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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
Sicurezza per settore

Sicurezza nel settore delle energie rinnovabili e del fotovoltaico: rischi e formazione obbligatoria

Il settore delle energie rinnovabili è in rapida espansione e porta con sé rischi specifici che non possono essere sottovalutati: installatori di pannelli fotovoltaici lavorano in quota su coperture inclinate, manipolano cablaggi in tensione e operano in ambienti con rischio elettrico BT e MT. La formazione obbligatoria e la corretta gestione dei DPI sono presupposti irrinunciabili per la sicurezza dei lavoratori del settore.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 21 giugno 2026 · Tempo di lettura 11 min

Categoria
Sicurezza per settore
Pubblicato
21 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
21 giugno 2026
Tempo di lettura
11 min (2292 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
Normattiva – D.Lgs. 81/2008 · Normattiva – D.Lgs. 86/2016 (Direttiva bassa tensione) · INAIL – Rischi nel settore delle energie rinnovabili

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione

Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026

Quadro normativo del settore delle energie rinnovabili

Il settore delle energie rinnovabili (ATECO 35.11 — produzione di energia elettrica, 35.12 — trasmissione di energia elettrica, 35.14 — commercio di energia elettrica) è soggetto all'integralità del D.Lgs 81/08 in quanto comparto con lavorazioni ad alto contenuto di rischio fisico e meccanico. Le imprese installatrici di impianti fotovoltaici rientrano in una zona di sovrapposizione normativa: il D.Lgs 81/08 Titolo IV si applica quando le attività configurano un cantiere temporaneo o mobile, mentre il Titolo III e il Titolo VIII reggono gli adempimenti permanenti legati all'uso di attrezzature e all'esposizione al rischio elettrico.

La Direttiva 2014/35/UE (direttiva bassa tensione) e la Direttiva 2014/30/UE (compatibilità elettromagnetica), recepite in Italia con D.Lgs 86/2016, definiscono i requisiti essenziali di sicurezza degli apparecchi elettrici, tra cui i moduli fotovoltaici e gli inverter. Il D.Lgs 81/08 Titolo VIII Capo III (artt. 117-118) disciplina i lavori su impianti elettrici in tensione e fuori tensione e impone requisiti di qualificazione per i lavoratori esposti al rischio elettrico. La norma CEI 11-27:2014 fissa le competenze delle persone che eseguono lavori elettrici (PES — persona esperta, PAV — persona avvertita, PEI — persona idonea) e costituisce il riferimento tecnico riconosciuto dal D.Lgs 81/08.

Il D.Lgs 81/08 art. 15 stabilisce l'obbligo di eliminare i rischi alla fonte e, laddove ciò non sia possibile, di ridurli al minimo mediante misure tecniche, organizzative e procedurali. Per il settore fotovoltaico questo si traduce nella progettazione di impianti di accesso sicuro alle coperture, nell'uso di sistemi di ancoraggio certificati EN 795, nella pianificazione dei lavori in quota prima dell'inizio dell'installazione e nella formazione specifica dei lavoratori coinvolti.

L'art. 26 del D.Lgs 81/08, relativo agli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera, si applica pienamente quando l'installatore fotovoltaico opera presso il sito di un committente: il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) o il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) devono gestire le interferenze tra le diverse imprese presenti e tra i lavoratori dell'impresa installatrice e i lavoratori del sito.

Il rischio caduta dall'alto nelle installazioni fotovoltaiche

Il rischio di caduta dall'alto è il pericolo più grave per i lavoratori del fotovoltaico: le coperture inclinate, i bordi non protetti, le superfici scivolose quando bagnate o ghiacciate e la necessità di spostarsi su grandi superfici di tetto sono caratteristiche strutturali di questo lavoro. Le statistiche INAIL mostrano che le cadute dall'alto sono la prima causa di infortuni mortali nel settore delle costruzioni e nell'installazione di impianti, con la conseguente necessità di applicare misure di prevenzione rigorose e documentate.

Il D.Lgs 81/08 Titolo IV (cantieri temporanei e mobili) impone, quando si configura un cantiere, la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte di ciascuna impresa esecutrice. Il POS deve includere la valutazione specifica del rischio di caduta dall'alto, le misure di prevenzione collettiva adottate (parapetti, reti di protezione, ponteggi) e le misure di protezione individuale (imbracature, dispositivi di arresto caduta, dissipatori di energia). L'art. 111 del D.Lgs 81/08 impone la preferenza delle misure di protezione collettiva su quelle individuali.

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) anticaduta di terza categoria (art. 74 e seguenti D.Lgs 81/08) comprendono: imbracatura per il corpo intero conforme alla norma EN 361, cordini di collegamento con assorbitore di energia EN 355, dispositivi retrattili EN 360 e sistemi di ancoraggio certificati EN 795. L'utilizzo corretto di questi DPI richiede formazione e addestramento specifici: il D.Lgs 81/08 art. 77 comma 5 impone che i lavoratori che utilizzano DPI di terza categoria ricevano addestramento adeguato, non solo informazione.

