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- Pubblicato
- 18 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 18 giugno 2026
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- A cura della Redazione 123Formazione
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 18 giugno 2026
Il principio: conta la mansione, non il contratto
Uno degli errori più frequenti è pensare che chi ha un contratto breve, stagionale o di apprendistato possa essere messo al lavoro senza formazione, “perché sta poco”. La legge dice l’opposto: la definizione di lavoratore dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08 è ampia e prescinde dalla tipologia contrattuale. Chiunque svolga un’attività lavorativa nell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, ha diritto e dovere di essere formato.
Di conseguenza la formazione generale e specifica prevista dall’art. 37 e dall’Accordo Stato-Regioni spetta a tutti: tempo indeterminato, tempo determinato, apprendisti, somministrati, stagionali, a chiamata, tirocinanti e collaboratori inseriti nell’organizzazione. Ciò che cambia non è il “se”, ma il “chi paga” e “chi organizza” la formazione in alcune fattispecie particolari come la somministrazione.
Tempo determinato e indeterminato: nessuna differenza sugli obblighi
Tra un lavoratore a tempo determinato e uno a tempo indeterminato non c’è alcuna differenza in termini di obblighi formativi: stessa formazione generale, stessa formazione specifica proporzionata al rischio della mansione, stesso eventuale addestramento all’uso di attrezzature, stessi aggiornamenti periodici. La durata del contratto non riduce né esonera dagli obblighi.
L’unica accortezza pratica riguarda la tempistica: la formazione deve avvenire prima dell’avvio effettivo della mansione o, dove ammesso, contestualmente all’assunzione e completata entro i termini previsti. Con i contratti brevi questo significa organizzare la formazione molto rapidamente, motivo per cui chi assume spesso ricerca persone già in possesso di attestati validi e trasferibili. Anche un’assunzione di pochi mesi richiede comunque la formazione.
Apprendisti: formazione sicurezza in aggiunta a quella professionale
L’apprendista è a tutti gli effetti un lavoratore e quindi destinatario della formazione sulla sicurezza esattamente come gli altri: formazione generale, specifica per il rischio della mansione, eventuale addestramento sulle attrezzature. Questa formazione è distinta e non sostituibile dalla formazione professionale e formativa tipica del contratto di apprendistato, che persegue finalità diverse.
Trattandosi spesso di giovani alla prima esperienza, la cura nella formazione e nell’addestramento è ancora più importante: vanno seguiti, affiancati e informati sui rischi reali del posto di lavoro. Inserire un apprendista senza prima averlo formato sulla sicurezza espone il datore alle stesse sanzioni previste per qualunque altro lavoratore non formato.
Tabella concettuale: chi forma e chi paga per tipo di contratto
Tempo indeterminato / determinato — Formazione a carico e a cura del datore di lavoro utilizzatore. Stessi obblighi (generale, specifica, addestramento, aggiornamento) a prescindere dalla durata. Va erogata prima o all’avvio della mansione.
Apprendisti — Stessa formazione sicurezza degli altri lavoratori, a carico del datore. È aggiuntiva e non sostitutiva rispetto alla formazione professionale dell’apprendistato.
Somministrati (ex interinali) — La normativa ripartisce gli obblighi tra agenzia di somministrazione e impresa utilizzatrice: di regola l’informazione e la formazione generale possono essere a carico dell’agenzia, mentre la formazione specifica sui rischi della mansione e l’addestramento spettano all’utilizzatore. I dettagli vanno definiti nel contratto commerciale.
Stagionali e a chiamata — Lavoratori a tutti gli effetti: stessa formazione, da organizzare in tempi rapidi. Gli attestati già conseguiti e ancora validi restano riconosciuti, evitando di ripetere la formazione di base.
Tirocinanti / stagisti — Pur non essendo “dipendenti” in senso stretto, se inseriti nell’organizzazione e operativi vanno equiparati ai lavoratori ai fini della formazione sulla sicurezza.
Come gestire la formazione con organici variabili
Per le aziende con forte turnover o stagionalità, la chiave è anticipare: pianificare le sessioni di formazione generale in modo da poterle erogare rapidamente ai nuovi ingressi, sfruttare la modalità e-learning dove consentita per la parte generale e tenere traccia degli attestati già posseduti dai neoassunti, che se validi non vanno ripetuti. Ricorda che il cambio di mansione può comunque richiedere formazione specifica aggiuntiva.
Su 123Formazione trovi il corso base per i lavoratori (formazione generale e specifica) erogabile anche per gruppi e in tempi compatibili con assunzioni rapide. Per approfondire puoi consultare le guide su chi deve fare la formazione sicurezza, sulla formazione generale e specifica, sulla formazione dei neoassunti e su chi paga il corso tra azienda e lavoratore.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
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