- Pubblicato
- 28 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 28 giugno 2026
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- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico sulla sicurezza, Titolo VII (artt. 172-179) · Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — formazione lavoratori · L. 22 maggio 2017, n. 81 — Lavoro agile (smart working) · Indicazioni Commissione consultiva — stress lavoro correlato (17 novembre 2010) · INAIL — Stress lavoro-correlato: valutazione e gestione (2017)
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 28 giugno 2026
Quadro normativo per il settore ICT
Il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) comprende sviluppatori software, sistemisti, analisti, tecnici di rete, operatori di help desk e figure di supporto informatico che trascorrono la quasi totalità dell’orario lavorativo davanti a schermi e tastiere. Nonostante l’assenza di macchine pesanti o agenti chimici acuti, il comparto è soggetto a obblighi precisi ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, che si applica a tutti i datori di lavoro — pubblici e privati — indipendentemente dal numero di dipendenti e dal settore produttivo.
Il riferimento normativo più specifico per le attività ICT è il Titolo VII del D.Lgs. 81/08 (artt. 172-179), dedicato ai lavoratori che utilizzano videoterminali (VDT) per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dalla legge. Il Titolo VII definisce gli obblighi del datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi, organizzazione del lavoro, sorveglianza sanitaria e informazione dei lavoratori. Si integra con il Titolo I (obblighi generali, artt. 17-43), che impone la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), la designazione del medico competente e la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti. Le aziende ICT con almeno un lavoratore VDT sono tenute a rispettare integralmente queste disposizioni.
Ulteriori riferimenti normativi riguardano il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Allegato XXXIV, che stabilisce i requisiti minimi di salute e sicurezza per le postazioni VDT (schermo, tastiera, piano di lavoro, sedia, ambiente e interfaccia elaboratore), la Circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 25 novembre 1999 sulle pause dal videoterminale e le indicazioni tecniche contenute nelle norme UNI EN ISO 9241 sull’ergonomia dei sistemi interattivi, che pur non avendo forza di legge rappresentano il riferimento tecnico riconosciuto per la progettazione delle postazioni di lavoro.
Rischi principali: VDT, postura, affaticamento visivo e stress lavoro correlato
Il rischio più caratteristico del lavoro ICT è quello associato all’utilizzo prolungato di videoterminali. L’affaticamento visivo (astenopia) è la conseguenza dell’accomodazione continua dell’occhio alla distanza dello schermo, dell’abbagliamento da riflessi e dell’illuminazione inadeguata. I sintomi — bruciore, lacrimazione, visione sfocata, cefalea — sono reversibili ma incidono sulla produttività e sul benessere. L’art. 174 del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a organizzare l’attività in modo che i lavoratori VDT effettuino una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuativo allo schermo, o un’interruzione equivalente concordata con le parti sociali. Tali pause non possono essere cumulate.
I disturbi muscolo-scheletrici (DMS) sono la patologia professionale più diffusa tra i lavoratori ICT: dolori cervicali, dorsali e lombari, sindrome del tunnel carpale, tendiniti ai polsi e alle spalle derivano da posture scorrette mantenute per ore, da movimenti ripetitivi della digitazione e dall’uso del mouse. La valutazione del rischio ergonomico si effettua analizzando la postazione (altezza del monitor, posizione della tastiera, qualità della sedia e del piano di lavoro) secondo i criteri dell’Allegato XXXIV al D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro deve garantire la regolabilità delle attrezzature e fornire sedie con schienale reclinabile, supporto lombare e braccioli regolabili.
