Corsi obbligatori per la cooperativa sociale
L’applicabilità di ciascun corso dipende dalla tipologia di struttura, dall’ATECO prevalente e dagli esiti del DVR. I contenuti indicati sono a scopo informativo e non sostituiscono la valutazione specifica del rischio da parte del RSPP qualificato.
Formazione sicurezza lavoratori
ObbligatorioRischio alto (12 ore specifiche) per le cooperative di tipo A impegnate in assistenza socio-sanitaria (ATECO Q); rischio basso o medio per le cooperative di tipo B a seconda del settore produttivo in cui operano. Modulo generale (4 ore) valido per tutti.
Art. 37 D.Lgs 81/08 — Accordo SR 17/04/2025 Rep. 78/CSR
Primo soccorso — Gruppo A o Gruppo B
ObbligatorioGruppo A (16 ore + aggiornamento triennale 4 ore): cooperative con oltre 5 lavoratori e codice ATECO Q (sanità e assistenza sociale). Gruppo B (12 ore): tutte le altre. Almeno un addetto formato per turno di servizio.
Art. 45 D.Lgs 81/08 — D.M. 388/2003
Antincendio rischio basso — Livello 1
ObbligatorioQuattro ore per addetti di uffici, sedi amministrative e ambienti a basso affollamento. Le strutture residenziali (comunità alloggio, case famiglia) con affollamento superiore possono ricadere nel livello 2 (8 ore), da valutare con il DVR.
Art. 37 D.Lgs 81/08 — D.M. 02/09/2021
Formazione preposti — coordinatori di servizio
ObbligatorioObbligatoria per coordinatori di équipe, responsabili di struttura e figure con compiti di sovrintendenza. Aggiornamento annuale (minimo 2 ore, solo in presenza) introdotto dall’Accordo SR 17/04/2025. Non erogabile in e-learning.
Art. 37 co. 7 D.Lgs 81/08 — Accordo SR 17/04/2025
HACCP — Sicurezza alimentare
Obbligatorio (se applicabile)Obbligatorio per il personale di cooperative di tipo A con cucine interne, mense aziendali o servizi di ristorazione collettiva. Copre Reg. CE 852/2004 e D.Lgs 193/2007. La periodicità di aggiornamento è stabilita dal piano HACCP aziendale e dalla ASL competente.
Reg. CE 852/2004 — D.Lgs 193/2007
Formazione volontari
Obbligatorio (se applicabile)I volontari che svolgono attività rischiose sono assimilati ai lavoratori ai fini formativi (art. 3 co. 12 bis D.Lgs 81/08; Circ. INAIL n. 39/2017). La formazione deve essere adeguata ai rischi specifici delle attività svolte, anche se non è richiesto il rispetto delle ore degli Accordi Stato-Regioni.
Art. 3 co. 12 bis D.Lgs 81/08 — Circ. INAIL 39/2017
Soggetti svantaggiati e sicurezza nelle cooperative di tipo B
Nelle cooperative di inserimento lavorativo (tipo B), i soci lavoratori svantaggiati — ex detenuti, persone con disabilità fisiche o cognitive, persone con dipendenze da sostanze — richiedono un approccio alla sicurezza sul lavoro più articolato rispetto al contesto standard.
DVR personalizzato per la persona
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve includere, per ogni lavoratore svantaggiato, una valutazione aggiuntiva dei rischi correlata alle condizioni individuali (capacità cognitive, limitazioni fisiche, necessità di supervisione). Le Linee Guida INAIL 2021 sulla valutazione del rischio per persone con disabilità forniscono il riferimento metodologico per questa analisi.
Formazione adattata alle capacità del lavoratore
La formazione sulla sicurezza deve essere strutturata tenendo conto delle capacità cognitive e fisiche di ciascun socio svantaggiato. Per i lavoratori con disabilità cognitive significative, la verifica dell’effettivo apprendimento non può limitarsi a un test scritto standard: il datore di lavoro deve documentare che la formazione sia stata compresa e assimilata, ricorrendo se necessario a metodi dimostrativi, affiancamento pratico e verifica orale.
