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Sicurezza per settore

Sicurezza sul lavoro nel settore automotive, carrozzeria e riparazione veicoli

Il settore della riparazione e carrozzeria di veicoli — comprendente autofficine meccaniche, carrozzerie, gommisti, elettrauto e centri revisione — presenta una combinazione di rischi professionali che riguarda agenti chimici pericolosi, agenti fisici, movimentazione manuale di carichi pesanti, rischio incendio ed esplosione e utilizzo di attrezzature specifiche come ponti sollevatori e compressori. Il codice ATECO 45.20 (manutenzione e riparazione di autoveicoli) è classificato a rischio MEDIO ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, con un percorso formativo obbligatorio di 12 ore per i lavoratori (4 di modulo generale e 8 di modulo specifico) e aggiornamento quinquennale di 6 ore. Il riferimento normativo principale è il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza), che disciplina in modo sistematico la valutazione di tutti i rischi e gli obblighi del datore di lavoro, dell'RSPP, del preposto e dei lavoratori. Al D.Lgs. 81/08 si affianca il D.M. 12 gennaio 2005 del Ministero dell’Interno, che regolamenta i requisiti di prevenzione incendi per le autofficine con deposito di carburanti, vernici e solventi infiammabili. La valutazione dei rischi e il relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sono obbligatori anche per le micro-imprese con un solo lavoratore subordinato. Tra i rischi più rilevanti emergono il rischio chimico da solventi organici, primer epossidici e vernici ai poliuretanici contenenti isocianati HDI e TDI — sostanze sensibilizzanti delle vie respiratorie classificate cancerogene sospette — e il rischio fisico da rumore delle attrezzature pneumatiche e da vibrazioni degli avvitatori ad impulso. Le cabine di verniciatura spray richiedono una gestione specifica dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie con filtri combinati A2P3. La movimentazione di motori, trasmissioni e altri organi meccanici pesanti comporta rischi da sovraccarico biomeccanico disciplinati dal Titolo VI del D.Lgs. 81/08. I ponti sollevatori a due o quattro colonne, i sollevatori a pantografo e i cric idraulici sono soggetti alle verifiche periodiche previste dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e ai requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE. La presente guida illustra il quadro normativo applicabile, i principali rischi presenti nel comparto e gli obblighi di formazione obbligatoria per le figure aziendali, con riferimenti puntuali alle disposizioni di legge vigenti.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 28 giugno 2026 · Tempo di lettura 15 min

Categoria
Sicurezza per settore
Pubblicato
28 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
28 giugno 2026
Tempo di lettura
15 min (2965 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
D.Lgs. 81/08 — Testo Unico sulla sicurezza · Direttiva Macchine 2006/42/CE · Regolamento (CE) 1272/2008 — CLP

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 28 giugno 2026

Quadro normativo per autofficine e carrozzerie: D.Lgs. 81/08 e D.M. 12/01/2005

Le autofficine e le carrozzerie appartengono al codice ATECO 45.20 (manutenzione e riparazione di autoveicoli) e sono assoggettate in modo integrale al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. Il decreto disciplina la valutazione di tutti i rischi presenti nel ciclo produttivo, la nomina delle figure aziendali di prevenzione (RSPP, medico competente, preposto, addetti all’emergenza) e gli obblighi di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori. L’art. 17 del D.Lgs. 81/08 sancisce l’obbligo non delegabile del datore di lavoro di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che deve essere redatto per iscritto anche nelle imprese con un solo lavoratore subordinato.

Alle disposizioni generali del D.Lgs. 81/08 si affianca il D.M. 12 gennaio 2005 del Ministero dell’Interno, che stabilisce i requisiti di prevenzione incendi specifici per le attività di riparazione di autoveicoli, motocicli e simili con deposito di veicoli. Il decreto classifica le attività in base alla superficie del locale e alla quantità di carburanti, vernici e solventi detenuti, prevedendo obblighi differenziati in materia di impianti di rivelazione, compartimentazione, vie d’esodo e dotazioni antincendio. Per le attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), l’art. 3 del D.P.R. 151/2011 definisce le categorie A, B e C in base alla superficie e ai quantitativi di liquidi infiammabili detenuti.

