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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance

Checklist formazione sicurezza per lavoratori in somministrazione: gli obblighi dell'agenzia

Le agenzie per il lavoro che somministrano lavoratori in missione devono garantire la formazione SSL ai sensi dell'art. 23 co. 5 D.Lgs 276/2003 e dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. Questa checklist operativa aiuta il responsabile compliance a verificare che ogni somministrato parta in regola.

Chi forma il lavoratore somministrato? (art. 23 co. 5 D.Lgs 276/2003)

La formazione del lavoratore somministrato si articola in più livelli, ciascuno attribuito a un soggetto specifico dalla normativa vigente. La ripartizione non è negoziabile: il contratto di somministrazione non può spostare gli obblighi da un soggetto all'altro con effetti liberatori nei confronti degli organi di vigilanza.

Formazione generale (4 ore)

A cura del somministratore (APL)

L'art. 23 co. 5 D.Lgs 276/2003 e il punto 4 dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 attribuiscono esplicitamente al somministratore l'obbligo di erogare la formazione generale ex art. 37 co. 1 lett. a) D.Lgs 81/08. Il corso (4 ore sui concetti generali di rischio, prevenzione e organizzazione della prevenzione) deve essere completato prima dell'invio in missione. La formazione può essere erogata in modalità e-learning asincrona (FAD) con attestato nominativo.

Formazione specifica (4/8/12 ore)

A cura dell'utilizzatore

La formazione specifica è calibrata sui rischi concreti del sito produttivo dell'utilizzatore e sulla mansione assegnata al lavoratore somministrato. Spetta all'utilizzatore erogarla dopo il placing e prima dell'effettivo inizio dell'attività lavorativa. La durata varia in base al livello di rischio ATECO: 4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio, 12 ore per rischio alto.

Formazione su attrezzature e abilitazioni speciali

A cura dell'utilizzatore

La formazione per l'uso di attrezzature specifiche (carrelli elevatori, piattaforme aeree, gru, macchine agricole ecc.) e le abilitazioni previste dagli Accordi Stato-Regioni settoriali ricadono nella competenza dell'utilizzatore, in quanto legate alle attrezzature presenti nel suo sito. L'APL non è tenuta a erogarla, ma è opportuno che ne verifichi l'avvenuta erogazione prima della proroga della missione.

Documentazione dell'avvenuta formazione (DUVRI)

Cooperazione APL + utilizzatore

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ex art. 26 D.Lgs 81/08 è lo strumento con cui APL e utilizzatore formalizzano la cooperazione in materia di sicurezza, inclusa la ripartizione degli obblighi formativi. L'APL deve richiedere all'utilizzatore il DUVRI aggiornato prima di ogni nuova missione e archiviarlo nel proprio fascicolo documentale. Il DUVRI certifica la presa in carico della formazione specifica da parte dell'utilizzatore.

Il principio dell'equivalenza formativa. Il lavoratore somministrato ha diritto alla stessa formazione del lavoratore dipendente dell'utilizzatore. L'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (punto 4) prevede esplicitamente che il somministratore non possa sottrarsi all'obbligo di formazione generale invocando la brevità della missione o il carattere occasionale del rapporto.

Checklist operativa per l'agenzia (12 punti)

Prima di ogni avvio in missione, il responsabile compliance dell'APL dovrebbe verificare i seguenti punti. La lista è strutturata in ordine cronologico rispetto al flusso operativo: dalla verifica degli attestati esistenti alla conferma del DUVRI aggiornato.

1

Corso di formazione generale (4 ore) completato

Verificare che il lavoratore abbia completato il corso di formazione generale conforme all'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e che l'attestato sia nominativo, datato e rechi il riferimento normativo. Se il lavoratore possiede già un attestato valido, acquisirlo e archiviarlo: non è necessario ripetere il corso.

2

Attestato inserito nel registro digitale dell'agenzia

L'attestato di formazione del somministrato deve essere tracciabile nel registro interno dell'APL. In caso di ispezione o di infortunio, la disponibilità immediata del documento è la prova documentale dell'adempimento formativo del somministratore.

3

Comunicazione allo stato formativo del lavoratore all'utilizzatore

Prima dell'avvio in missione, l'APL deve comunicare all'utilizzatore lo stato formativo del somministrato, indicando se la formazione generale è stata erogata e, se disponibili, gli eventuali attestati di abilitazioni speciali. Questa comunicazione è il presupposto per la corretta ripartizione della formazione specifica.

4

Livello di rischio ATECO dell'utilizzatore verificato

Il codice ATECO dell'utilizzatore determina il livello di rischio (basso, medio, alto) e quindi la durata della formazione specifica che l'utilizzatore dovrà erogare (4, 8 o 12 ore). L'APL dovrebbe conoscere il codice ATECO prima di inviare il lavoratore, per poter comunicare all'utilizzatore la quota formativa di sua competenza.