Il piano di emergenza e soccorso in caso di caduta su copertura o sospensione nel vuoto deve essere predisposto prima dell'inizio dei lavori: la sospensione inerte con imbracatura per più di quindici minuti può causare la sindrome da impiccagione (trauma da sospensione), una condizione potenzialmente letale che richiede soccorso immediato. Il POS deve prevedere le procedure di autosoccorso e le modalità di richiesta e ricezione dei soccorsi, tenuto conto delle caratteristiche specifiche del sito.

Rischio elettrico negli impianti fotovoltaici BT e MT

Gli impianti fotovoltaici presentano un rischio elettrico specifico legato alla natura della corrente continua (DC) generata dai moduli: a differenza della corrente alternata di rete, la corrente continua non ha passaggi per lo zero e non può essere interrotta semplicemente aprendo un interruttore in arco senza rischio di arco elettrico prolungato. Questo rende le operazioni sulle stringhe fotovoltaiche più pericolose delle operazioni su impianti AC di pari tensione, richiedendo procedure di lavoro specifiche e DPI per il rischio elettrico da arco.

Il D.Lgs 81/08 Titolo VIII Capo III, art. 117, disciplina i lavori su impianti e apparecchiature elettriche e prescrive che i lavori in prossimità di parti in tensione siano eseguiti solo da persone esperte o avvertite in materia elettrica, adeguatamente formate. La norma CEI 11-27:2014 definisce le categorie PES, PAV e PEI e le procedure di lavoro sotto tensione (LS — lavori sotto tensione) e fuori tensione con messa in sicurezza. Per gli impianti fotovoltaici connessi alla rete, il rischio elettrico interessa sia la sezione DC (moduli, stringhe, cavi DC, inverter lato DC) che la sezione AC (inverter lato AC, quadri di consegna, contatori).

Per gli impianti di media tensione (MT, 1-35 kV), presenti nelle installazioni di grande taglia (impianti utility-scale), il rischio elettrico aumenta ulteriormente: le distanze di sicurezza, le procedure di messa in sicurezza, i DPI per il rischio elettrico da AT/MT (tute anti-arco, guanti isolanti di classe adeguata, visiere anti-arco) e le qualifiche del personale devono essere conformi ai requisiti più stringenti previsti dalla norma CEI 11-27 e dal D.Lgs 81/08. L'abilitazione ai lavori elettrici in MT richiede formazione specifica e documentata.

Il rischio di incendio degli impianti fotovoltaici è oggetto di crescente attenzione normativa: guasti nei connettori DC, difetti di isolamento nei cavi, archi elettrici nei quadri sono le principali cause di incendio negli impianti. La circolare del Ministero dell'Interno del 26 luglio 2010 e le successive linee guida del CNVVF definiscono le misure di protezione antincendio per gli impianti fotovoltaici sugli edifici. Il D.Lgs 81/08 impone che i lavoratori che potrebbero essere esposti a questi rischi siano formati sulla gestione degli incendi in impianti con presenza di corrente continua.

Formazione obbligatoria per i lavoratori del fotovoltaico

I lavoratori addetti all'installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici sono classificati nella categoria di rischio elevato ai fini dell'Accordo Stato-Regioni per la formazione obbligatoria: 16 ore di formazione (4 generali + 12 specifiche) con aggiornamento quinquennale di 6 ore. La formazione specifica deve coprire i rischi propri dell'attività: caduta dall'alto, rischio elettrico, uso di attrezzature in quota, movimentazione manuale di carichi (i moduli fotovoltaici pesano tipicamente 18-25 kg), esposizione ai raggi UV in ambiente outdoor.

Il corso per i lavori in quota è obbligatorio per tutti i lavoratori che operano a più di due metri di altezza. Il percorso deve prevedere sia una componente teorica (normativa, tipologie di rischio, caratteristiche dei DPI, procedure) sia una componente pratica di addestramento sull'utilizzo corretto dell'imbracatura, dei cordini e dei sistemi di ancoraggio. L'addestramento pratico deve essere effettuato in modo da simulare le condizioni reali di lavoro su copertura, anche con esercizi di gestione dell'emergenza in caso di caduta di un collega.

L'abilitazione all'uso di piattaforme elevabili (PLE) è richiesta quando i lavoratori del fotovoltaico utilizzano cestelli e bracci articolati per accedere alle coperture o per le operazioni di manutenzione: il corso PLE ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 prevede una parte teorica e una parte pratica con verifica e ha validità quinquennale. La distinzione tra PLE con stabilizzatori e PLE senza stabilizzatori determina i moduli pratici specifici.

La formazione antincendio, almeno al livello medio (ex rischio medio, 8 ore), è necessaria per i lavoratori del fotovoltaico che operano in ambienti con impianti in tensione. In alcuni cantieri o siti specifici (es. impianti su coperture di edifici industriali con materiali combustibili) il livello di rischio incendio può richiedere il profilo alto con la formazione da 16 ore. Il piano di emergenza del cantiere deve comunque prevedere procedure specifiche per l'incendio in presenza di impianti fotovoltaici in tensione, che non possono essere spenti anche rimuovendo l'alimentazione AC.