L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, recepito nelle sue successive integrazioni, classifica le attività ATECO 45.20 nel livello di rischio MEDIO, con percorso formativo obbligatorio per i lavoratori di 12 ore (4 di modulo generale più 8 di modulo specifico per settore) e aggiornamento quinquennale di 6 ore. Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che mutano significativamente le condizioni di rischio, ogni qualvolta si introducono nuove attrezzature, nuovi prodotti chimici o nuove mansioni, e comunque almeno in occasione dell’aggiornamento quinquennale della valutazione stessa.

Rischio chimico in autofficina: solventi, sgrassanti e agenti pericolosi

Le autofficine impiegano un’ampia varietà di agenti chimici pericolosi: sgrassanti a base di solventi alifatici e aromatici per la pulizia dei componenti meccanici, liquidi freni a base di glicol-etere (DOT 3, DOT 4), fluidi refrigeranti contenenti glicole etilenico, olio esausto, additivi, decapanti e prodotti anticorrosione. Tutti questi agenti ricadono nell’ambito del Titolo IX, Capo I, del D.Lgs. 81/08 (artt. 221-232), che impone al datore di lavoro di valutare il rischio chimico tenendo conto delle proprietà pericolose delle sostanze indicate nelle schede di dati di sicurezza (SDS), del livello e della durata dell’esposizione per mansione.

I valori limite di esposizione professionale (VLEP) per i principali solventi organici sono fissati dall’Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08, aggiornato in recepimento della Direttiva (UE) 2017/164: ad esempio, per il toluene il VLEP-I è di 50 ppm (192 mg/m³), per lo xilene di 50 ppm (221 mg/m³), per il nafta 100 ppm. Quando il rischio valutato risulta superiore a quello moderato, scatta l’obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 229 del D.Lgs. 81/08. I DPI chimici (guanti in nitrile spessore almeno 0,4 mm, occhiali a mascherina, semimaschere con filtri A/P) devono essere selezionati sulla base delle schede SDS e messi gratuitamente a disposizione dei lavoratori.

La gestione degli oli esausti e dei rifiuti pericolosi prodotti dalle officine meccaniche è regolata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente): l’olio motore esausto deve essere consegnato al CONOU (Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati) tramite raccoglitori autorizzati. La detenzione di rifiuti speciali pericolosi in attesa di smaltimento avviene in aree dedicate, con bacini di contenimento conformi alle prescrizioni autorizzative, per evitare sversamenti accidentali nel suolo e nelle acque superficiali.

Rischio fisico: rumore delle attrezzature pneumatiche e vibrazioni degli avvitatori

Le autofficine sono ambienti ad elevato contenuto di rumore: avvitatori pneumatici ad impulso, smerigliatrici angolari, martelli pneumatici per raddrizzatura lamiere, compressori e banchi prova motore possono generare livelli di pressione sonora tra 85 e 100 dB(A). Il D.Lgs. 81/08, Titolo VIII, Capo II (artt. 187-198), disciplina il rischio da rumore fissando tre soglie: il valore d’azione inferiore LEX,8h = 80 dB(A), il valore d’azione superiore LEX,8h = 85 dB(A) e il valore limite LEX,8h = 87 dB(A). Al superamento del valore d’azione superiore scatta l’obbligo di sorveglianza sanitaria, la zonizzazione dell’area rumorosa con apposita segnaletica e la messa a disposizione di otoprotettori individuali conformi alla EN 352.