5

Formazione specifica confermata dall'utilizzatore

L'APL non è tenuta a erogare la formazione specifica, ma è buona prassi ottenere conferma scritta dall'utilizzatore che la formazione specifica sarà erogata prima dell'inizio effettivo dell'attività. Questa conferma tutela l'APL in caso di contestazione sull'adempimento complessivo degli obblighi formativi.

6

DUVRI aggiornato ricevuto dall'utilizzatore

Il DUVRI aggiornato deve essere acquisito prima di ogni nuova missione o rinnovo. Verificare che il documento sia firmato dalle parti, che contenga la data di redazione e che rifletta la mansione e il sito specifici del somministrato.

7

Lavoratore a rischio alto: corso da 16 ore verificato

Rischio alto

Per i lavoratori somministrati in settori ad alto rischio (costruzioni, chimica, metallurgia, ecc.), la formazione complessiva prevista dall'Accordo Stato-Regioni 2011 ammonta a 16 ore (4 generali + 12 specifiche). Verificare che la formazione specifica da 12 ore sia stata pianificata dall'utilizzatore prima dell'avvio.

8

Attestato HACCP per lavoratori nel settore alimentare

Food

I lavoratori somministrati impiegati in attività food (ristorazione, grande distribuzione, produzione alimentare) devono essere in possesso dell'attestato di formazione HACCP ex Reg. CE 852/2004 e D.Lgs 193/2007. L'APL può erogare direttamente la formazione HACCP base o verificare che il lavoratore ne sia già in possesso.

9

Patente a crediti se l'utilizzatore opera in cantiere

Cantieri

Dal 1° ottobre 2024, chiunque operi in un cantiere temporaneo o mobile (art. 89 D.Lgs 81/08) deve essere in possesso della patente a crediti (art. 27 D.Lgs 81/08 riformato dal D.L. 19/2024). I lavoratori somministrati inviati in cantiere devono avere la patente attiva prima dell'ingresso. L'APL deve verificare l'avvenuto rilascio.

10

Scadenza degli attestati monitorata (rinnovabilità quinquennale)

La formazione generale non ha una scadenza normativa fissa, ma molti CCNL e procedure aziendali prevedono il rinnovo quinquennale. L'APL deve monitorare le scadenze degli attestati dei propri somministrati per evitare che un lavoratore in missione prolungata si trovi con la formazione scaduta.

11

DPI consegnati e formazione sull'uso documentata

La consegna dei DPI e la relativa formazione sull'uso corretto spettano all'utilizzatore, che ha la disponibilità dei posti di lavoro. L'APL dovrebbe acquisire evidenza di questa consegna (copia del verbale o dichiarazione dell'utilizzatore) per i fascicoli dei lavoratori a rischio medio-alto.

12

Registro degli attestati aggiornato per ogni lavoratore attivo

Il registro degli attestati è il documento che dimostra l'adempimento dell'APL agli obblighi formativi ex art. 23 D.Lgs 276/2003. Deve essere aggiornato in tempo reale: ogni nuovo attestato acquisito deve essere caricato contestualmente all'avvio in missione, non retroattivamente.

Come 123Formazione supporta la tua agenzia. Il sistema di tracciamento digitale di 123Formazione permette di spuntare questa checklist in tempo reale: ogni attestato emesso viene automaticamente caricato nel registro del lavoratore, con notifiche di scadenza e report aggregati per il responsabile compliance. Nessun foglio Excel, nessun aggiornamento manuale.

DUVRI e coordinamento agenzia-utilizzatore

Cos'è il DUVRI ex art. 26 D.Lgs 81/08

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è previsto dall'art. 26 co. 3 D.Lgs 81/08 ogni volta che un datore di lavoro affida lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda. Nel contratto di somministrazione, l'utilizzatore è equiparabile al committente e il somministratore agisce come soggetto che «introduce» lavoratori all'interno del sito. Il DUVRI formalizza la cooperazione tra i due soggetti per eliminare o ridurre i rischi da interferenza tra le attività dei lavoratori somministrati e quelle degli altri lavoratori presenti.

Quando l'APL deve richiedere il DUVRI

L'APL deve richiedere all'utilizzatore il DUVRI aggiornato prima di ogni nuova missione che si svolga in un sito in cui siano presenti altri lavoratori o attività interferenti. In particolare: (a) quando il lavoratore somministrato opera in un sito produttivo con macchinari o impianti gestiti dall'utilizzatore; (b) quando il sito è un cantiere temporaneo o mobile; (c) quando la missione è prorogata e nel frattempo il sito ha subito modifiche rilevanti dal punto di vista della sicurezza. La mancata acquisizione del DUVRI è una violazione documentabile in sede ispettiva.

Responsabilità in caso di infortunio del lavoratore somministrato

In caso di infortunio di un lavoratore somministrato, la responsabilità è concorrente tra APL e utilizzatore secondo la ripartizione degli obblighi. L'APL risponde penalmente e civilmente per l'omessa formazione generale e per la mancata trasmissione delle informazioni formative all'utilizzatore; l'utilizzatore risponde per la formazione specifica non erogata, per l'adeguatezza del sito e delle attrezzature e per la sorveglianza sanitaria. La Cassazione penale, sez. IV, ha confermato in più occasioni che la responsabilità dell'APL sussiste anche quando l'infortunio sia avvenuto integralmente all'interno del sito dell'utilizzatore.

