- Categoria
- Sicurezza per settore
- Pubblicato
- 30 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 30 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 7 min (1356 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 152/2006 Parte IV (Codice Ambiente) · Normattiva – D.Lgs. 81/2008 Titolo IX (agenti chimici) · INAIL – Rischi nelle attività di smaltimento rifiuti
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 30 giugno 2026
Il quadro normativo: D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 152/2006
Le attività di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali sono regolate da un doppio binario normativo. Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell’Ambiente), nella Parte IV, stabilisce la disciplina della gestione dei rifiuti: classificazione (urbani/speciali, pericolosi/non pericolosi), autorizzazioni, sistemi di tracciabilità (FIR, SISTRI/RENTRI), responsabilità del produttore e del gestore, requisiti degli impianti. Il D.Lgs. 81/08 governa invece gli obblighi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che operano in questi impianti e nelle fasi di raccolta e trasporto.
I due corpi normativi si integrano ma non si sostituiscono: un’impresa può essere in regola con le autorizzazioni ambientali ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e al contempo inadempiente rispetto agli obblighi di sicurezza del D.Lgs. 81/08, e viceversa. La corretta gestione dei rifiuti speciali pericolosi richiede che entrambi gli ambiti siano coperti da procedure, formazione e documentazione adeguate.
Classificazione dei rifiuti speciali e profilo di rischio per i lavoratori
Il D.Lgs. 152/2006, all’art. 184, classifica i rifiuti speciali in base alla loro origine (industriale, artigianale, agricola, da demolizioni, sanitaria, da attività di servizio) e in pericolosi e non pericolosi in base alle caratteristiche di pericolo elencate nell’Allegato I della Parte IV, che recepisce il Regolamento UE n. 1357/2014 sulle caratteristiche HP (Hazard Properties).
Per i lavoratori degli impianti di smaltimento, la classificazione del rifiuto determina direttamente il livello di rischio professionale: i rifiuti speciali pericolosi classificati HP3 (infiammabili), HP5 (tossici specifici per organo bersaglio), HP6 (acuti tossici) e HP14 (ecotossici) richiedono misure di protezione più stringenti rispetto ai rifiuti non pericolosi. Il DVR deve tener conto non solo delle sostanze pericolose contenute nelle schede di sicurezza dei prodotti trattati, ma anche delle eventuali sostanze pericolose che possono formarsi durante le operazioni di trattamento termico, chimico o biologico dei rifiuti. In particolare, la combustione incompleta nei termovalorizzatori può generare diossine e furani, e la digestione anaerobica nei biodigestori produce biossido di carbonio, metano e solfuro di idrogeno.
Rischi specifici negli impianti di trattamento e smaltimento
Gli impianti di trattamento termico dei rifiuti (termovalorizzatori, inceneritori, impianti di co-incenerimento) espongono i lavoratori a rischi termici da superfici e fluidi ad alta temperatura, rischi chimici da emissioni e residui di combustione (ceneri e scorie contenenti metalli pesanti, diossine, furani), rischi da campi elettromagnetici generati dai macchinari e rischi da rumore dei ventilatori, turbine e macchinari di movimentazione. Le operazioni di manutenzione su questi impianti, in particolare quando si opera all’interno dei forni o delle caldaie durante le fermate programmate, espongono a rischi da spazi confinati che devono essere gestiti secondo il DPR 177/2011.
Gli impianti di trattamento chimico-fisico dei rifiuti liquidi pericolosi (neutralizzazione, precipitazione, ossidazione) trattano sostanze corrosive, acide, alcaline o ossidanti che richiedono DPI specifici per la protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi. Gli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica, invece, presentano un profilo di rischio prevalentemente biologico, per la presenza di bioaerosol (batteri, funghi, endotossine) in concentrazioni elevate nelle aree di ricezione e rivoltura del materiale organico. I bioreattori e le torri di lavaggio dell’aria negli impianti di compostaggio possono favorire la crescita di Legionella pneumophila se non correttamente manutenuti.
Gestione dei rifiuti pericolosi: adempimenti specifici per la sicurezza
Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi impone adempimenti che vanno oltre la formazione generale. Il datore di lavoro deve: redigere una valutazione del rischio chimico specifica per ogni tipologia di rifiuto pericoloso trattato, con riferimento alle schede di sicurezza (SDS) o, per i rifiuti di composizione variabile, a misurazioni ambientali rappresentative; istituire procedure per la ricezione, l’etichettatura, lo stoccaggio e il trattamento di ciascuna categoria di rifiuto pericoloso, con indicazione dei DPI richiesti e delle misure di contenimento in caso di sversamento; predisporre un piano di emergenza specifico per sversamenti, incendi e rilasci accidentali di sostanze pericolose, coordinato con il piano di gestione delle emergenze dello stabilimento e con le autorità locali (Vigili del Fuoco, ARPA, Protezione Civile).
