- Categoria
- Sicurezza per settore
- Pubblicato
- 2 luglio 2026
- Ultimo aggiornamento
- 2 luglio 2026
- Tempo di lettura
- 6 min (1139 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 Titolo XII · Normattiva – DPR 128/1959 · INAIL – Industrie estrattive
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 2 luglio 2026
Il Titolo XII del D.Lgs. 81/08: campo di applicazione
Il Titolo XII del D.Lgs. 81/08 (artt. 176-220) disciplina la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro temporanei o mobili con specifico riferimento alle industrie estrattive: miniere, cave, perforazioni e gallerie. Il legislatore ha distinto le lavorazioni in superficie e quelle in sotterraneo, prevedendo obblighi differenziati in ragione dell’esposizione ai rischi tipici del settore estrattivo.
L’art. 176 chiarisce che le disposizioni del Titolo XII si applicano in aggiunta alle norme generali del Testo Unico, non in sostituzione. Il datore di lavoro deve quindi rispettare sia gli obblighi generali (DVR, formazione, sorveglianza sanitaria) sia quelli specifici delle attività estrattive, tra cui la predisposizione del documento sulla sicurezza e la salute previsto dall’art. 179.
Il DPR 128/1959: il regolamento minerario storico
Il DPR 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) è il regolamento di settore che disciplina in dettaglio le attività estrattive: struttura organizzativa, cantieri di scavo, gestione degli esplosivi, aerazione, segnalazione e sorveglianza. Pur risalente al 1959 e oggetto di successive modifiche, il DPR 128/1959 rimane la norma tecnica di riferimento per le modalità operative delle lavorazioni estrattive.
In caso di contrasto apparente tra il DPR 128/1959 e il D.Lgs. 81/08, prevale la norma che garantisce la tutela più elevata per i lavoratori. In pratica i due testi si integrano: il Testo Unico fissa i principi generali (valutazione dei rischi, formazione, sorveglianza sanitaria) e il DPR 128/1959 li declina nelle procedure operative specifiche per il settore minerario.
Il documento sulla sicurezza e la salute (DSS)
L’art. 179 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro delle industrie estrattive di redigere il documento sulla sicurezza e la salute (DSS), che integra e arricchisce il DVR ordinario. Il DSS deve contenere la valutazione di tutti i rischi specifici del sito estrattivo (esplosioni, gas, crolli, polveri, annegamento), le misure di prevenzione e protezione adottate e il piano di evacuazione e di soccorso.
A differenza del DVR ordinario, il DSS deve essere tenuto aggiornato ogni volta che le condizioni del sito estrattivo cambiano in modo significativo: variazioni del fronte di scavo, nuove tecniche di perforazione, introduzione di nuovi esplosivi o cambiamenti della struttura organizzativa. Il documento deve essere consultabile in cantiere e presentato all’autorità di vigilanza (AUSL territoriale e, per le miniere, il distretto minerario) in caso di ispezione.
Il direttore responsabile della cava
Il DPR 128/1959 prevede la figura del direttore responsabile, nominato per ogni cava o miniera: è il soggetto che risponde, anche penalmente, della sicurezza delle lavorazioni e del rispetto del regolamento minerario. In molte realtà il direttore responsabile coincide con il datore di lavoro, ma può essere anche un tecnico abilitato (ingegnere o perito minerario) delegato formalmente.
Il direttore responsabile ha l’obbligo di vigilare sull’applicazione delle norme di sicurezza, di sospendere le lavorazioni in caso di pericolo imminente e di denunciare incidenti e infortuni all’autorità mineraria competente. La delega deve essere formale, accettata per iscritto e comunicata all’autorità di vigilanza: una nomina informale non esime il datore di lavoro dalle responsabilità.
Obblighi di formazione per gli operatori di cava (ATECO 08.1x)
Le cave di pietra, sabbia, ghiaia e altri materiali rientrano nei codici ATECO 08.11 (estrazione di marmo e pietre affini), 08.12 (estrazione di ghiaia, sabbia e argille) e codici contigui della divisione 08. Si tratta di attività classificate a rischio alto ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni, con formazione specifica dei lavoratori di 12 ore (più 4 ore di formazione generale).
Oltre alla formazione base, gli operatori addetti a macchinari specifici (escavatori, pale meccaniche, dumper) devono conseguire le abilitazioni previste dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. Il piano di formazione deve coprire anche i rischi specifici del settore estrattivo: esplosivi, gas, polveri di silice, stabilità delle pareti e procedure di emergenza.
Piano di sicurezza e coordinamento nelle cave
Quando nelle cave operano imprese appaltatrici o lavoratori autonomi (perforazione, brillamento, trasporto), si applica l’art. 90 del D.Lgs. 81/08 sull’affidamento dei lavori a imprese esterne, integrato dall’art. 26 per le attività in appalto all’interno del sito estrattivo. Il datore di lavoro committente è tenuto a coordinare le misure di sicurezza tramite il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).
Per le cave con lavori di notevole entità o con rischi di crollo, il direttore responsabile redige il piano di sicurezza del cantiere estrattivo, che integra le prescrizioni del DSS con le procedure operative dettagliate per le fasi più critiche: il brillamento, lo scavo del fronte, la gestione delle acque e il recupero di macchinari guasti in zone a rischio.
Spazi confinati nelle cave e nelle gallerie estrattive
Le gallerie di scavo, i cunicoli di drenaggio e i pozzi di ventilazione presenti nelle cave rientrano nella categoria degli spazi confinati ai sensi del DPR 177/2011. Le lavorazioni all’interno di questi ambienti richiedono il rispetto delle procedure specifiche: permesso di lavoro scritto, verifica dell’atmosfera con rilevatori di gas (O₂, CH₄, CO, H₂S), presenza di un sorvegliante esterno e attrezzature di recupero.
Il DPR 177/2011 impone che almeno il 30% degli addetti impiegati in spazi confinati sia in possesso di formazione specifica ai sensi dello stesso decreto, e che il responsabile dell’impresa esecutrice abbia esperienza almeno triennale in lavori in spazi confinati. Nelle cave questo obbligo si sovrappone a quello del direttore responsabile e deve essere coordinato nel piano di sicurezza del sito.
DPI specifici per il settore estrattivo
I lavoratori delle cave devono essere dotati di DPI di III categoria per i rischi residui che non possono essere eliminati con misure collettive. In funzione delle mansioni, i DPI obbligatori includono: elmetto antiurto con protezione dal rischio di proiezione di frammenti (EN 397), calzature di sicurezza con puntale e lamina antiperforazione (EN ISO 20345 S3), occhiali o schermature per l’uso di perforatrici e per il brillamento, cuffie antirumore o inserti auricolari (EN 352) per attività con livelli di esposizione al rumore superiori agli 80 dB(A), e respiratori filtranti P3 per la protezione dalle polveri di silice.
Per le lavorazioni in prossimità di scarpate o fronti di cava con rischio di caduta dall’alto, è obbligatorio l’uso di imbracature di sicurezza conformi alla norma EN 361 e il collegamento a linee vita certificate. Il datore di lavoro deve verificare periodicamente l’integrità dei DPI e sostituirli alla scadenza o in caso di usura, documentando la consegna e la sostituzione nel registro delle dotazioni individuali.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 Titolo XII (normattiva.it)
- Normattiva – DPR 128/1959 (normattiva.it)
- INAIL – Industrie estrattive (inail.it)
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