Coordinamento con il tutor di inserimento
Il tutor che affianca il socio svantaggiato nel percorso di inserimento lavorativo ha anche un ruolo nella gestione del rischio: deve essere formato come preposto se esercita funzioni di sovrintendenza, e deve essere informato sulle specificità del DVR personalizzato del lavoratore che segue, in modo da poter intervenire tempestivamente in caso di situazioni di pericolo.
Riferimento normativo: Linee Guida INAIL 2021 “La valutazione del rischio per le persone con disabilità”; L. 381/1991 art. 4 co. 3 (inserimento lavorativo persone svantaggiate); D.Lgs 81/08 art. 28 co. 1 (inclusione nella valutazione dei rischi delle condizioni soggettive dei lavoratori).
Adempimenti principali per il legale rappresentante e il CdA
Il presidente del CdA o il direttore operativo che riveste il ruolo di datore di lavoro ex D.Lgs 81/08 risponde in prima persona degli obblighi di sicurezza. Di seguito i principali adempimenti da presidiare.
- 1
DVR — Documento di Valutazione dei Rischi
Redazione e aggiornamento del DVR per ciascuna sede e tipologia di servizio erogato. Nelle cooperative di tipo B che inseriscono persone con disabilità o con dipendenze, il DVR deve includere una valutazione aggiuntiva dei rischi correlata alle condizioni dei lavoratori svantaggiati (Linee Guida INAIL 2021).
- 2
Nomina RSPP
Obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17 co. 1 lett. b). Il presidente del CdA o il direttore operativo che intende ricoprire il ruolo in proprio deve frequentare il corso RSPP-datore di lavoro del settore atecnico/gestionale o socio-sanitario a seconda dell’ATECO prevalente.
- 3
Elezione o designazione RLS
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere eletto o designato dai lavoratori (soci e dipendenti). Nelle cooperative fino a 15 addetti, le funzioni possono essere svolte dall’RLS territoriale (RLST) indicato dall’ente bilaterale di settore.
- 4
Nomina addetti primo soccorso e antincendio
Designazione per iscritto degli addetti alle emergenze con attestati in corso di validità. L’aggiornamento antincendio ha cadenza quinquennale (DM 02/09/2021); il primo soccorso ha aggiornamento triennale (D.M. 388/2003).
- 5
Registro infortuni
Registrazione obbligatoria di tutti gli infortuni con assenza di almeno un giorno (escluso quello dell’evento). Dal 2024 la tenuta è obbligatoria anche in formato elettronico tramite il portale INAIL. Denuncia entro i termini di legge.
- 6
Sorveglianza sanitaria
Nomina del medico competente obbligatoria per le cooperative di tipo A con profilo di rischio che include MMC (movimentazione di persone non autosufficienti), rischio biologico (contatto con pazienti) o VDT per il personale amministrativo oltre 20 ore settimanali.
- 7
Formazione periodica — aggiornamento quinquennale
L’aggiornamento della formazione lavoratori e soci ha cadenza quinquennale (6 ore, ex Accordo SR 17/04/2025). Il preposto ha aggiornamento annuale (2 ore in presenza). Conservare un registro digitale delle scadenze per ogni socio, dipendente e volontario evita di trovarsi fuori compliance in sede di ispezione.
Domande frequenti
I volontari di una cooperativa di tipo A devono fare la formazione sicurezza?▼
Sì, nella misura proporzionata ai rischi dell’attività svolta. L’art. 3 co. 12 bis D.Lgs 81/08 — introdotto dal D.Lgs 81/2017 — impone che i volontari che operano nell’ambito di un’organizzazione ricevano "informazione e formazione adeguate ai rischi specifici delle attività svolte". La norma non richiede le stesse ore degli Accordi Stato-Regioni, ma non consente di lasciare il volontario privo di qualsiasi formazione. Per i volontari che affiancano operatori OSS in attività di cura e assistenza (rischio biologico, MMC), la formazione deve essere sostanziale e documentata, anche in considerazione della Circ. INAIL n. 39/2017 che assimila ai lavoratori i volontari che svolgono attività rischiose.
