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Guida operativa — Agenzie per il Lavoro

Coordinamento SSL Agenzia-Utilizzatrice: obblighi e responsabilità nella somministrazione

Chi fa cosa nella sicurezza sul lavoro quando il dipendente è somministrato: la ripartizione art. 3 cc. 5-6 D.Lgs 81/08, il DUVRI, la clausola contrattuale SSL e la check-list pre-avvio missione per le agenzie.

L'inquadramento normativo: art. 3 cc. 5-6 D.Lgs 81/08

La somministrazione di manodopera crea un assetto triangolare: il lavoratore ha un rapporto contrattuale con l'agenzia (somministratore), ma svolge la sua attività sotto la direzione e nell'ambiente dell'azienda utilizzatrice. Questa scissione tra titolarità contrattuale e disponibilità materiale del lavoratore genera una questione normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il legislatore ha risolto la questione con due comma dell'art. 3 D.Lgs 81/08, che delineano una ripartizione chiara degli obblighi tra i due soggetti.

Art. 3 c.5 — Il principio generale: gli obblighi gravano sull'utilizzatrice

Il comma 5 stabilisce che, nella somministrazione di manodopera, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti dal D.Lgs 81/08 gravano sull'utilizzatrice, che ha la concreta disponibilità dei lavoratori e del luogo di lavoro. Fanno eccezione due specifici obblighi che rimangono in capo al somministratore: l'informazione sui rischi generici connessi al tipo di attività dedotta nel contratto di somministrazione, e la formazione genericaai sensi dell'art. 37 c.1 lett. a) D.Lgs 81/08 — ossia il modulo generale di 4 ore dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011.

Art. 3 c.6 — L'informazione e la formazione specifica

Il comma 6 pone un obbligo aggiuntivo in capo al somministratore: informare il lavoratore sui rischi specifici connessi all'attività lavorativa e formarlo in relazione ai rischi propri del ciclo produttivo dell'utilizzatrice. In pratica, questo obbligo si integra con quanto previsto dall'art. 3 c.5 e si riferisce alle informazioni che l'utilizzatrice deve fornire al somministratore perché questi le trasmetta al lavoratore prima dell'invio in missione. È un obbligo di informazione/formazione «specifica» da non confondere con la formazione specifica ex art. 37 c.1 lett. b), che resta comunque a carico dell'utilizzatrice.

Sintesi operativa: l'agenzia eroga la formazione generale (4 ore) e informa il lavoratore sui rischi generici del tipo di lavoro. L'utilizzatrice gestisce tutto il resto: formazione specifica, DVR, DPI, sorveglianza sanitaria, DUVRI, preposto. Le due sfere di responsabilità sono cumulative: la carenza di una non assolve l'altra.

Ripartizione degli obblighi SSL in dettaglio

La tabella seguente elenca adempimento per adempimento la distribuzione delle responsabilità in assenza di accordo contrattuale derogatorio.

AdempimentoSomministratore (Agenzia)Utilizzatrice (Azienda cliente)
Formazione generale (4 ore)Art. 3 c.5 + art. 37 c.1 lett. a) D.Lgs 81/08A carico dell'agenzia — prima dell'invio in missione
Formazione specifica (4/8/12 ore)Art. 3 c.6 + art. 37 c.1 lett. b) D.Lgs 81/08A carico dell'utilizzatrice — prima dell'esposizione ai rischi specifici
Informazione sui rischi genericiArt. 3 c.5 D.Lgs 81/08Informa il lavoratore sui rischi generali connessi al tipo di lavoro
Informazione sui rischi specifici del ciclo produttivoArt. 3 c.6 D.Lgs 81/08Informa sui rischi propri del sito e del ciclo produttivo
DVR (incluso il lavoratore somministrato)Art. 28 D.Lgs 81/08Il somministrato è incluso nel DVR dell'utilizzatrice
DUVRI (interferenze)Art. 26 c.3 D.Lgs 81/08Coopera e verifica che sia stato redattoRedige il DUVRI se sussistono rischi interferenti
DPI generici (es. scarpe antinfortunistiche base)Art. 18 c.1 lett. d) D.Lgs 81/08Può fornire DPI generici ove previsto dal contratto
DPI specifici della mansione/sitoArt. 18 c.1 lett. d) D.Lgs 81/08Fornisce i DPI specifici per il posto di lavoro e addestra all'uso
Sorveglianza sanitaria genericaArt. 41 D.Lgs 81/08Ove dovuta in base al tipo di contratto e alla mansione generica
Sorveglianza sanitaria specifica per la mansioneArt. 41 + art. 25 D.Lgs 81/08Nomina il Medico Competente e organizza le visite per la mansione concreta
Preposto e sorveglianza quotidianaArt. 19 D.Lgs 81/08Designa il preposto che sovrintende il lavoratore somministrato sul posto di lavoro

