Cornice normativa
Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) è disciplinato dall’art. 26 c.3 D.Lgs 81/08: è il documento con cui il datore di lavoro committente, in cooperazione con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, valuta i rischi derivanti dalla compresenza di soggetti diversi nel medesimo luogo di lavoro e indica le misure adottate per eliminarli o ridurli al minimo.
Nella somministrazione di lavoro — disciplinata dal D.Lgs 81/2015 artt. 30-40 (riforma Jobs Act dei contratti) — il somministratore (agenzia per il lavoro autorizzata) fornisce lavoratori all’utilizzatore (impresa cliente). L’art. 35 c.4 D.Lgs 81/2015 e l’art. 23 c.5 prevedono che gli obblighi prevenzionistici «di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 sono adempiuti dal somministratore», ma «l’utilizzatore osserva nei confronti del lavoratore tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti», compresa la formazione e l’informazione relative ai rischi specifici della mansione.
Da questo combinato disposto discende che, ai fini DUVRI, l’utilizzatore è il principale soggetto onerato: ha la disponibilità materiale del luogo di lavoro, conosce i rischi del proprio ciclo produttivo, governa l’interferenza con eventuali appaltatori, autonomi e altri somministrati. Il somministratore coopera in modo qualificato: trasmette informazioni sui rischi generici della mansione, segnala eventuali interferenze tra propri lavoratori (es. squadre pluri-agenzia), sottoscrive il documento finale.
Chi redige il DUVRI nella somministrazione
Utilizzatore (azienda cliente)
- Redazione del documento.
- Valutazione dei rischi del proprio sito.
- Coordinamento con appaltatori, autonomi e altre agenzie compresenti.
- Verifica e aggiornamento periodico.
Somministratore (agenzia per il lavoro)
- Cooperazione qualificata ex art. 26 c.2.
- Informazioni sui rischi generici della mansione.
- Segnalazione interferenze con propri lavoratori.
- Sottoscrizione congiunta del documento.
Contenuto minimo del DUVRI somministrazione
Anagrafica delle parti
Dati identificativi del somministratore (denominazione, P.IVA, sede legale, autorizzazione ASPAL/Ministero del Lavoro ex D.Lgs 276/2003), dell’utilizzatore (denominazione, P.IVA, unità produttiva di destinazione, codice ATECO), del lavoratore somministrato (mansione, qualifica, CCNL applicato).
Descrizione dell’attività e del luogo di lavoro
Descrizione sintetica dell’unità produttiva, del ciclo produttivo, delle attrezzature utilizzate dal somministrato, dei DPI necessari e dell’organizzazione del lavoro nei turni. È l’elemento che differenzia un DUVRI da un altro per lo stesso utilizzatore: cambia in funzione della missione.
Rischi specifici dell’ambiente di lavoro
Estratto rilevante del DVR dell’utilizzatore: rischi presenti nell’unità produttiva (chimici, biologici, fisici, ergonomici, organizzativi), misure di prevenzione già adottate, procedure di emergenza, vie di esodo, addetti antincendio/primo soccorso di riferimento. Il somministrato deve poter ricevere e firmare l’informativa prima dell’inizio missione (art. 36 D.Lgs 81/08).
Rischi da interferenza
Cuore dell’art. 26 c.3 D.Lgs 81/08: rischi che nascono dalla compresenza di lavoratori di soggetti diversi (utilizzatore + somministrati di una o più agenzie + appaltatori + autonomi). Esempi tipici: movimentazione carichi in aree condivise, transito mezzi, lavori di manutenzione su impianti in esercizio, sovrapposizione fra turni di pulizia e produzione.
Misure cooperative e di coordinamento
Misure concordate tra somministratore e utilizzatore per eliminare o ridurre i rischi da interferenza: definizione delle aree riservate, sequenze temporali, segnaletica, riunioni di coordinamento, modalità di comunicazione delle modifiche organizzative, gestione delle emergenze.
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso
Stima dei costi specifici delle misure cooperative (DPI di interferenza, segnaletica supplementare, ore di coordinamento, formazione integrativa specifica del sito), non assoggettabili a ribasso d’asta nel contratto di somministrazione ai sensi dell’art. 26 c.5 D.Lgs 81/08.
