e, per estensione, presso enti del Terzo Settore incluse le cooperative sociali, rientrano nel campo di applicazione dell'obbligo assicurativo quando svolgono attività a rischio infortunistico.
Iscrizione e comunicazione preventiva all'INAIL
La cooperativa sociale deve comunicare all'INAIL, prima dell'inizio dell'attività del volontario, i dati identificativi e la tipologia di attività svolta. La comunicazione avviene tramite il portale INAIL e costituisce condizione per la copertura assicurativa. L'omissione espone il datore di lavoro all'obbligo di indennizzo diretto in caso di infortunio del volontario non assicurato.
Premio assicurativo e calcolo della retribuzione convenzionale
Per i volontari, la base di calcolo del premio INAIL non è la retribuzione effettiva (assente, trattandosi di prestazione gratuita) bensì una retribuzione convenzionale stabilita annualmente dall'INAIL. Il tasso di premio varia in funzione della classificazione tariffaria dell'attività svolta dalla cooperativa (voce di tariffa INAIL).
Denuncia dell'infortunio del volontario
In caso di infortunio sul lavoro del volontario con prognosi superiore a tre giorni (escluso quello dell'evento), il datore di lavoro cooperativo è tenuto a presentare denuncia all'INAIL entro due giorni dalla data in cui ha avuto notizia dell'infortunio (art. 53 D.P.R. 1124/1965, come modificato dal D.Lgs 151/2015). La denuncia deve essere corredata del certificato medico e comunicata anche all'autorità di pubblica sicurezza.
Riferimento normativo: D.P.R. 1124/1965 art. 4 (obbligo assicurativo); Circ. INAIL n. 18/2015 (volontari di organizzazioni di volontariato e Terzo Settore); art. 53 D.P.R. 1124/1965 (denuncia degli infortuni); D.Lgs 151/2015 (semplificazioni in materia di lavoro).
Volontari del Terzo Settore e sicurezza: D.Lgs 117/2017
Il D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ha introdotto una disciplina organica per gli Enti del Terzo Settore (ETS), nella quale possono iscriversi anche le cooperative sociali che rispettino i requisiti del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS). Per le cooperative sociali iscritte al RUNTS, si determina una sovrapposizione normativa tra gli obblighi SSL ex D.Lgs 81/08 e le tutele specifiche per i volontari previste dal Codice del Terzo Settore.
Art. 17 D.Lgs 117/2017 — Assicurazione obbligatoria dei volontari ETS
Gli ETS — incluse le cooperative sociali iscritte al RUNTS — devono assicurare i propri volontari contro infortuni e malattie connessi all'attività volontaria e per la responsabilità civile verso terzi. Questa assicurazione si cumula con la copertura INAIL e non la sostituisce: il volontario può trovarsi coperto da entrambe nel caso in cui l'attività svolta sia classificata come rischiosa ai sensi del D.P.R. 1124/1965.
Art. 18 D.Lgs 117/2017 — Rimborsi spese e gratuità della prestazione
Il Codice del Terzo Settore consente il rimborso delle spese documentate o forfettarie (entro i limiti di legge) senza che ciò trasformi la prestazione volontaria in rapporto di lavoro. Sul piano SSL, la percezione di rimborsi non modifica lo status del volontario: rimane soggetto agli obblighi dell'art. 3 co. 12-bis D.Lgs 81/08 e non a quelli previsti per i lavoratori dipendenti dagli Accordi Stato-Regioni.
Per le cooperative sociali non iscritte al RUNTS, il Codice del Terzo Settore non è direttamente applicabile: trovano applicazione esclusivamente la L. 381/1991, l'art. 3 co. 12-bis D.Lgs 81/08 e la disciplina INAIL (D.P.R. 1124/1965 + Circ. INAIL n. 18/2015).
Come 123Formazione supporta le cooperative nella formazione dei volontari
Ogni cooperativa ha una composizione del personale volontario diversa per tipologia di attività, livello di rischio e frequenza di coinvolgimento. Il percorso formativo per i volontari non può essere mutuato direttamente dal catalogo standard riservato ai lavoratori dipendenti: deve essere calibrato sulle attività effettivamente svolte e sul DVR della cooperativa.
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Analisi delle attività e del profilo di rischio dei volontari
Prima di strutturare il percorso formativo, raccogliamo con il responsabile SSL della cooperativa le informazioni sulle mansioni effettivamente svolte dai volontari, le sedi operative e il DVR vigente. Questo consente di selezionare i moduli formativi pertinenti e dimensionare il monte ore in modo proporzionato ai rischi specifici — come richiesto dall'art. 3 co. 12-bis D.Lgs 81/08.
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Corsi modulari in presenza o in modalità sincrona a distanza
Eroghiamo formazione in presenza presso le sedi della cooperativa o in aula, oppure in modalità FAD sincrona per i volontari distribuiti su più territori. I contenuti sono strutturati per moduli tematici (sicurezza generale, rischio biologico, movimentazione manuale, gestione delle emergenze) attivabili in funzione del profilo di rischio identificato nel DVR.
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Attestati e gestione delle scadenze formative
Al termine di ogni percorso rilasciamo attestati nominativi conservabili in formato digitale. Il registro delle scadenze formative include anche i volontari, consentendo al responsabile SSL della cooperativa di monitorare in modo centralizzato la compliance formativa di tutte le figure — dipendenti, soci e volontari — in vista di ispezioni o audit.
