Cos’è il RENF e perché interessa le cooperative sociali
Il RENF — Registro Elettronico Nazionale della Formazione — è la banca dati pubblica istituita dall’art. 12 dell’Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025, adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. L’accordo aggiorna le regole sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs 81/08.
La finalità del RENF è duplice. Da un lato, garantire la tracciabilità di tutta la formazione SSL erogata: ogni corso, ogni aggiornamento, ogni attestato deve essere registrato in modo che gli organi ispettivi possano verificarne l’effettiva erogazione in tempo reale. Dall’altro lato, contrastare il fenomeno dei cosiddetti “corsi fantasma”: attestati rilasciati senza che la formazione sia stata realmente svolta, con grave compromissione della sicurezza reale dei lavoratori.
Per le cooperative sociali, il RENF rappresenta un cambiamento organizzativo significativo. A differenza di un’impresa tradizionale con un profilo di personale omogeneo, le cooperative gestiscono figure eterogenee — soci-lavoratori, dipendenti non soci, volontari, tirocinanti — con obblighi formativi differenziati e spesso con più sedi operative. Prepararsi all’arrivo del RENF significa prima di tutto mettere ordine nella propria documentazione formativa.
Riferimento normativo: Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025, art. 12 (Registro Elettronico Nazionale della Formazione). Il decreto attuativo del Ministero del Lavoro con le specifiche tecniche non è ancora stato emanato (situazione aggiornata a giugno 2026).
Chi deve registrare cosa: cooperative di tipo A, tipo B ed enti di formazione
La ripartizione degli obblighi di alimentazione del RENF dipende dal tipo di cooperativa e dal ruolo svolto nel processo formativo. Il quadro seguente si basa sull’art. 12 dell’Accordo 78/CSR; le specifiche operative saranno definite dal decreto attuativo.
Cooperative sociali di tipo A (socio-sanitarie)
Tipo ALe cooperative di tipo A erogano servizi socio-sanitari ed educativi (assistenza anziani, disabili, minori, nidi d’infanzia). Il personale svolge attività a rischio medio-alto: rischio biologico, movimentazione manuale di persone, rischio chimico da prodotti di sanificazione. Ogni formazione obbligatoria erogata ai lavoratori, ai soci-lavoratori e ai preposti deve essere tracciata nel RENF non appena il decreto attuativo del Ministero del Lavoro definirà le specifiche tecniche di accesso al registro.
Formazione soggetta a RENF: Formazione lavoratori (rischio medio/alto), primo soccorso, antincendio, movimentazione manuale di carichi (MMC), HACCP ove pertinente.
Cooperative sociali di tipo B (inserimento lavorativo)
Tipo BLe cooperative di tipo B svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi con finalità di inserimento lavorativo di persone svantaggiate (art. 1 co. 1 lett. b L. 381/1991). Il profilo di rischio varia in funzione del settore produttivo: rischio basso negli uffici, medio-alto in cantieri agricoli o manifatturieri. L’eterogeneità del personale — che include soggetti con fragilità fisiche o psichiche — rende la tracciabilità formativa nel RENF particolarmente rilevante ai fini della dimostrazione dell’adempimento.
Formazione soggetta a RENF: Formazione lavoratori (profilo di rischio variabile per settore ATECO), eventuale formazione specifica per lavoratori con disabilità, preposti, dirigenti.
Enti di formazione accreditati che erogano corsi alle cooperative
Enti di formazioneGli enti di formazione accreditati che erogano corsi di sicurezza sul lavoro — formazione lavoratori, primo soccorso, antincendio, RSPP — per conto delle cooperative sociali sono i soggetti chiamati in prima battuta all’alimentazione del RENF. L’art. 12 dell’Accordo Rep. 78/CSR 17/04/2025 prevede che le registrazioni nel registro elettronico siano effettuate dall’ente erogatore al termine di ogni percorso formativo, trasmettendo i dati identificativi del partecipante, le ore svolte, la data e l’esito della verifica di apprendimento.
Formazione soggetta a RENF: Tutti i corsi SSL erogati: formazione lavoratori, aggiornamento quinquennale, preposti, dirigenti, RSPP, antincendio, primo soccorso.
Tempistiche di implementazione: cosa sappiamo oggi
L’Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ha stabilito l’obbligo di istituire il RENF e ha assegnato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il compito di emanare un decreto attuativo con le specifiche tecniche del sistema. Questo decreto è il documento che definirà concretamente: l’architettura informatica del registro, le modalità di accesso per gli enti erogatori e per i datori di lavoro, i formati di trasmissione dei dati, le tempistiche di alimentazione dopo l’erogazione di ciascun corso e le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali (GDPR).