La ripartizione può essere modificata per accordo scritto nel contratto di somministrazione. In assenza di tale accordo, si applica lo schema di legge con le relative responsabilità sanzionatorie ex artt. 55 ss. D.Lgs 81/08.

La clausola SSL nel contratto di somministrazione

Il contratto commerciale di somministrazione è lo strumento con cui le parti formalizzano la ripartizione degli obblighi SSL e si proteggono reciprocamente da responsabilità per adempimenti di competenza altrui. Una clausola SSL ben strutturata deve contenere almeno i seguenti elementi.

1

Dichiarazione di avvenuta formazione generale

L'agenzia dichiara che il lavoratore somministrato ha completato la formazione generale ex art. 37 c.1 lett. a) D.Lgs 81/08 e che l'attestato è disponibile su richiesta.

2

Obbligo di formazione specifica a carico dell'utilizzatrice

L'utilizzatrice si impegna a erogare la formazione specifica (indicando ore e profilo di rischio) prima dell'adibizione del lavoratore alle mansioni con esposizione a rischi specifici.

3

Comunicazione dei rischi specifici all'agenzia

L'utilizzatrice fornisce all'agenzia, prima dell'invio in missione, le informazioni sui rischi specifici del sito e del ciclo produttivo (estratto DVR o scheda rischi mansione), che l'agenzia trasmette al lavoratore ex art. 3 c.6 D.Lgs 81/08.

4

DPI, sorveglianza sanitaria e DUVRI

L'utilizzatrice dichiara di provvedere alla fornitura dei DPI specifici, alla sorveglianza sanitaria per la mansione e — ove applicabile — alla redazione del DUVRI ex art. 26 D.Lgs 81/08.

5

Manleva reciproca per responsabilità proprie

Ciascuna parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra da pretese di terzi derivanti dall'inadempimento dei propri obblighi SSL. La manleva opera tra le parti in sede civile/contrattuale e non esclude le responsabilità penali individuali.

6

Trasferimento documentale degli attestati

In caso di assunzione diretta del lavoratore al termine della somministrazione, l'agenzia trasmette copia degli attestati della formazione generale al lavoratore e — su richiesta — all'ex utilizzatrice.

Nota legale: la clausola SSL nel contratto di somministrazione ha efficacia negoziale tra le parti ma non può «spostare» la posizione di garanzia penale. In sede penale, il giudice valuta chi era concretamente obbligato e ha omesso di adempiere, indipendentemente da quanto previsto nel contratto.

Il DUVRI nella somministrazione: quando è obbligatorio

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è previsto dall'art. 26 c.3 D.Lgs 81/08 per i contratti di appalto, d'opera e di somministrazione in cui si verificano rischi interferenti tra diverse imprese operanti nello stesso luogo di lavoro.

A

Quando il DUVRI è dovuto per i somministrati

Il DUVRI si applica ai lavoratori somministrati quando nell'ambiente dell'utilizzatrice operano contemporaneamente più imprese e la presenza del personale somministrato genera rischi interferenti con le attività di quelle imprese (o viceversa). Non è richiesto per le mere forniture di manodopera senza rischi interferenti specifici. È sempre l'utilizzatrice — che ha la disponibilità materiale dell'ambiente e conosce le attività in corso — il soggetto obbligato a redigerlo.