Lo stress lavoro correlato (SLC) è un rischio trasversale particolarmente rilevante nell’ICT: scadenze di progetto ravvicinate, reperibilità continua tramite strumenti digitali, ambiguità di ruolo, telelavoro prolungato e isolamento sociale sono fattori di rischio documentati. Il D.Lgs. 81/08, art. 28, comma 1, include espressamente lo SLC tra i rischi oggetto di valutazione. Le modalità operative sono definite nelle Indicazioni della Commissione consultiva permanente del 17 novembre 2010, che distinguono una valutazione preliminare (indicatori sentinella: assenteismo, turnover, infortuni; eventi sentinella: conflitti interpersonali, segnalazioni del medico competente) e, se necessario, una valutazione approfondita con questionari validati somministrati ai lavoratori. Il documento INAIL “Stress lavoro-correlato: valutazione e gestione” (edizione 2017) fornisce strumenti pratici specificamente calibrati per ambienti d’ufficio e ICT.
Telelavoro e smart working nel settore ICT
Il settore ICT è stato tra i primi a sperimentare il telelavoro e oggi il lavoro agile (smart working) è la modalità ordinaria per molte software house, startup tecnologiche e reparti IT. Il quadro normativo distingue due istituti: il telelavoro subordinato, disciplinato dall’Accordo interconfederale del 9 giugno 2004 che recepisce l’Accordo quadro europeo sul telelavoro del 16 luglio 2002, e il lavoro agile, regolato dagli artt. 18-23 della L. 22 maggio 2017, n. 81. In entrambi i casi il datore di lavoro conserva integralmente gli obblighi in materia di salute e sicurezza: ai sensi dell’art. 18, comma 2, della L. 81/2017, il datore deve consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione.
L’art. 22 della L. 81/2017 stabilisce che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore agile e, a tale fine, consegna annualmente al lavoratore e al RLS un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto. Rientrano in questa informativa: i rischi da VDT nella postazione domestica o in luoghi terzi, la necessità di pause adeguate, i rischi da isolamento sociale e i contatti con il medico competente. L’obbligo formativo previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 permane integralmente e deve coprire anche i rischi specifici del lavoro da remoto.
Per il telelavoro in senso stretto, l’Accordo del 2002 prevede che il datore di lavoro verifichi, preferibilmente insieme al lavoratore, la conformità della postazione domestica ai requisiti ergonomici. In caso di telelavoro domiciliare stabile, il datore può accedere ai locali in cui si svolge la prestazione previo accordo con il lavoratore e nel rispetto della normativa sulla privacy. Nella pratica, molte aziende ICT adottano check-list autovalutative per la postazione domestica, integrate con sopralluoghi virtuali tramite videochiamata, ritenuti compatibili con gli obblighi normativi a condizione che siano documentati e che l’esito sia riportato nel DVR.
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori VDT
La sorveglianza sanitaria per i lavoratori che utilizzano videoterminali è disciplinata dall’art. 176 del D.Lgs. 81/08. I lavoratori VDT — definiti dall’art. 173 come coloro che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali — hanno diritto alla visita medica preventiva prima dell’assunzione e a visite periodiche successive. La periodicità ordinaria è quinquennale per i lavoratori privi di particolari fattori di rischio visivi; biennale per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. Nei casi in cui il lavoratore segnali disturbi visivi o muscolo-scheletrici, il medico competente può stabilire periodicità diverse o disporre accertamenti specialistici.
La visita medica per i lavoratori VDT comprende necessariamente la valutazione della funzione visiva: acuità visiva, visione binoculare, visione cromatica ove rilevante e, su indicazione dello specialista, valutazione del campo visivo. Se la visita evidenzia la necessità di occhiali correttivi specifici per il lavoro al videoterminale — cioè una correzione diversa da quella utilizzata abitualmente — il datore di lavoro è tenuto a fornirli a proprie spese ai sensi dell’art. 176, comma 3, del D.Lgs. 81/08. La spesa è interamente a carico del datore di lavoro e non può essere addebitata al lavoratore neanche parzialmente. La stessa disposizione si applica agli altri dispositivi speciali di correzione della visione prescritti in relazione al lavoro al VDT.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e alla definizione del protocollo di sorveglianza sanitaria integrativo, che nelle aziende ICT può includere la valutazione dei disturbi muscolo-scheletrici (cervicalgia, sindrome del tunnel carpale) e dei sintomi di burnout, in particolare per i lavoratori in modalità agile prolungata. I referti delle visite, conservati con le garanzie del segreto professionale, confluiscono nella cartella sanitaria e di rischio prevista dall’art. 25, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 81/08.