Aprile 2025 — Accordo Rep. 78/CSR: istituzione del RENF
L’art. 12 dell’Accordo 78/CSR istituisce il RENF e ne definisce finalità e principi generali. Le nuove regole sulla formazione lavoratori entrano in vigore il 17 ottobre 2025 (sei mesi dopo la firma dell’Accordo); il RENF segue tempi distinti legati al decreto attuativo.
Giugno 2026 — Stato attuale: decreto attuativo non ancora emanato
Alla data di pubblicazione di questa pagina, il Ministero del Lavoro non ha ancora emanato il decreto attuativo con le specifiche tecniche del RENF. Le cooperative sociali non hanno quindi ancora un obbligo operativo di trasmissione al registro, ma devono prepararsi strutturando la propria gestione documentale in modo da poter adeguarsi rapidamente non appena il decreto sarà pubblicato.
Prossimo passo: pubblicazione del decreto attuativo
Il decreto attuativo — la cui pubblicazione è attesa ma non ha ancora una data certa — determinerà le scadenze concrete per l’alimentazione del RENF. 123Formazione monitorerà l’evoluzione normativa e aggiornerà questa pagina non appena il decreto sarà disponibile. Iscriviti alla newsletter per ricevere l’aggiornamento direttamente.
Come prepararsi adesso: quattro azioni concrete
Non occorre attendere il decreto attuativo per iniziare a lavorare sull’adeguamento. Le azioni seguenti hanno valore indipendentemente dal RENF e migliorano la gestione formativa della cooperativa già oggi.
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Inventario della formazione pregressa
Priorità AltaPrima dell’entrata in vigore del decreto attuativo, la cooperativa dovrebbe ricostruire l’elenco completo di tutta la formazione SSL svolta negli ultimi cinque anni: corsi di formazione lavoratori, aggiornamenti, primo soccorso, antincendio, RSPP, preposti e dirigenti. L’inventario deve includere per ciascun percorso: nominativo del partecipante, data di erogazione, durata in ore, ente erogatore, tipologia di verifica dell’apprendimento ed esito. Questo lavoro sarà la base per l’eventuale migrazione dei dati storici nel RENF se il decreto attuativo lo prevederà.
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Digitalizzazione degli attestati cartacei
Priorità AltaMolte cooperative sociali — soprattutto quelle di piccole dimensioni — conservano gli attestati formativi in formato cartaceo o in archivi locali non strutturati. La digitalizzazione degli attestati in formato PDF/A, con denominazione standardizzata (cognome_nome_tipologia_data.pdf) e archiviazione su sistema documentale accessibile dal referente SSL, è una condizione necessaria per garantire la tracciabilità e per rispondere tempestivamente alle richieste di verifica da parte degli organi ispettivi. Il processo di digitalizzazione dovrebbe essere avviato prima dell’attivazione del RENF, non dopo.
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Nomina di un referente RENF interno
Priorità MediaL’alimentazione del RENF richiederà un soggetto interno — o un consulente esterno delegato — che sia il punto di contatto con gli enti di formazione erogatori, verifichi la correttezza dei dati trasmessi al registro e segnali eventuali anomalie o discrepanze. Nelle cooperative di maggiori dimensioni, il referente RENF può coincidere con il responsabile delle risorse umane o con il responsabile SSL; in quelle più piccole, questa funzione può essere affidata in outsourcing a un consulente del lavoro o a un ente di formazione come 123Formazione.
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Aggiornamento del DVR con menzione del RENF
Priorità MediaIl Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dovrebbe essere aggiornato per includere, nella sezione dedicata alla gestione della formazione SSL, un riferimento all’Accordo Rep. 78/CSR 17/04/2025 e al futuro obbligo di registrazione nel RENF. L’aggiornamento del DVR attesta che il datore di lavoro è a conoscenza del nuovo quadro normativo e ha avviato le misure organizzative necessarie all’adeguamento: questo elemento può essere rilevante in caso di ispezione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) o dell’ASL nel periodo precedente all’attivazione del registro.
Impatto sui soci-lavoratori e sui volontari
Le cooperative sociali si distinguono dalle imprese ordinarie per la presenza di figure con status giuridico differenziato: i soci-lavoratori (che sono al contempo soci e prestatori d’opera) e i volontari (che prestano la propria opera a titolo gratuito ai sensi dell’art. 2 co. 3 L. 381/1991). Queste due figure hanno obblighi formativi SSL diversi e, di conseguenza, impatti diversi sul RENF.
Soci-lavoratori: stessi obblighi dei dipendenti
L’art. 2 co. 1 lett. a) D.Lgs 81/08, in combinato disposto con l’art. 1 co. 3 L. 381/1991, equipara i soci-lavoratori delle cooperative ai lavoratori dipendenti ai fini della sicurezza sul lavoro. Ne consegue che:
- →La formazione del socio-lavoratore segue l’Accordo Rep. 78/CSR 17/04/2025 nei medesimi termini previsti per il dipendente (modulo generale + modulo specifico per profilo di rischio, aggiornamento quinquennale).