B

Il ruolo dell'agenzia rispetto al DUVRI

L'agenzia non redige il DUVRI ma ha un obbligo di cooperazione e verifica. Prima dell'invio in missione, deve accertarsi che l'utilizzatrice abbia valutato l'applicabilità del DUVRI e — ove dovuto — lo abbia redatto e reso disponibile. Il mancato accertamento non trasferisce la responsabilità di redigere il DUVRI all'agenzia, ma può configurare una responsabilità concorrente per omessa cooperazione.

C

I costi della sicurezza nel DUVRI

L'art. 26 c.5 D.Lgs 81/08 prevede che nei contratti di appalto e somministrazione siano indicati i costi della sicurezza, che non possono essere soggetti a ribasso. Nella prassi delle APL, questa norma impone di inserire nel contratto di somministrazione una voce dedicata ai costi della sicurezza (formazione, DPI, sorveglianza sanitaria) e di non includerli tra le voci soggette a negoziazione commerciale al ribasso.

Per una guida operativa completa al DUVRI nella somministrazione, consulta la pagina dedicata: DUVRI nella somministrazione — Guida APL.

Check-list pre-avvio missione: 10 controlli per l'agenzia

Prima di inviare un lavoratore in missione, l'agenzia dovrebbe completare questi controlli e conservarne evidenza documentale. La check-list serve sia come tutela dell'agenzia sia come strumento di presidio del processo.

1

DVR dell'utilizzatrice aggiornato

Richiedere copia o dichiarazione che il DVR è stato redatto e aggiornato e che il profilo del somministrato è stato incluso nella valutazione dei rischi.

2

Formazione specifica pianificata o già erogata

Verificare che l'utilizzatrice abbia pianificato la formazione specifica (4/8/12 ore in base all'ATECO) prima dell'inizio della missione. Acquisire documentazione o dichiarazione scritta.

3

DPI specifici disponibili

Confermare che l'utilizzatrice dispone dei DPI adeguati alla mansione e li fornirà al lavoratore il primo giorno, comprensivo di addestramento all'uso.

4

Sorveglianza sanitaria per la mansione

Verificare che il Medico Competente dell'utilizzatrice sia stato informato dell'arrivo del somministrato e che la visita di idoneità alla mansione sia stata effettuata o programmata prima dell'adibizione ai rischi.

5

Preposto designato e formato

Identificare il preposto che sorveglierà il lavoratore somministrato, verificarne la formazione ex art. 19 D.Lgs 81/08 (8 ore + aggiornamento annuale 2 ore dal 2025).

6

DUVRI redatto (se applicabile)

Se nell'ambiente di lavoro operano più imprese in contemporanea, verificare che l'utilizzatrice abbia redatto il DUVRI ex art. 26 D.Lgs 81/08 e che il lavoratore somministrato vi sia incluso.

7

Informazione sui rischi specifici del ciclo produttivo

Richiedere all'utilizzatrice evidenza scritta che il lavoratore sarà informato, prima dell'avvio della mansione, sui rischi specifici del sito produttivo ex art. 3 c.6 D.Lgs 81/08.

8

Clausola SSL nel contratto di somministrazione

Verificare che il contratto commerciale di somministrazione contenga la clausola che ripartisce esplicitamente gli obblighi SSL tra le parti, con indicazione di chi eroga cosa e delle responsabilità residuali.

9

Formazione generale erogata dall'agenzia

Accertarsi che il lavoratore abbia già completato la formazione generale di 4 ore (corso ex Accordo SR 21/12/2011, modulo generale) con attestato valido prima dell'invio in missione.

10

Attestati conservati e tracciati

Archiviare gli attestati della formazione generale (a carico dell'agenzia) e raccogliere copia degli attestati della formazione specifica (a carico dell'utilizzatrice) per documentare il rispetto degli obblighi di entrambe le parti.

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L'agenzia deve erogare la formazione generale (4 ore) prima dell'invio in missione. Con 123Formazione puoi formare i lavoratori somministrati con attestati validi in tutta Italia, disponibili in e-learning 24/7 per rispettare anche le scadenze più urgenti.

