- Categoria
- Sicurezza per settore
- Pubblicato
- 30 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 30 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 8 min (1635 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 Titolo X (rischio biologico) · Normattiva – D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII artt. 199-203 (vibrazioni) · INAIL – Sicurezza nel settore igiene ambientale · D.Lgs. 152/2006 – Codice dell’Ambiente
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 30 giugno 2026
Il profilo di rischio del settore igiene urbana
Il settore della raccolta, del trasporto e del trattamento dei rifiuti urbani (ATECO E 38) presenta una combinazione di fattori di rischio che lo colloca tra le attività lavorative ad alto rischio secondo la classificazione del D.Lgs. 81/08. Gli addetti alla raccolta svolgono turni che iniziano spesso nelle prime ore del mattino, operano in strada con esposizione al traffico veicolare, movimentano manualmente carichi pesanti e irregolari, entrano in contatto con materiali di origine biologica e chimica, e sono esposti a rumore e vibrazioni trasmesse dai veicoli specializzati.
L’elevata frequenza di infortuni nel comparto è documentata dalle statistiche INAIL: le lesioni più ricorrenti riguardano gli arti superiori (tagli e perforazioni da materiali acuminati nei rifiuti), la colonna vertebrale (da movimentazione e vibrazioni), gli arti inferiori (cadute e scivolamenti) e le conseguenze da investimento da parte dei mezzi di raccolta in retromarcia. La valutazione dei rischi specifica per questo settore deve considerare tutte queste dimensioni in modo integrato.
Rischio biologico: Titolo X del D.Lgs. 81/08
Il Titolo X del D.Lgs. 81/08 disciplina la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti biologici. Per gli addetti alla raccolta rifiuti il rischio biologico è strutturale: i rifiuti solidi urbani contengono scarti alimentari, materiale organico in decomposizione, materiale potenzialmente infetto (siringhe, medicazioni, pannolini), feci animali e umane e substrati di crescita per batteri, virus, funghi e parassiti.
Tra gli agenti biologici di maggiore rilievo per questo settore figurano i batteri della famiglia Enterobacteriaceae (Salmonella, E. coli), Leptospira interrogans (responsabile della leptospirosi, trasmessa attraverso le urine dei roditori presenti nelle discariche e nei punti di raccolta), virus dell’epatite A, virus influenzali e dermatofiti. Il Documento di Valutazione dei Rischi deve classificare gli agenti biologici presenti secondo i gruppi 1-4 dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08 e stabilire le misure di prevenzione corrispondenti.
Le misure di prevenzione del rischio biologico includono: formazione specifica sulle modalità di trasmissione e sulle procedure igieniche; fornitura e obbligo d’uso dei DPI appropriati (guanti, mascherine, occhiali); disponibilità di servizi igienici e docce nei depositi; protocolli di pulizia e disinfezione dei veicoli e delle attrezzature; sorveglianza sanitaria periodica; vaccinazione raccomandata contro l’epatite A e il tetano, e valutazione caso per caso per altre vaccinazioni.
Rischio chimico: disinfettanti, biocidi e gas pericolosi
La gestione dei rifiuti espone i lavoratori a un profilo chimico articolato. I disinfettanti e i biocidi impiegati per la pulizia dei veicoli, dei cassonetti e degli impianti di trattamento (ipoclorito di sodio, prodotti a base di aldeidi, perossidi e ammoni quaternari) possono causare irritazioni delle vie respiratorie, dermatiti da contatto e sensibilizzazione allergica. L’uso di questi prodotti deve essere regolamentato da schede di sicurezza aggiornate e da procedure operative che prevedano l’impiego dei DPI adeguati.
Nelle aree di stoccaggio e negli impianti di trattamento meccanico-biologico si possono generare gas pericolosi: ammoniaca e solfuro di idrogeno (H₂S) per la decomposizione anaerobica del materiale organico, metano nelle discariche e nelle stazioni di trasferimento, e biossido di carbonio. Questi gas possono accumularsi in ambienti semi-confinati come fosse di raccolta, bunker di stoccaggio e vasche di percolato, raggiungendo concentrazioni che superano i valori limite di esposizione professionale (VLEP) fissati dal D.Lgs. 81/08 Allegato XXXVIII e dal D.M. 26 febbraio 2004. Il monitoraggio della qualità dell’aria in tali aree, con rilevatori di gas fissi e portatili, è una misura di prevenzione irrinunciabile.
Investimento da veicoli e sicurezza stradale
Il rischio di investimento è la causa di infortuni mortali più frequente nel settore. Gli operatori lavorano a bordo e intorno ai veicoli di raccolta in costante movimento, spesso in condizioni di scarsa visibilità notturna o in zone con traffico veicolare intenso. La retromarcia del mezzo di raccolta è la manovra più pericolosa: l’operatore che opera alla tramoggia posteriore si trova nell’angolo cieco del conducente.
Le misure di prevenzione comprendono: sistemi di rilevamento degli ostacoli sul veicolo (telecamere posteriori, sensori di prossimità, allarmi acustici di retromarcia); procedure operative che definiscono le distanze di sicurezza durante le manovre; formazione specifica del conducente e degli operatori sulle modalità di comunicazione durante la raccolta; obbligo di indossare giubbetti ad alta visibilità conformi alla norma EN ISO 20471 classe 2 o 3 anche in condizioni diurne. Il Codice della Strada impone già il giubbetto retroriflettente per chi opera in banchina, ma la norma EN ISO 20471 stabilisce requisiti di visibilità più elevati e specifici per l’ambiente di lavoro.