- →Tutta la formazione del socio-lavoratore deve essere registrata nel RENF, senza eccezioni legate alla natura societaria del rapporto.
- →Gli attestati del socio-lavoratore devono avere gli stessi requisiti formali di quelli del dipendente: denominazione del corso, ente erogatore, durata, data, esito della verifica di apprendimento.
Volontari: regime differenziato (art. 3 co. 12-bis D.Lgs 81/08)
I volontari sono soggetti agli obblighi SSL “nella misura in cui ciò sia compatibile con le peculiarità del rapporto” (art. 3 co. 12-bis D.Lgs 81/08): devono ricevere formazione adeguata ai rischi specifici delle attività svolte, ma non sono tenuti a rispettare il monte ore degli Accordi Stato-Regioni.
- →Il decreto attuativo del RENF dovrà chiarire se le attestazioni formative dei volontari debbano confluire nel registro o siano gestite con un sistema documentale separato.
- →Nelle more del chiarimento, è opportuno documentare la formazione dei volontari con lo stesso rigore riservato ai lavoratori, anche ai fini delle ispezioni INL e ASL.
- →I volontari occasionali (presenza non continuativa e non sistematica) hanno un regime ancora più ridotto: l’informativa sui rischi è sufficiente senza obbligo di formazione strutturata.
Riferimenti normativi: Art. 2 co. 1 lett. a) D.Lgs 81/08 (definizione di lavoratore); art. 1 co. 3 L. 381/1991 (soci-lavoratori equiparati ai dipendenti); art. 3 co. 12-bis D.Lgs 81/08 (volontari: estensione degli obblighi SSL proporzionata alle peculiarità del rapporto).
Sanzioni per mancata registrazione nel RENF
Il regime sanzionatorio specifico per le violazioni degli obblighi del RENF sarà definito dal decreto attuativo che il Ministero del Lavoro è tenuto ad emanare. Tuttavia, è possibile delineare il quadro di rischio ragionando per analogia con le sanzioni già vigenti in materia di formazione obbligatoria.
Art. 55 D.Lgs 81/08 — Sanzioni per violazione degli obblighi formativi (quadro vigente)
La mancata erogazione della formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 37 D.Lgs 81/08 comporta, ai sensi dell’art. 55, l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.315 a 5.699 euro (importi aggiornati ai coefficienti ISTAT) per ciascun lavoratore non formato. Trattandosi di reato contravvenzionale, si applica la procedura della prescrizione obbligatoria ex artt. 20–22 D.Lgs 758/1994, con possibilità di estinzione del reato tramite adempimento e pagamento dell’ammenda ridotta a un quarto.
Scenari attesi con il decreto attuativo RENF
È ragionevole attendersi che il decreto attuativo del RENF preveda sanzioni per la mancata o tardiva alimentazione del registro almeno equivalenti a quelle già vigenti per la mancata documentazione della formazione. In aggiunta, la mancata registrazione nel RENF potrebbe essere equiparata, ai fini probatori, alla mancata erogazione della formazione stessa: “se non è nel registro, è come se non fosse stato fatto”. Questo ribalterebbe l’onere della prova a carico del datore di lavoro cooperativo in caso di ispezione o di infortunio del lavoratore.
Responsabilità del datore di lavoro cooperativo
Il legale rappresentante della cooperativa — che è il datore di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 — risponde personalmente delle violazioni degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. Questo vale anche per le omissioni documentali: una formazione erogata ma non registrata nel RENF espone il datore di lavoro alle stesse conseguenze di una formazione non erogata, poiché non può essere dimostrata con i mezzi previsti dalla norma.
Domande frequenti sul RENF nelle cooperative sociali
Cos’è il RENF e quale norma lo ha istituito?▼
Il RENF (Registro Elettronico Nazionale della Formazione) è la banca dati pubblica nella quale confluiranno le registrazioni di tutta la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro erogata ai sensi del D.Lgs 81/08. È stato istituito dall’art. 12 dell’Accordo Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025, siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni e finalizzato ad aggiornare le modalità di erogazione della formazione SSL. Obiettivi principali: tracciabilità delle attestazioni formative, contrasto ai cosiddetti "corsi fantasma" (attestati rilasciati senza reale erogazione della formazione) e semplificazione dei controlli da parte degli organi ispettivi.
Il RENF è già attivo per le cooperative sociali?▼
No. Alla data di pubblicazione di questa pagina (giugno 2026), il RENF non è ancora operativo. L’Accordo Rep. 78/CSR 17/04/2025 ha istituito il registro e ne ha definito le finalità, ma ha demandato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’emanazione di un decreto attuativo con le specifiche tecniche (architettura del sistema, modalità di accesso, formati di trasmissione dei dati, tempistiche di alimentazione). Fino all’emanazione di tale decreto, le cooperative sociali non hanno un obbligo immediato di trasmissione al RENF, ma è opportuno prepararsi adeguando la propria gestione documentale.