Procedure di aggiornamento
Indicazione delle circostanze che impongono l’aggiornamento del DUVRI: modifica della mansione, cambio di unità produttiva, infortunio rilevante, introduzione di nuove attrezzature o sostanze pericolose, modifiche organizzative dei turni. Il documento è dinamico: deve essere ripreso in mano ad ogni evento rilevante.
Template DUVRI somministrazione (modello editabile)
Modello editabile DOCX strutturato sulle sette sezioni sopra, con istruzioni di compilazione e checklist di verifica. Pensato come base di lavoro: va personalizzato sull’unità produttiva dell’utilizzatore e sulla mansione concreta del somministrato.
FAQ DUVRI somministrazione
Chi è il datore di lavoro del somministrato ai fini SSL?▼
È una doppia titolarità. Il somministratore (agenzia per il lavoro) è datore di lavoro formale del rapporto e mantiene gli obblighi di sorveglianza sanitaria generale e di formazione generale (art. 35 c.4 D.Lgs 81/2015 + art. 23 c.5). L’utilizzatore è equiparato al datore di lavoro per gli obblighi legati al concreto svolgimento della prestazione: informazione e formazione specifica, addestramento, DPI, sorveglianza sanitaria specifica dei rischi della mansione.
Chi redige materialmente il DUVRI?▼
L’art. 26 c.3 D.Lgs 81/08 attribuisce l’obbligo principale al committente — che nella somministrazione coincide con l’utilizzatore, soggetto che dispone materialmente del luogo di lavoro e delle attrezzature. Il somministratore è tenuto a cooperare ex art. 26 c.2 fornendo informazioni sui rischi generici della mansione e sulle eventuali interferenze derivanti dal proprio organizzativo (es. compresenza di più somministrati della stessa agenzia in turni diversi). Il documento finale è sottoscritto da entrambe le parti.
Quando il DUVRI non è obbligatorio?▼
Il DUVRI non è obbligatorio nelle ipotesi di esclusione previste dall’art. 26 c.3-bis D.Lgs 81/08: mere forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale, lavori di durata non superiore a 5 uomini-giorno purché in assenza di rischi particolari (chimici, biologici, esplosivi, radiazioni ionizzanti). Nella somministrazione standard non si configura mai una di queste eccezioni, perché il lavoratore è inserito stabilmente nel ciclo produttivo dell’utilizzatore: il DUVRI è quindi praticamente sempre dovuto.
Il DUVRI sostituisce il DVR?▼
No. Sono documenti distinti e cumulativi. Il DVR (art. 17 + art. 28 D.Lgs 81/08) è il documento generale di valutazione dei rischi dell’organizzazione del datore di lavoro: lo redige l’utilizzatore per la propria unità produttiva (e parallelamente il somministratore per la propria struttura: filiali, formatori, back-office). Il DUVRI riguarda invece soltanto i rischi che nascono dalla compresenza fra soggetti diversi nello stesso luogo.
Quanto spesso va aggiornato il DUVRI?▼
Il DUVRI va aggiornato a ogni modifica significativa dell’assetto: cambio di mansione del somministrato, cambio di unità produttiva, introduzione di nuove attrezzature o sostanze, riorganizzazione dei turni, infortunio rilevante che evidenzi nuovi rischi di interferenza. In ogni caso è prassi consolidata rivedere il documento almeno annualmente, anche in assenza di eventi specifici.
I costi della sicurezza nel DUVRI possono essere oggetto di ribasso?▼
No. L’art. 26 c.5 D.Lgs 81/08 stabilisce che i costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza non sono soggetti a ribasso nei contratti di appalto e — per costante interpretazione — neanche nei contratti commerciali di somministrazione. La voce va distintamente indicata nel DUVRI e riportata nel contratto.
Cosa rischia l’utilizzatore che non redige il DUVRI?▼
La mancata redazione del DUVRI, quando obbligatorio, configura la sanzione dell’art. 55 c.5 lett. d) D.Lgs 81/08 a carico del datore di lavoro committente (utilizzatore): arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da circa 3.000 a 9.000 euro. In caso di infortunio del somministrato per causa riconducibile a un rischio di interferenza non valutato, si aggiunge l’aggravante penale ex artt. 589/590 c.p. (omicidio o lesioni con violazione norme antinfortunistiche) e l’esposizione amministrativa ex D.Lgs 231/2001.