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La pagina dedicata al DUVRI nella somministrazione contiene la guida ai contenuti minimi e un modello scaricabile compilabile per singola missione.

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Servizio 123Formazione per agenzie per il lavoro

Il servizio di 123Formazione per le Agenzie per il Lavoro è progettato sulle esigenze operative di chi gestisce decine o centinaia di somministrati al mese, con picchi di assunzione, alta rotazione e necessità di documentazione immediata in caso di ispezione.

Formazione generale e-learning entro 24 ore

I lavoratori somministrati possono accedere al corso di formazione generale (4 ore FAD asincrona) entro 24 ore dalla registrazione, completarlo in autonomia e ricevere l'attestato nominativo digitale con QR di verifica. Nessuna aula, nessuna data fissa: il lavoratore si forma quando e dove vuole.

Dashboard pool lavoratori e scadenze automatiche

La dashboard APL di 123Formazione mostra in tempo reale lo stato formativo di ogni somministrato nel pool: chi è in regola, chi ha la formazione in scadenza, chi non ha ancora completato il corso. Le notifiche di scadenza sono automatiche: l'APL non deve monitorare manualmente gli attestati.

Fatturazione a consumo per singolo lavoratore

Il modello di fatturazione è a consumo: si paga solo per i lavoratori che completano la formazione, senza abbonamenti fissi o costi minimi mensili. Per agenzie con volumi elevati sono disponibili pacchetti pre-pagati a tariffe progressive, con fatturazione consolidata mensile.

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Domande frequenti

L'agenzia per il lavoro deve formare il lavoratore somministrato anche se l'utilizzatore si impegna a farlo?

Sì. L'art. 23 co. 5 D.Lgs 276/2003 e l'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (punto 4) attribuiscono esplicitamente all'agenzia (somministratore) l'obbligo di erogare la formazione generale. Questo obbligo non è delegabile contrattualmente all'utilizzatore. Il patto contrattuale tra le parti non produce effetti liberatori nei confronti degli organi di vigilanza o in sede penale. L'APL che non eroga la formazione generale resta esposta a sanzioni anche se l'utilizzatore ha dichiarato di volerla erogare lui.

Un lavoratore che ha già frequentato la formazione generale con una precedente agenzia deve ripeterla?

No, a condizione che l'attestato sia nominativo, conforme all'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, non scaduto secondo le disposizioni del CCNL applicato o del DVR dell'utilizzatore, e che l'APL lo acquisisca e lo archivi nel proprio registro. L'APL deve verificare l'autenticità e la conformità dell'attestato prima di considerarlo valido: un documento non conforme (privo di riferimento normativo, senza durata delle ore, ecc.) non è riconoscibile ai fini del rispetto dell'obbligo formativo.

Il lavoratore somministrato inviato in un cantiere deve avere la patente a crediti?

Sì. Dal 1° ottobre 2024, la patente a crediti (art. 27 D.Lgs 81/08 riformato dal D.L. 19/2024, conv. L. 56/2024) è obbligatoria per chiunque operi — a qualsiasi titolo — in un cantiere temporaneo o mobile. I lavoratori somministrati non fanno eccezione. La patente è rilasciata dal portale INL e richiede, tra i requisiti, l'assolvimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza. L'APL deve verificare che il lavoratore abbia la patente attiva prima di inviarlo in cantiere.

Chi è responsabile della sorveglianza sanitaria del lavoratore somministrato?

L'art. 25 D.Lgs 81/08 e l'art. 23 D.Lgs 276/2003 attribuiscono all'utilizzatore l'obbligo di garantire la sorveglianza sanitaria al lavoratore somministrato, secondo gli stessi criteri applicati ai propri dipendenti. L'utilizzatore deve informare l'APL degli esiti della sorveglianza nei limiti consentiti dalla normativa sulla privacy. L'APL non è tenuta a organizzare la visita medica, ma deve verificare che l'idoneità alla mansione specifica sia stata accertata prima dell'inizio dell'attività.

Cosa rischia l'agenzia se il lavoratore somministrato si infortuna e non aveva la formazione generale?

L'APL è esposta a responsabilità penale ex art. 55 co. 5 lett. c) D.Lgs 81/08 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da circa 1.842,50 a 7.371,03 euro per ogni lavoratore non formato), a responsabilità civile solidale con l'utilizzatore per i danni al lavoratore, e a possibile sospensione dell'attività ex art. 14 D.Lgs 81/08 in presenza di violazioni di particolare gravità. La Cassazione penale (sez. IV) ha confermato in più pronunce del 2023 la condanna del legale rappresentante dell'APL anche quando l'infortunio è avvenuto esclusivamente all'interno del sito dell'utilizzatore.

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