Formazione obbligatoria nel settore ICT: Accordo SR 21/12/2011 e modalità e-learning
La formazione dei lavoratori delle aziende ICT segue l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (pubblicato in G.U. n. 8 dell’ 11 gennaio 2012), che fissa la struttura e la durata dei percorsi formativi obbligatori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08. Il percorso si articola in due moduli: il modulo generale (4 ore), uguale per tutti i lavoratori a prescindere dal settore, dedicato al sistema istituzionale della sicurezza, ai diritti e doveri dei lavoratori, agli organi di vigilanza e alle sanzioni; e il modulo specifico, la cui durata dipende dalla classe di rischio dell’azienda. Le aziende ICT ricadono generalmente nella classe di rischio basso (uffici, call center, lavorazioni informatiche), che prevede un modulo specifico di 4 ore, per un totale di 8 ore. L’aggiornamento quinquennale è di 6 ore.
L’Accordo SR del 21 dicembre 2011 consente l’erogazione del modulo generale e del modulo specifico in modalità e-learning per le aziende a rischio basso, con il rispetto di specifici requisiti tecnici e di tutoring previsti dall’Allegato II dell’Accordo: piattaforma LMS con tracciamento delle sessioni, verifica finale con quiz a risposta multipla (soglia minima di superamento del 70%), attestato nominale con indicazione del soggetto erogatore. Per le aziende ICT, l’e-learning è quindi la modalità più frequente per adempiere all’obbligo formativo, purché i contenuti siano aggiornati e la piattaforma rispetti i requisiti tecnici stabiliti dall’Accordo. La formazione specifica su rischi aggiuntivi — come il rischio da videoterminale, l’ergonomia della postazione e lo stress lavoro correlato — deve essere documentata separatamente e può essere integrata nei moduli standard o erogata come percorso autonomo.
Per i preposti delle aziende ICT, il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla L. 215/2021, ha introdotto l’obbligo di una formazione specifica di preposto non più assorbibile nel percorso di lavoratore: il percorso aggiuntivo è di almeno 8 ore e deve essere ripetuto con cadenza biennale. Per i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP nelle aziende ICT con meno di 30 dipendenti (art. 34 D.Lgs. 81/08), è previsto un percorso di formazione distinto strutturato in tre moduli (A, B, C) il cui modulo B, specifico per macrocomparto, ha durata variabile a seconda della classificazione ATECO dell’azienda. Le aziende ICT classificate sotto il gruppo ATECO J (Servizi di informazione e comunicazione) rientrano nel macrocomparto “Servizi” con rischio basso.
DVR per aziende ICT: contenuto minimo, layout uffici e caso pratico
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di un’azienda ICT deve essere redatto dal datore di lavoro in collaborazione con l’RSPP e il medico competente, sentito l’RLS, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 81/08. Il DVR deve coprire tutti i rischi presenti: rischio da videoterminale (valutazione delle postazioni secondo l’Allegato XXXIV, analisi delle pause, sorveglianza sanitaria); rischio ergonomico e muscolo-scheletrico (movimentazione manuale di carichi, ove presente, e posture vincolate); rischio da stress lavoro correlato (applicazione delle Indicazioni della Commissione consultiva del 17 novembre 2010); rischio da condizioni microclimatiche (temperatura, umidità, ventilazione negli open space e negli uffici); rischio incendio (classificazione del luogo di lavoro ai sensi del D.M. 3 agosto 2015 e aggiornamento al D.M. 14 febbraio 2024 per le aziende con superficie superiore a 1.000 m²); rischio elettrico (impianti, uso di apparecchiature elettriche, art. 80 D.Lgs. 81/08).
