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Sicurezza per settore

Rischi specifici nelle cave: esplosioni, gas, crolli e polveri di silice

Le cave presentano rischi che non si trovano in altri ambienti di lavoro: esplosivi, gas, crolli e silice. Ecco come valutarli e come prevenirli.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 2 luglio 2026 · Tempo di lettura 4 min

Categoria
Sicurezza per settore
Pubblicato
2 luglio 2026
Ultimo aggiornamento
2 luglio 2026
Tempo di lettura
4 min (891 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
INAIL – Polveri minerali e silicosi · Normattiva – D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII e IX

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione

Ultimo aggiornamento: 2 luglio 2026

Il rischio di esplosione: brillamento e gestione degli esplosivi

Il brillamento con esplosivi è la tecnica più diffusa per la frantumazione delle rocce nelle cave. Il DPR 128/1959 disciplina in dettaglio la custodia, il trasporto e l’uso degli esplosivi in cava: è richiesta la presenza di un artificiere abilitato, l’uso di polveriere omologate, il rispetto delle distanze di sicurezza durante l’accensione e la verifica sistematica dell’assenza di persone nell’area di tiro.

Il D.Lgs. 81/08 all’art. 293 impone la valutazione specifica del rischio di esplosione per le attività estrattive. Prima di ogni brillamento il direttore responsabile deve definire il piano di fuoco, valutare le condizioni meteorologiche (vento, umidità) e verificare l’integrità del sistema di innesco. Ogni incidente con esplosivi deve essere immediatamente notificato all’autorità mineraria e all’AUSL territoriale.

Gas endogeni e rischio di asfissia

Nelle cave e nelle miniere possono accumularsi gas naturali pericolosi: il grisou (metano, CH₄) nelle miniere di carbone, l’anidride carbonica (CO₂) nelle cave calcaree e il monossido di carbonio (CO) generato da motori endotermici o da esplosioni incomplète. L’art. 181 del D.Lgs. 81/08 impone la valutazione del rischio da agenti chimici negli ambienti estrattivi, inclusa la presenza di gas.

La prevenzione si basa su tre livelli: aerazione naturale o forzata del cantiere per mantenere la concentrazione di ossigeno al di sopra del 19,5% e quella di gas pericolosi al di sotto dei limiti di esposizione; rilevazione continua o periodica con strumenti certificati (metanometri, rilevatori multigas); procedure di emergenza con sistemi di allarme e percorsi di evacuazione chiaramente definiti nel DSS.

Stabilità dei fronti di scavo e rischio di crollo

Il crollo del fronte di scavo o delle pareti della cava è uno dei rischi più letali del settore estrattivo. Le cause principali sono: geometria inadeguata del fronte (angolo di scarpata superiore all’angolo di riposo del materiale), presenza di discontinuità strutturali nella roccia (fratture, piani di strato), infiltrazioni d’acqua e vibrazioni da brillamento o da traffico di mezzi pesanti.

Il DPR 128/1959 prescrive che la geometria delle scarpate e dei fronti di scavo sia progettata da un tecnico competente e verificata periodicamente. In pratica le cave devono rispettare le pedate e le alzate dei gradoni definite nel progetto di coltivazione approvato dall’autorità mineraria. Dopo ogni brillamento e dopo eventi meteorologici rilevanti (piogge intense, gelo-disgelo) il direttore responsabile deve effettuare un’ispezione del fronte prima di consentire la ripresa delle lavorazioni.

Polveri di silice libera cristallina e silicosi

La silice libera cristallina (SLC), presente in granito, quarzite, arenaria e in molte altre rocce estratte in cava, è classificata come agente cancerogeno di gruppo 1 per la via inalatoria dalla IARC (International Agency for Research on Cancer). L’inalazione prolungata di polveri fini di SLC causa la silicosi, malattia professionale cronica e spesso invalidante riconosciuta dall’INAIL.

Il D.Lgs. 81/08 Titolo IX (agenti chimici) e il successivo Titolo IX-bis (agenti cancerogeni) impongono la valutazione dell’esposizione a SLC, la misurazione periodica delle concentrazioni nell’aria e l’adozione di misure tecniche (bagnatura del fronte, abbattimento delle polveri con acqua, cabine pressurizzate sui mezzi) prima di ricorrere ai DPI respiratori. Il valore limite di esposizione professionale (VLEP) per la SLC (frazione respirabile) è fissato a 0,1 mg/m³ dalla Direttiva UE 2017/2398 e recepito nell’ordinamento italiano.

Rischio da rumore e vibrazioni nei macchinari di cava

Perforatrici, martelli demolitori, frantumatori e mezzi di trasporto pesante generano livelli di rumore spesso superiori agli 85 dB(A), soglia che impone misure di protezione ai sensi del Titolo VIII, Capo II del D.Lgs. 81/08. Il piano di riduzione dell’esposizione al rumore deve prevedere la sostituzione delle attrezzature più rumorose, la manutenzione degli scarichi e delle cabine fonoisolanti, la rotazione dei lavoratori e, come ultima misura, i DPI uditivi.

Le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (perforatrici, martelli pneumatici) e al corpo intero (operatori di mezzi) rientrano nel campo di applicazione del Titolo VIII, Capo III. Il superamento dei valori d’azione (2,5 m/s² per mano-braccio, 0,5 m/s² per corpo intero) impone misure tecniche e organizzative e una sorveglianza sanitaria specifica per i disturbi muscolo-scheletrici e il fenomeno di Raynaud.

Gestione delle acque e rischio di annegamento

Nelle cave a fossa aperta o in quelle che intercettano falde acquifere, l’accumulo di acqua sul fondo della cava costituisce un rischio di annegamento per i lavoratori e di destabilizzazione delle pareti. Il DSS deve prevedere un sistema di drenaggio attivo (pompe di aggottamento) con capacità sufficiente a evacuare le acque meteoriche anche in caso di eventi intensi, e un piano di emergenza per la rottura dell’impianto di drenaggio.

Il DPR 128/1959 all’art. 108 vieta l’accesso a zone allagate senza misure di sicurezza adeguate e impone segnalazioni visibili sui bordi dei fronti allagati. Gli operatori che lavorano in prossimità dell’acqua devono essere dotati di giubbotti di salvataggio o imbracature con sistema di recupero. Il piano di evacuazione deve contemplare lo scenario di allagamento rapido, con percorsi alternativi alle vie di accesso normali.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

Fonti

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