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Sicurezza per settore

Sorveglianza sanitaria nelle cave: obblighi, protocollo e malattie professionali

Silicosi, ipoacusia da rumore, sindrome di Raynaud: le malattie professionali delle cave richiedono un protocollo sanitario accurato. Guida per datori di lavoro e RSPP.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 2 luglio 2026 · Tempo di lettura 4 min

Categoria
Sicurezza per settore
Pubblicato
2 luglio 2026
Ultimo aggiornamento
2 luglio 2026
Tempo di lettura
4 min (806 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
INAIL – Malattie professionali nelle industrie estrattive · Normattiva – D.Lgs. 81/2008 artt. 41-42

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione

Ultimo aggiornamento: 2 luglio 2026

Obblighi di sorveglianza sanitaria nelle attività estrattive

L’art. 41 del D.Lgs. 81/08 prevede la sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori esposti a rischi per i quali è prevista una visita medica: agenti chimici, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, agenti cancerogeni. Nelle cave la quasi totalità dei lavoratori è esposta ad almeno uno di questi rischi, rendendo la sorveglianza sanitaria un obbligo generalizzato.

Il datore di lavoro nomina il medico competente per iscritto e gli fornisce il DSS aggiornato con l’elenco dei rischi presenti. Il medico redige il protocollo sanitario, indicando per ogni mansione la frequenza delle visite (di norma annuale o biennale per le attività estrattive) e gli accertamenti complementari (spirometria, audiometria, radiografia del torace, esame della funzionalità vascolare per le vibrazioni).

Silicosi: la principale malattia professionale delle cave

La silicosi è una fibrosi polmonare causata dall’inalazione di polveri di silice libera cristallina. Si distingue in forma cronica (latenza di oltre 10 anni), accelerata (5-10 anni di esposizione intensa) e acuta (rara, con esposizioni elevatissime). La forma cronica è la più comune nelle cave e spesso progredisce anche dopo la cessazione dell’esposizione.

Il protocollo sanitario per i lavoratori esposti a polveri di SLC deve includere spirometria basale e di controllo, radiografia del torace con refertazione secondo la classificazione ILO, e nei casi sospetti la tomografia computerizzata ad alta risoluzione (HRCT). La silicosi è riconoscibile dall’INAIL come malattia professionale tabellata per i lavoratori delle industrie estrattive (tabella allegata al D.P.R. 482/2002).

Ipoacusia da rumore: prevenzione e sorveglianza

L’esposizione prolungata a livelli di rumore superiori agli 85 dB(A), comune nelle cave durante la perforazione, il brillamento e il funzionamento dei frantumatori, causa l’ipoacusia da rumore, una perdita uditiva irreversibile. L’audiometria tonale è l’esame di elezione per il monitoraggio della funzione uditiva e deve essere inclusa nel protocollo sanitario per tutti i lavoratori esposti a livelli superiori al valore d’azione inferiore (80 dB(A)).

La frequenza degli esami audiometrici dipende dal livello di esposizione: per esposizioni tra 80 e 85 dB(A) la visita può essere biennale, mentre per esposizioni superiori agli 85 dB(A) è indicata una periodicità annuale. Il medico competente valuta l’idoneità del lavoratore e può prescrivere limitazioni all’esposizione in caso di deterioramento della soglia uditiva.

Vibrazioni e sindrome di Raynaud

Gli operatori di perforatrici, martelli pneumatici e compattatori sono esposti a vibrazioni al sistema mano-braccio (HAV). L’esposizione prolungata causa la sindrome di Raynaud professionale (fenomeno del dito bianco da vibrazione), neuropatie periferiche e disturbi muscolo-scheletrici. Il valore d’azione per le HAV è di 2,5 m/s² (media su 8 ore, A(8)).

Il medico competente valuta l’esposizione alle vibrazioni sulla base delle misurazioni effettuate dall’RSPP o del dato tecnico fornito dal costruttore, e include nel protocollo sanitario la valutazione della funzionalità vascolare (test di provocazione al freddo) e neurologica (esame della sensibilità tattile). Gli addetti alla guida di mezzi pesanti (dumper, escavatori) sono esposti a vibrazioni al corpo intero (WBV), con rischi per il rachide lombare.

Gestione dei giudizi di idoneità nelle cave

Il giudizio di idoneità emesso dal medico competente può essere: idoneo, idoneo con prescrizioni o limitazioni, idoneo parzialmente, non idoneo temporaneo, non idoneo permanente. Nel settore estrattivo, dove la quasi totalità delle mansioni comporta esposizione a rischi multipli, il giudizio con prescrizioni è frequente e deve essere attentamente gestito dal datore di lavoro.

Un lavoratore giudicato non idoneo alla mansione specifica (ad esempio per silicosi in stadio avanzato) non può essere adibito a quella mansione: il datore di lavoro deve individuare una mansione alternativa compatibile con le limitazioni o, in assenza di alternative, procedere ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 81/08. La mancata osservanza del giudizio del medico competente espone il datore di lavoro a sanzioni penali ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 81/08.

Denuncia delle malattie professionali all’INAIL

Quando il medico competente o il medico curante diagnostica una malattia professionale tabellata o non tabellata riconducibile all’attività lavorativa, scatta l’obbligo di denuncia all’INAIL ai sensi dell’art. 139 del DPR 1124/1965 (entro 5 giorni per le malattie tabellate). Per le cave le malattie più frequentemente denunciate sono silicosi, ipoacusia da rumore, sindrome di Raynaud e patologie del rachide da vibrazioni.

Il datore di lavoro ha un obbligo autonomo di denuncia all’autorità locale di pubblica sicurezza e all’AUSL di ogni malattia professionale accertata nella propria impresa. Questo obbligo, previsto dall’art. 238 del D.Lgs. 81/08 per le attività estrattive, va adempiuto indipendentemente dalla denuncia del lavoratore all’INAIL.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

Fonti

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