Relativamente al rischio chimico, le aziende ICT che non producono, non stoccano e non utilizzano sostanze chimiche in quantità significative rientrano nella categoria di “rischio chimico irrilevante per la salute” ai sensi dell’art. 224, comma 2, del D.Lgs. 81/08: in tal caso è sufficiente documentare nel DVR l’esito della valutazione qualitativa e le ragioni per cui il rischio è stato classificato come irrilevante. Se nell’azienda sono presenti laboratori hardware, reparti di assemblaggio o manutenzione di dispositivi elettronici, può essere necessario considerare l’esposizione a solventi (IPA), piombo da saldature e polveri di resine epossidiche: in questi casi si applicano le disposizioni del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 e le schede di sicurezza (SDS) ai sensi del Regolamento REACH (Reg. CE 1907/2006).
La progettazione del layout degli uffici ICT deve rispettare i requisiti dell’Allegato IV al D.Lgs. 81/08 (requisiti dei luoghi di lavoro): altezza minima dei locali di 2,70 m, cubatura minima di 10 m³ per lavoratore, superficie di almeno 2 m² per lavoratore, illuminazione naturale e artificiale adeguata (norma UNI EN 12464-1 per l’illuminotecnica), temperatura compresa tra 18 e 22 °C nei mesi invernali. Negli open space ICT è fondamentale controllare l’acustica: il rumore di fondo generato dalle conversazioni telefoniche e dal movimento nei grandi spazi aperti può raggiungere livelli (60-70 dB(A)) che, pur non configurando rischio da rumore ai sensi del Titolo VIII, compromettono la concentrazione e contribuiscono allo stress lavoro correlato. Soluzioni tecniche — pannelli fonoassorbenti, zone silenziose riservate, cuffie con noise cancelling — vanno documentate nel DVR come misure di mitigazione del rischio.
Caso pratico — Software house con 45 dipendenti in smart working ibrido: un’azienda di sviluppo software con sede a Milano e 45 dipendenti (sviluppatori, UX designer, project manager e team di supporto) ha introdotto nel 2023 un modello ibrido: tre giorni a settimana in smart working e due in ufficio. In sede di aggiornamento del DVR, il datore di lavoro, con il supporto dell’RSPP, ha condotto una valutazione preliminare dello stress lavoro correlato secondo le Indicazioni del 17 novembre 2010: l’analisi degli indicatori sentinella ha evidenziato un tasso di assenteismo superiore alla media di settore (4,8% vs 3,2% benchmark) e tre segnalazioni del medico competente relative a sintomi di esaurimento cronico. È stata pertanto avviata la fase di valutazione approfondita con somministrazione del questionario HSE Management Standards Indicator Tool a tutti i lavoratori. I risultati hanno rivelato criticità nelle dimensioni “Controllo” (scarsa autonomia nella gestione del carico di lavoro) e “Relazioni” (difficoltà di comunicazione nel lavoro a distanza). Il piano di miglioramento ha incluso: revisione del modello di assegnazione dei task con buffer time espliciti, introduzione di check-in settimanali di team anche in modalità sincrona da remoto, aggiornamento dell’informativa annuale ex art. 22 L. 81/2017 con sezione dedicata ai rischi da lavoro agile prolungato e sessione formativa di due ore sui segnali precoci di burnout erogata in e-learning sulla piattaforma aziendale. A distanza di sei mesi, il tasso di assenteismo si è ridotto al 3,5% e le segnalazioni del medico competente sono cessate. L’intero percorso è stato documentato nel DVR aggiornato e comunicato all’RLS.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico sulla sicurezza, Titolo VII (artt. 172-179) (normattiva.it)
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — formazione lavoratori (gazzettaufficiale.it)
- L. 22 maggio 2017, n. 81 — Lavoro agile (smart working) (normattiva.it)
- Indicazioni Commissione consultiva — stress lavoro correlato (17 novembre 2010) (lavoro.gov.it)
- INAIL — Stress lavoro-correlato: valutazione e gestione (2017) (inail.it)
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