I soci lavoratori svantaggiati (tipo B) possono fare il corso online?▼
Dipende dal tipo di corso e dalle condizioni individuali del socio lavoratore svantaggiato. Il modulo generale della formazione lavoratori (4 ore) è erogabile in FAD asincrona o sincrona nel rispetto dell’Accordo SR 17/04/2025. Il modulo specifico è erogabile in FAD sincrona o in modalità mista. Tuttavia, per i soci con disabilità cognitive o difficoltà di apprendimento, il DVR personalizzato (Linee Guida INAIL 2021) potrebbe indicare la necessità di formazione in presenza con metodologie adattate, affiancamento diretto e verifica dell’effettivo apprendimento. L’adeguatezza della modalità formativa ricade sotto la responsabilità del datore di lavoro, non dell’ente formatore.
Chi è responsabile della sicurezza in una cooperativa sociale?▼
Il datore di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 è, in una cooperativa sociale, la persona che esercita i poteri di gestione dell’organizzazione con potere di spesa: nella maggior parte dei casi il presidente del CdA o il direttore operativo con delega formale. L’art. 17 D.Lgs 81/08 impone al datore obblighi non delegabili: la valutazione dei rischi (DVR) e la nomina dell’RSPP. Tutte le altre funzioni (sorveglianza sanitaria, formazione, gestione delle emergenze) possono essere delegate ad altri dirigenti o preposti, a condizione che la delega sia scritta e il delegato abbia le competenze necessarie.
Quali sanzioni rischiano le cooperative in caso di violazione D.Lgs 81/08?▼
Le sanzioni sono identiche a quelle previste per qualsiasi datore di lavoro. La mancata formazione dei soci lavoratori (equiparati a dipendenti) è sanzionata dall’art. 55 co. 5 lett. c) D.Lgs 81/08 con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da circa 1.842,50 a 7.371,03 euro per ciascun lavoratore non formato. In caso di infortunio, l’omessa formazione aggrava la posizione penale del datore di lavoro ai sensi degli artt. 589/590 c.p. con violazione di norme antinfortunistiche. La qualità di "socio" anziché di dipendente non costituisce esimente: la giurisprudenza è consolidata in questo senso. Le cooperative di tipo B che non adottano il DVR personalizzato per i soci svantaggiati rischiano ulteriori contestazioni in caso di infortuni correlati alle condizioni individuali dei lavoratori.
Riferimenti normativi principali
- L. 381/1991 art. 1 co. 3 — Equiparazione dei soci lavoratori di cooperativa sociale ai lavoratori dipendenti ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- D.Lgs 81/08 art. 2 co. 1 lett. a) — Definizione di "lavoratore" comprensiva del socio lavoratore di cooperativa che presta la propria attività per conto della stessa.
- D.Lgs 81/08 art. 3 co. 12 bis — Obbligo di informazione e formazione adeguate ai rischi specifici per i volontari che operano nell’ambito di organizzazioni.
- D.Lgs 81/08 art. 28 co. 1 — La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi, incluse le condizioni soggettive dei lavoratori (rilevante per i soci svantaggiati tipo B).
- Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 Rep. 78/CSR — Nuovi criteri e monte ore per la formazione generale e specifica dei lavoratori, in vigore dal 17/10/2025; aggiornamento annuale preposti.
- Linee Guida INAIL 2021 — Valutazione del rischio per le persone con disabilità: metodologia per il DVR personalizzato nelle cooperative di tipo B.
- Circ. INAIL n. 39/2017 — Assimilazione ai lavoratori dei volontari che svolgono attività rischiose ai fini della formazione sulla sicurezza.
I riferimenti normativi sono forniti a scopo orientativo. Per la corretta applicazione alla specifica realtà della cooperativa è opportuno confrontarsi con il proprio RSPP o consulente del lavoro.
Risorse correlate
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