Vibrazioni al corpo intero (WBV) e rumore
Gli addetti che guidano i veicoli di raccolta sono esposti quotidianamente a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV) durante l’azionamento dei comandi manuali e, soprattutto, a vibrazioni al corpo intero (WBV) trasmesse attraverso il sedile del veicolo. Il D.Lgs. 81/08 Titolo VIII, artt. 199-203, fissa il valore d’azione giornaliero per le WBV a 0,5 m/s² (A(8)) e il valore limite a 1,15 m/s², al di sopra del quale il datore di lavoro deve ridurre l’esposizione adottando misure tecniche e organizzative. I compattatori e i veicoli a raccolta laterale o posteriore producono livelli vibrazionali che in molti casi si avvicinano o superano i valori d’azione.
Il rumore è un ulteriore fattore di rischio rilevante: i veicoli di raccolta, i compattatori, le attrezzature di cernita e i trituratori negli impianti generano livelli di pressione sonora che richiedono la misurazione fonometrica e, se i valori superano gli 80 dB(A) come livello di esposizione giornaliero (LEX), l’attivazione della sorveglianza sanitaria e la fornitura di dispositivi di protezione dell’udito. Sopra 85 dB(A) l’uso dei DPI per l’udito diventa obbligatorio. Entrambi i rischi, WBV e rumore, devono essere documentati nel DVR e inclusi nel programma di sorveglianza sanitaria.
DPI obbligatori per gli addetti alla raccolta
La scelta e la fornitura dei dispositivi di protezione individuale per gli addetti alla raccolta e allo spazzamento devono rispettare le prescrizioni dell’art. 75 e seguenti del D.Lgs. 81/08 e le norme tecniche applicabili. I DPI essenziali per questo settore includono: guanti anti-perforazione conformi alla norma EN 388, con adeguata resistenza meccanica per proteggersi da siringhe, vetri e metalli presenti nei rifiuti; stivali di sicurezza impermeabili con puntale e suola antiperforazione conformi a EN ISO 20345, che proteggono da schiacciamenti, perforazioni e scivolamenti su superfici bagnate o contaminate; giubbetti ad alta visibilità in classe 2 o 3 secondo EN ISO 20471, indispensabili per essere visibili in qualsiasi condizione di luce.
A questi DPI di base si aggiungono, in funzione delle specifiche lavorazioni: maschere filtranti FFP2 o FFP3 per le operazioni con materiale organico in decomposizione o negli impianti di compostaggio; occhiali a visiera protettiva durante le operazioni di pulizia con getti d’acqua o durante il contatto con rifiuti liquidi; cuffie o inserti auricolari quando l’esposizione al rumore supera gli 80 dB(A); cintura lombare di supporto per le attività di movimentazione manuale (da considerarsi complementare alle misure tecniche, non sostitutiva). Il datore di lavoro deve verificare periodicamente lo stato di conservazione dei DPI e sostituirli tempestivamente quando sono danneggiati o scaduti.
Formazione obbligatoria e abilitazioni per veicoli speciali
Il D.Lgs. 81/08 classifica il settore igiene urbana come attività ad alto rischio, pertanto la formazione specifica dei lavoratori ha la durata massima prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e successive modifiche. Il percorso formativo si articola in modulo generale (4 ore, valido per tutti i settori) e modulo specifico per il rischio alto (12 ore), per un totale di 16 ore, con aggiornamento quinquennale di 6 ore.
Oltre alla formazione di base, gli addetti che utilizzano attrezzature specifiche devono ottenere le abilitazioni previste dal D.Lgs. 81/08 Titolo III e dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. I conducenti di veicoli compattatori e di autocarri con allestimenti speciali (gru a ragno, bracci meccanici per raccolta laterale) possono essere soggetti agli obblighi di abilitazione per la conduzione di carrelli semoventi a braccio telescopico o di gru su autoveicoli, a seconda delle attrezzature installate. I preposti devono seguire il corso specifico previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni dell’aprile 2023, che ha reso obbligatoria la formazione dei preposti già in servizio.
Sorveglianza sanitaria: un obbligo strutturale del settore
La sorveglianza sanitaria nel settore igiene urbana è obbligatoria per molteplici fattori di rischio contemporaneamente. Il medico competente deve programmare visite preventive e periodiche per: rischio biologico (controllo sierologico specifico per leptospirosi, epatiti, tetano e altri agenti identificati nel DVR); esposizione a vibrazioni al corpo intero (valutazione della colonna vertebrale e delle articolazioni, con periodicità da definire in base al livello di esposizione); esposizione a rumore (audiometria, con frequenza almeno triennale tra 80 e 85 dB(A) e annuale sopra 85 dB(A)); movimentazione manuale dei carichi (valutazione muscoloscheletrica).
Il giudizio di idoneità alla mansione specifica, emesso dal medico competente al termine di ogni visita, deve tenere conto dell’insieme dei rischi a cui il lavoratore è esposto. Le eventuali limitazioni (ad esempio alla guida di veicoli vibranti o alla movimentazione di carichi oltre una certa soglia) devono essere comunicate al datore di lavoro e gestite attraverso un adeguamento dell’organizzazione del lavoro, senza che ciò si traduca automaticamente in inidoneità totale alla mansione. Il registro degli esposti ad agenti biologici, previsto dall’art. 280 del D.Lgs. 81/08, deve essere aggiornato e conservato per almeno dieci anni.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 Titolo X (rischio biologico) (normattiva.it)
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII artt. 199-203 (vibrazioni) (normattiva.it)
- INAIL – Sicurezza nel settore igiene ambientale (inail.it)
- D.Lgs. 152/2006 – Codice dell’Ambiente (normattiva.it)
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