Domande frequenti
Un volontario di una cooperativa sociale deve fare la formazione sicurezza obbligatoria?▼
Sì. L'art. 3 co. 12-bis D.Lgs 81/08 — introdotto dalla L. 128/2017 — estende al volontario che svolge la propria attività nell'ambito di un'organizzazione l'obbligo di ricevere informazione e formazione adeguate ai rischi specifici dell'attività svolta. Il datore di lavoro cooperativo non può omettere questa formazione adducendo la natura volontaria della prestazione. Il monte ore non segue necessariamente l'Accordo Stato-Regioni, ma la formazione deve essere proporzionata all'effettiva esposizione al rischio: un volontario impegnato in attività d'ufficio avrà esigenze formative diverse da uno che affianca operatori OSS in struttura residenziale.
I volontari di una cooperativa sociale sono assicurati INAIL in caso di infortunio?▼
Sì, purché l'attività svolta sia classificabile come "rischiosa" ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 1124/1965. La Circolare INAIL n. 18/2015 ha chiarito che i volontari che operano presso enti del Terzo Settore — incluse le cooperative sociali — e che svolgono attività assimilabili a lavoro subordinato o comunque a rischio infortunistico sono coperti dall'assicurazione obbligatoria INAIL. La cooperativa deve provvedere a registrare e assicurare i propri volontari: l'omissione espone il datore di lavoro a responsabilità civile diretta per il risarcimento dei danni in caso di infortunio del volontario non assicurato.
Quali DPI devono essere forniti ai volontari di una cooperativa di tipo A?▼
Il tipo di DPI dipende dalle attività svolte e dalla valutazione dei rischi (DVR). Nelle cooperative di tipo A che svolgono assistenza socio-sanitaria, domiciliare o residenziale, i DPI tipicamente necessari per i volontari che entrano in contatto con gli utenti comprendono: guanti monouso in nitrile o lattice per il rischio biologico (contatto con fluidi corporei), mascherine chirurgiche o FFP2 in ambienti con rischio di trasmissione per via aerea, sovrascarpe o calzature antiscivolo nelle strutture residenziali e, dove pertinente, grembiule monouso. Il datore di lavoro è tenuto a fornirli gratuitamente e a formare il volontario sul corretto utilizzo, smaltimento e limitazioni di efficacia.
Come si gestisce la sorveglianza sanitaria per i volontari nelle cooperative sociali?▼
La sorveglianza sanitaria si applica ai volontari negli stessi casi in cui sarebbe obbligatoria per un lavoratore dipendente con lo stesso profilo di rischio. Se il DVR evidenzia, per il volontario, esposizione a rischio biologico (es. assistenza a persone con malattie infettive), movimentazione manuale di persone non autosufficienti o utilizzo di VDT per più di 20 ore settimanali, il medico competente nominato dalla cooperativa deve effettuare la visita preventiva e periodica anche per il volontario. L'esito della sorveglianza (idoneità, idoneità con limitazioni, inidoneità parziale o totale) vincola l'assegnazione delle mansioni.
I volontari del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) hanno tutele SSL aggiuntive?▼
Il D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) introduce specifiche tutele per i volontari degli Enti del Terzo Settore (ETS): l'art. 17 co. 3 prevede che le organizzazioni di volontariato e le APS debbano assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività volontaria, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Per le cooperative sociali iscritte al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), queste tutele si aggiungono a quelle previste dall'art. 3 co. 12-bis D.Lgs 81/08. Il risultato è un doppio livello di protezione: gli obblighi SSL del datore di lavoro ex D.Lgs 81/08 da un lato, e l'obbligo assicurativo specifico ex art. 17 D.Lgs 117/2017 dall'altro.
Riferimenti normativi principali
- D.Lgs 81/08 art. 3 co. 12-bis — Estensione degli obblighi di informazione, formazione, DPI e sorveglianza sanitaria ai volontari che operano nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro.
- L. 381/1991 art. 2 co. 3 — Facoltà delle cooperative sociali di avvalersi di volontari nei limiti previsti dalla legge.
- L. 328/2000 — Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; contesto normativo entro cui operano molte cooperative di tipo A.
- D.P.R. 1124/1965 art. 4 — Obbligo assicurativo INAIL esteso ai soggetti che svolgono attività a rischio infortunistico, inclusi i volontari di cooperative sociali che operano in attività rischiose.
- Circ. INAIL n. 18/2015 — Chiarimenti sull'obbligo assicurativo INAIL per i volontari delle organizzazioni di volontariato e degli enti del Terzo Settore.
- D.Lgs 117/2017 art. 17 — Obbligo di assicurazione dei volontari degli ETS contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi.
- Circ. INAIL n. 39/2017 — Assimilazione ai lavoratori dei volontari che svolgono attività rischiose ai fini degli obblighi formativi e di sorveglianza sanitaria.
I riferimenti normativi sono forniti a scopo orientativo. Per la corretta applicazione alla specifica realtà della cooperativa è opportuno confrontarsi con il proprio RSPP o consulente del lavoro.
Risorse correlate
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Partendo dalla composizione del tuo personale volontario, dalle attività svolte e dal DVR vigente, costruiamo il percorso formativo SSL adeguato ai rischi specifici dei tuoi volontari — in conformità all'art. 3 co. 12-bis D.Lgs 81/08. Corsi in sede, modalità sincrona a distanza e gestione centralizzata degli attestati e delle scadenze.