- Categoria
- Sicurezza per settore
- Pubblicato
- 13 gennaio 2025
- Ultimo aggiornamento
- 20 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 6 min (1209 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- EUR-Lex – Regolamento UE 2023/1230 Macchine · Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 70 e 73 · INAIL – Sicurezza nelle lavorazioni del legno e sughero
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026
Polveri, macchine e incendio: i rischi della lavorazione del sughero
La filiera del sughero — bollitura delle plance, riposo, taglio, fustellatura, rettifica e trasformazione in tappi, pannelli, granulati e materiali isolanti — è un’attività manifatturiera in cui si concentrano rischi specifici e spesso sottovalutati. Il più caratteristico è la produzione di grandi quantità di polvere fine di sughero, materiale organico e combustibile che, oltre a costituire un rischio per le vie respiratorie, alimenta il rischio di incendio e, in caso di sospensione e accumulo, può dare luogo a fenomeni esplosivi. A questo si aggiungono il rischio meccanico delle numerose macchine da taglio, fustellatrici e rettificatrici, il rumore intenso e la movimentazione manuale del materiale.
Queste aziende rientrano pienamente nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro deve predisporre la valutazione dei rischi — comprensiva del rischio da polveri inalabili, del rischio incendio ed eventualmente di atmosfere esplosive per le polveri, del rischio macchine e del rumore — e garantire la formazione del personale, distinguendo addetti al taglio, addetti alle macchine automatiche, addetti alla bollitura e personale di manutenzione.
Formazione lavoratori: la classe di rischio del settore
La lavorazione del sughero è classificata, in base ai codici ATECO e all’Accordo Stato-Regioni, nelle classi di rischio medio-alto. La formazione del lavoratore si compone delle 4 ore di formazione generale, comuni a tutti i settori, più la formazione specifica sui rischi della mansione, la cui durata (4, 8 o 12 ore) dipende dalla classe attribuita all’attività. La formazione va completata prima dell’adibizione al lavoro e aggiornata periodicamente, di norma ogni cinque anni.
Alla formazione di base si aggiunge la formazione e l’addestramento all’uso sicuro delle attrezzature ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 81/08, particolarmente rilevante in un settore ricco di macchine da taglio. In presenza di aree con polveri in sospensione classificabili come zone ATEX, vanno previsti anche informazione e formazione sul comportamento nelle aree pericolose. Sottostimare la classe di rischio, riducendo le ore dovute, equivale sul piano sostanziale a una formazione mancante.
Macchine da taglio e rischio meccanico
Il taglio del sughero impiega lame, fustelle, frese, rettificatrici e macchine automatiche con organi in movimento ad alta velocità: il rischio di taglio, cesoiamento e impigliamento è tra i più gravi del settore, in particolare nelle fasi di carico, sblocco di inceppamenti e pulizia. La formazione e l’addestramento all’uso delle attrezzature devono trattare le protezioni e i ripari, i dispositivi di sicurezza, le procedure di arresto e di intervento in sicurezza, il divieto di rimuovere o eludere le protezioni e l’uso dei DPI.
Le operazioni di manutenzione, pulizia e disinceppamento sono i momenti in cui più frequentemente avvengono gli infortuni gravi alle mani: la formazione deve insistere sulle procedure di isolamento delle energie (lock-out/tag-out) e sul divieto di intervenire su macchine in moto. Questi contenuti vanno integrati nella formazione specifica e nella sorveglianza sanitaria affidata al medico competente.
Polveri di sughero, rischio incendio e rumore
La polvere fine di sughero è un materiale organico combustibile: si deposita su impianti e strutture e, se sospesa in concentrazione sufficiente in presenza di un innesco, può deflagrare. La prevenzione passa per l’aspirazione localizzata alle macchine, la pulizia regolare per evitare gli accumuli, il controllo delle sorgenti di innesco e, dove le aree risultino classificate ATEX, l’applicazione delle relative misure. La formazione deve rendere chiaro a tutto il personale il legame tra ordine, pulizia degli impianti e prevenzione dell’incendio e dell’esplosione.