Chi è responsabile dell’alimentazione del RENF nella cooperativa?▼
Il meccanismo di alimentazione del RENF previsto dall’art. 12 dell’Accordo 78/CSR assegna la responsabilità della registrazione in primo luogo all’ente di formazione erogatore, che al termine di ogni percorso formativo deve trasmettere i dati al registro. Il datore di lavoro cooperativo ha però un obbligo di verifica: deve accertarsi che l’ente al quale affida la formazione sia in grado di alimentare il RENF correttamente e nei tempi previsti. La cooperativa è quindi corresponsabile della completezza e correttezza delle registrazioni che la riguardano.
I soci-lavoratori devono essere registrati nel RENF come i dipendenti?▼
Sì. I soci-lavoratori delle cooperative sociali sono equiparati ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. a) D.Lgs 81/08, in combinato disposto con l’art. 1 co. 3 L. 381/1991. Di conseguenza, tutta la formazione obbligatoria erogata ai soci-lavoratori — formazione lavoratori, aggiornamento quinquennale, primo soccorso, antincendio — deve confluire nel RENF esattamente come quella dei dipendenti non soci. Non vi è alcuna distinzione tra le due figure ai fini della tracciabilità formativa.
I volontari della cooperativa devono essere registrati nel RENF?▼
La questione è ancora aperta in attesa del decreto attuativo. I volontari che operano nelle cooperative sociali sono soggetti a obblighi formativi "adeguati ai rischi specifici" ai sensi dell’art. 3 co. 12-bis D.Lgs 81/08, ma in misura diversa rispetto ai lavoratori dipendenti. Il decreto attuativo del Ministero del Lavoro dovrà chiarire se e in quale misura le attestazioni formative dei volontari debbano essere trasmesse al RENF. In attesa di questo chiarimento, è opportuno documentare la formazione dei volontari con la stessa cura riservata ai lavoratori, in modo da poter adeguarsi rapidamente quando il quadro sarà definito.
Quali sanzioni sono previste per la mancata registrazione nel RENF?▼
Le sanzioni specifiche per la mancata alimentazione del RENF saranno definite dal decreto attuativo del Ministero del Lavoro. In via analogica, la mancata documentazione della formazione obbligatoria già oggi espone il datore di lavoro alle sanzioni dell’art. 55 D.Lgs 81/08 per violazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37, con ammende da 1.315 a 5.699 euro (importi aggiornati al 2024) per ciascun lavoratore non formato o non aggiornato. È ragionevole attendersi che il decreto attuativo del RENF preveda sanzioni almeno equivalenti per le omissioni di registrazione, configurandole come violazione delle disposizioni documentali in materia di formazione SSL.
Riferimenti normativi principali
- Accordo Rep. 78/CSR del 17/04/2025, art. 12 — Istituzione del Registro Elettronico Nazionale della Formazione (RENF): finalità, struttura e delega al Ministero del Lavoro per il decreto attuativo con le specifiche tecniche.
- D.Lgs 81/08, art. 2 co. 1 lett. a) — Definizione di lavoratore ai fini del Testo Unico Sicurezza: include i soci-lavoratori delle cooperative sociali.
- D.Lgs 81/08, art. 3 co. 12-bis — Estensione degli obblighi di informazione, formazione, DPI e sorveglianza sanitaria ai soggetti che svolgono la propria attività nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, inclusi i volontari delle cooperative sociali.
- D.Lgs 81/08, art. 37 — Formazione obbligatoria dei lavoratori: oggetto, modalità e frequenza dell’aggiornamento. Le ore e le modalità sono definite dall’Accordo Rep. 78/CSR 2025.
- D.Lgs 81/08, art. 55 — Sanzioni per il datore di lavoro che non adempie agli obblighi formativi ex art. 37: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ciascun lavoratore non formato (quadro sanzionatorio vigente).
- L. 381/1991, art. 1 co. 3 — Equiparazione dei soci-lavoratori delle cooperative sociali ai lavoratori dipendenti ai fini dell’applicazione della normativa previdenziale e assicurativa, ivi compresa la normativa SSL.
- L. 381/1991, art. 2 co. 3 — Facoltà delle cooperative sociali di avvalersi di volontari nei limiti e con le modalità previste dalla legge.
I riferimenti normativi sono forniti a scopo orientativo. Per la corretta applicazione alla specifica realtà della cooperativa è opportuno confrontarsi con il proprio RSPP o consulente del lavoro. Questa pagina è aggiornata a giugno 2026: il decreto attuativo del RENF non è ancora stato emanato.
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