Nei siti soggetti alla direttiva Seveso III (D.Lgs. 105/2015), applicabile agli impianti che detengono sostanze pericolose oltre determinate soglie, gli obblighi di sicurezza si estendono al Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) e al Rapporto di Sicurezza, con periodicità di ispezioni da parte dell’autorità competente. Molti impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi rientrano in questa disciplina e devono integrare gli obblighi del D.Lgs. 81/08 con quelli del D.Lgs. 105/2015.
DPI specifici per gli operatori di impianti di smaltimento
La scelta dei DPI per gli operatori di impianti di smaltimento di rifiuti speciali deve essere basata sulla valutazione del rischio chimico e biologico specifico per ogni area operativa. Nelle aree di ricezione e trituratura dei rifiuti solidi speciali non pericolosi, i DPI minimi comprendono occhiali a visiera, guanti di protezione meccanica e chimica, calzature di sicurezza e giubbetto ad alta visibilità. Nelle aree di trattamento di rifiuti liquidi o solidi pericolosi, la tuta di protezione chimica (categoria 3, tipo 4 o superiore in funzione del rischio) e i guanti di protezione chimica (EN 374) sono irrinunciabili.
Per gli operatori dei termovalorizzatori, il guanto termico (EN 407) integra quello chimico nelle aree ad alto calore. Nelle aree di compostaggio intensivo e di digestione anaerobica, la maschera respiratoria con filtro combinato P3+A2B2 protegge dal bioaerosol e dai gas organici. Tutti i DPI devono essere documentati nel DVR con riferimento alla norma tecnica applicabile, alla periodicità di sostituzione e alle istruzioni per l’ispezione pre-utilizzo.
Formazione e abilitazioni per operatori di impianti ATECO E 38/39
Gli operatori degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti rientrano nella classificazione ad alto rischio, con conseguente percorso formativo di 16 ore (4 ore generali + 12 ore specifiche) e aggiornamento quinquennale di 6 ore. Ai corsi obbligatori si aggiungono le abilitazioni specifiche per le attrezzature utilizzate: i carrellisti che movimentano i rifiuti in balla o alla rinfusa devono essere in possesso dell’abilitazione per carrelli elevatori semoventi secondo l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012; gli addetti alla manutenzione di impianti elettrici in bassa e media tensione devono avere la formazione PES/PAV/PEI ai sensi della norma CEI 11-27.
La formazione antincendio riveste particolare importanza negli impianti di smaltimento rifiuti, dove sono presenti materiali infiammabili e rischi di incendio elevati. Il D.M. 2 settembre 2021 (nuovo codice di prevenzione incendi) ha ridefinito i livelli di rischio incendio e i relativi percorsi formativi per gli addetti alle emergenze: negli impianti con rischio incendio alto, il corso antincendio per addetti ha durata minima di 16 ore con prove pratiche di utilizzo di estintori e idranti.
Sorveglianza sanitaria negli impianti di trattamento rifiuti speciali
La sorveglianza sanitaria negli impianti di smaltimento di rifiuti speciali è strutturalmente più articolata rispetto alla raccolta urbana, perché i rischi professionali sono più numerosi e variegati a seconda del reparto di appartenenza. Il medico competente deve impostare un protocollo sanitario personalizzato per ciascuna area operativa, che integri le sorveglianze per rischio chimico (test di funzionalità epatica e renale, emocromo, per operatori esposti a solventi, metalli pesanti o diossine), rischio biologico (sierologia specifica in base agli agenti identificati), rumore (audiometria), vibrazioni (valutazione muscoloscheletrica) e movimentazione manuale dei carichi.
Per gli operatori esposti a sostanze cancerogene o mutagene (ad esempio idrocarburi policiclici aromatici nelle ceneri dei termovalorizzatori, o fibre di amianto nei rifiuti da demolizione), vige l’obbligo del registro degli esposti ai sensi dell’art. 243 del D.Lgs. 81/08, con conservazione per 40 anni dalla cessazione dell’esposizione. La periodicità della sorveglianza per queste categorie di lavoratori è generalmente annuale e non può essere ridotta nemmeno in presenza di valori di esposizione al di sotto dei livelli d’azione, considerata la natura cancerogena delle sostanze.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 152/2006 Parte IV (Codice Ambiente) (normattiva.it)
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 Titolo IX (agenti chimici) (normattiva.it)
- INAIL – Rischi nelle attività di smaltimento rifiuti (inail.it)
Fonti
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