L’esposizione alle polveri inalabili è un rischio per le vie respiratorie da gestire con aspirazione, DPI e formazione; il rumore delle macchine da taglio è regolato dal Titolo VIII del D.Lgs. 81/08, che impone valutazione, misure tecniche e organizzative, fornitura e uso dei DPI uditivi e formazione dei lavoratori. La movimentazione manuale delle plance e dei prodotti, regolata dal Titolo VI, completa il quadro dei rischi su cui formare il personale.
Antincendio, primo soccorso e figure di sistema
La presenza di materiale combustibile, polveri e depositi rende il rischio incendio tra i più rilevanti del comparto: la nomina e la formazione degli addetti antincendio è imprescindibile, con livello del corso (1, 2 o 3 secondo il D.M. 02/09/2021) commisurato alla valutazione del rischio incendio, che in questi reparti si orienta spesso verso i livelli medio-alti, e gli addetti al primo soccorso vanno formati in base al gruppo dell’azienda, tenendo conto del rischio di lesioni da taglio.
Sul piano organizzativo vanno individuate le figure di sistema: l’RSPP (interno o esterno, o il datore di lavoro che ne svolge i compiti nei casi consentiti, previa formazione modulo A e seguenti), l’RLS e i preposti. Il capo-reparto o il responsabile di produzione riveste il ruolo di preposto e necessita della specifica formazione aggiuntiva, decisiva per la vigilanza sull’uso corretto delle macchine, sulle protezioni e sulla pulizia degli impianti.
Organizzare la formazione con 123Formazione
Tenere insieme formazione lavoratori, uso sicuro delle macchine da taglio, gestione delle polveri e del rischio incendio, rumore, antincendio, primo soccorso e formazione dei preposti richiede uno scadenzario ordinato: in un tappificio o in un impianto di trasformazione del sughero è facile che le scadenze si sovrappongano e che un nuovo addetto resti formato solo a metà.
Con 123Formazione puoi attivare i corsi per la lavorazione del sughero scegliendo tra aula, videoconferenza per le parti teoriche e prove pratiche dedicate, con attestati validi in tutta Italia. Possiamo aiutarti a comporre il piano formativo sulle mansioni effettivamente presenti — taglio, macchine automatiche, bollitura, manutenzione — senza percorsi superflui.
Marcatura CE delle macchine e responsabilità del datore acquirente
Le macchine impiegate nella lavorazione del sughero — fustellatrici, rettificatrici, taglierine automatiche, presse — devono essere marcate CE in conformità al Regolamento UE 2023/1230 “Regolamento Macchine” (in vigore da gennaio 2027 in sostituzione della precedente Direttiva 2006/42/CE “Direttiva Macchine”). La marcatura presuppone la dichiarazione di conformità del fabbricante, l’analisi dei rischi, l’installazione dei ripari, dei dispositivi di sicurezza e l’emissione del fascicolo tecnico. Per le macchine acquistate prima dell’entrata in vigore della Direttiva 2006/42/CE (29 dicembre 2009) si applica il vecchio regime della Direttiva 98/37/CE; per le macchine ancora più datate e non marcate CE è il datore di lavoro a doverle rendere conformi ai Requisiti Minimi di Sicurezza dell’Allegato V del D.Lgs. 81/08.
L’art. 70 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie applicabili. Il datore di lavoro acquirente che impieghi macchine prive di marcatura o con marcatura irregolare risponde penalmente ai sensi dell’art. 87. Per le macchine usate è prassi prudente richiedere al venditore la dichiarazione di conformità originale, le istruzioni in italiano e il fascicolo tecnico. La formazione e l’addestramento ai sensi dell’art. 73 vanno sempre erogati sulla base delle istruzioni del fabbricante della macchina specifica, con dimostrazione pratica documentata in registro nominativo.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- EUR-Lex – Regolamento UE 2023/1230 Macchine (eur-lex.europa.eu)
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 70 e 73 (normattiva.it)
- INAIL – Sicurezza nelle lavorazioni del legno e sughero (inail.it)
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