DPI specifici per il settore fotovoltaico

I Dispositivi di Protezione Individuale per gli installatori fotovoltaici devono essere scelti e forniti dal datore di lavoro in base alla valutazione specifica dei rischi, come previsto dall'art. 18 lett. d) e dagli artt. 74-79 del D.Lgs 81/08. La selezione dei DPI non può basarsi su criteri economici ma deve rispettare la gerarchia di prevenzione e le caratteristiche tecniche certificate. Il registro dei DPI consegnati e la formazione all'uso sono obbligatori e devono essere documentati.

Per il rischio di caduta dall'alto i DPI di terza categoria obbligatori comprendono imbracatura per il corpo intero conforme EN 361, dispositivi anticaduta retrattili EN 360 o cordini con assorbitore EN 355 di lunghezza adeguata alla distanza di caduta libera possibile, ancoraggi certificati EN 795 o sistemi di ancoraggio di tipo A (punti fissi) o tipo C (linee di vita orizzontali). La scelta del sistema deve tenere conto della geometria della copertura, della pendenza, della distanza dal bordo e degli ostacoli.

Per il rischio elettrico i DPI appropriati includono guanti isolanti (EN 60903 — classe adeguata alla tensione di lavoro), utensili isolati (EN 60900), scarpe con suola isolante (EN ISO 20345 con requisito ESD), tute anti-arco (EN 61482-1-2) quando vi è rischio di arco elettrico nei quadri MT o nei quadri DC di alta corrente. Il casco con visiera anti-arco è richiesto per le operazioni su quadri in tensione con possibile arco.

La protezione contro le radiazioni UV è rilevante per i lavoratori che operano in outdoor per molte ore al giorno: l'esposizione cumulativa alle radiazioni solari UV è un fattore di rischio per tumori della pelle. Il D.Lgs 81/08 Titolo VIII Capo I (artt. 213-218) disciplina la protezione dalle radiazioni ottiche artificiali ma non quelle naturali, che restano nell'ambito della valutazione generale dei rischi. La fornitura di creme solari ad alto SPF, abbigliamento protettivo e copricapo è una misura di protezione che i datori di lavoro del settore devono includere nel DVR.

Gestione della sicurezza nei cantieri fotovoltaici di grande taglia

Gli impianti agrivoltaici e i parchi fotovoltaici a terra di grande taglia (utility-scale) presentano caratteristiche di cantiere complesse: estensione superficiale elevata, presenza di più imprese esecutrici contemporaneamente (imprese civili per le fondazioni, elettricisti, installatori di strutture di montaggio, cablaggiatori), accesso a veicoli e macchinari pesanti, lavori di movimentazione terra con mezzi d'opera. In questi contesti il Titolo IV del D.Lgs 81/08 si applica pienamente e il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) è obbligatorio.

La nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) è obbligatoria in tutti i cantieri dove operano più imprese esecutrici contemporaneamente, indipendentemente dalla dimensione dell'impianto. Il CSE ha il compito di verificare l'attuazione del PSC, coordinare le imprese, gestire le interferenze e sospendere i lavori in caso di pericolo grave e imminente. Nei cantieri fotovoltaici di grandi dimensioni il ruolo del CSE richiede una conoscenza specifica dei rischi del settore elettrico.

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori del fotovoltaico è obbligatoria quando si identificano rischi specifici: esposizione a rumore (macchine per la perforazione delle fondazioni, sega angolare per il taglio dei profilati), vibrazioni mano-braccio (attrezzature manuali), movimentazione manuale di carichi (moduli, strutture), rischio chimico (primer, siliconi, solventi per la pulizia). Il medico competente deve effettuare la visita preventiva prima dell'assunzione e le visite periodiche con la cadenza determinata dal profilo di rischio.

Il Piano di Manutenzione in Sicurezza degli impianti fotovoltaici, predisposto in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 91 comma 1 lett. b), deve identificare le attrezzature di sicurezza permanenti dell'impianto (linee di vita, ancoraggi certificati, scale di accesso sicure) che consentono di effettuare la manutenzione in sicurezza durante il ciclo di vita dell'impianto. La mancata predisposizione di accessi sicuri costringe i manutentori a operare in condizioni di rischio aggiuntivo non previsto.

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Le imprese del settore delle energie rinnovabili devono strutturare il piano formativo tenendo conto della molteplicità di rischi presenti: caduta dall'alto, rischio elettrico, rischio chimico, rumore e movimentazione manuale dei carichi. La sovrapposizione di rischi richiede una formazione multidisciplinare che copra ogni aspetto in modo adeguato e non si limiti a un percorso generico insufficiente per le lavorazioni specifiche del fotovoltaico.

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Riferimenti normativi

Fonti

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