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  • Attestati validi in tutta Italia ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e dell'Accordo SR Rep. 78/CSR del 17/04/2025, con QR code di verifica pubblica.
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Domande frequenti sul coordinamento SSL nella somministrazione

Se il lavoratore somministrato si infortuna, chi è responsabile?

La responsabilità si distribuisce in base a quale obbligo non è stato rispettato. Per la mancata formazione generale (4 ore), risponde il somministratore (agenzia). Per la mancata formazione specifica, la mancata fornitura dei DPI, l'assenza del DUVRI o l'inadeguata sorveglianza sanitaria risponde l'utilizzatrice. Se entrambe le parti hanno mancato ai propri obblighi, la responsabilità è concorrente. In ogni caso, l'art. 3 c.5 D.Lgs 81/08 non esonera nessuno dei due soggetti: stabilisce solo la ripartizione originaria; il giudice valuta l'effettiva causazione del danno.

L'agenzia deve erogare solo il modulo generale da 4 ore o l'intero corso (8/12/16 ore)?

L'agenzia eroga esclusivamente il modulo di formazione generale (4 ore) ai sensi dell'art. 3 c.5 D.Lgs 81/08. Il modulo di formazione specifica (4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio, 12 ore per rischio alto) è sempre a carico dell'utilizzatrice, salvo accordo scritto diverso tra le parti. L'agenzia che si fa carico — per accordo contrattuale — anche della formazione specifica deve essere in grado di documentare di aver ricevuto dall'utilizzatrice le informazioni necessarie sui rischi concreti della mansione e del sito produttivo, altrimenti non può erogare una formazione specifica coerente con il DVR.

Il contratto di somministrazione può trasferire all'utilizzatrice anche gli obblighi del somministratore?

In linea di principio sì, ma con limiti. Le parti possono concordare deroghe contrattuali alla ripartizione legale degli obblighi SSL. Tuttavia, l'art. 3 c.5 D.Lgs 81/08 non ammette che il somministratore si liberi totalmente di ogni responsabilità: la responsabilità sanzionatoria penale/amministrativa ex D.Lgs 81/08 resta comunque in capo a chi ha concretamente omesso l'adempimento. Il contratto può prevedere manlevate e obblighi di rivalsa, ma non "trasferisce" la posizione di garanzia in sede penale. Nella pratica, la clausola SSL serve a fissare chi fa cosa e a documentare gli impegni reciproci, non a neutralizzare la responsabilità penale del soggetto obbligato.

Come documentare la formazione erogata dall'agenzia rispetto a quella dell'utilizzatrice?

È essenziale tenere archivi separati e chiari. L'agenzia conserva gli attestati della formazione generale (4 ore) con data, ore, docente, contenuti e firma del lavoratore. L'utilizzatrice conserva gli attestati della formazione specifica (4/8/12 ore). In sede di ispezione, entrambe le parti devono essere in grado di produrre la documentazione di propria competenza. Un registro digitale condiviso — con accesso distinto per agenzia e utilizzatrice — o una clausola contrattuale che obbliga l'utilizzatrice a inviare copia degli attestati all'agenzia entro X giorni dall'avvio della missione è la soluzione più efficace per la tracciabilità.

I lavoratori somministrati hanno diritto alla sorveglianza sanitaria?

Sì, come qualsiasi altro lavoratore. La sorveglianza sanitaria è dovuta ogni volta che la mansione espone a rischi per i quali il D.Lgs 81/08 la prevede (rumore, vibrazioni, agenti chimici, videoterminali oltre 20 ore settimanali, lavoro notturno, ecc.). L'utilizzatrice — che ha la disponibilità della mansione — è il soggetto che deve garantire l'accesso al Medico Competente e la visita di idoneità alla mansione specifica prima dell'adibizione al rischio. Il somministratore ha invece il compito di verificare, prima dell'invio, che l'utilizzatrice abbia previsto la sorveglianza sanitaria per quel profilo e di non inviare il lavoratore in assenza di questa garanzia.

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