Le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV) dagli avvitatori pneumatici ad impulso rappresentano un rischio rilevante per i meccanici che montano e smontano ruote e componenti della sospensione. I valori di accelerazione ahv di un avvitatore ad impulso possono variare tra 5 e 15 m/s² a seconda del modello e del carico di lavoro: anche con accelerazioni di 5 m/s², il valore d’azione di 2,5 m/s² fissato dall’art. 201 del D.Lgs. 81/08 viene raggiunto in circa 30-40 minuti di utilizzo continuativo. La sostituzione con avvitatori elettronici a coppia controllata, la rotazione delle mansioni e la manutenzione periodica degli utensili sono le misure prioritarie da attuare.

L’illuminazione delle cabine di verniciatura e dei posti di lavoro costituisce un ulteriore parametro fisico da verificare ai sensi della norma UNI EN 12464-1:2021 sui requisiti illuminotecnici nei luoghi di lavoro. Per le operazioni di verniciatura e controllo qualità della carrozzeria è richiesto un livello di illuminamento minimo di 500 lux sul piano di lavoro; per le operazioni di meccanica fine su centraline e componenti elettronici il livello sale a 750 lux. L’illuminazione inadeguata contribuisce all’affaticamento visivo, agli errori di lavorazione e agli infortuni da scivolamento in aree con abbagliamento.

Rischi specifici della verniciatura: cabine spray, isocianati e protezione respiratoria

La verniciatura a spruzzo di carrozzeria rappresenta il processo a rischio chimico più elevato nell’intero comparto automotive. Le vernici bicomponenti ai poliuretanici contengono isocianati alifatici, principalmente esametilendiisocianato (HDI) e i suoi oligomeri (HDI-biureto, HDI-trimerato), in concentrazioni che durante la spruzzatura possono generare aerosol con concentrazioni nell’aria superiori ai VLEP vigenti. L’HDI è classificato come agente sensibilizzante respiratorio (H334) e cutaneo (H317) dal Regolamento CLP (Reg. CE 1272/2008): l’esposizione ripetuta anche a basse concentrazioni può indurre asma professionale, che può persistere anche dopo la cessazione dell’esposizione.

Le cabine di verniciatura a spruzzo devono rispettare i requisiti tecnici della norma UNI EN 13355 e del D.M. 12 gennaio 2005: ventilazione forzata con ricambio d’aria sufficiente a mantenere le concentrazioni di solventi al di sotto del 25% del Limite Inferiore di Esplosività (LIE), sistemi di abbattimento dei vapori organici (filtri a carbone attivo, scrubber a acqua), impianti elettrici in zona ATEX conformi alla Direttiva 2014/34/UE (ATEX). La cabina deve essere classificata come zona 2 (ATEX) nella fase di spruzzatura e zona non classificata nella fase di essiccazione a temperatura ambiente.

I DPI respiratori per gli addetti alla verniciatura con prodotti contenenti isocianati devono essere scelti tra le semimaschere facciali complete con filtri combinati di tipo A2P3 (filtro per vapori organici classe A2 più filtro antiparticellare di classe P3 ad alta efficienza), oppure autorespiratori con afflusso d’aria fresca (SAR — Supplied-Air Respirator) quando la concentrazione di isocianati nell’aria supera i livelli per cui il filtro A2P3 non fornisce protezione adeguata. Il fattore di protezione nominale (FPN) della semimaschera deve essere verificato rispetto alla concentrazione stimata in cabina. La sorveglianza sanitaria con spirometria periodica è obbligatoria per tutti gli addetti esposti a isocianati.

Movimentazione manuale dei carichi: motori, trasmissioni e ponti sollevatori

Il sollevamento e il trasporto manuale di motori, cambi, differenziali, assali e altri organi meccanici espongono i meccanici a un rischio rilevante di sovraccarico biomeccanico del rachide lombare e degli arti superiori, disciplinato dal Titolo VI del D.Lgs. 81/08 (artt. 167-171). L’art. 168 impone al datore di lavoro di adottare misure organizzative e tecniche per ridurre il rischio: uso di carrelli di trasmissione oleodinamici, gru a bandiera, paranchi elettrici e transpalette per il trasferimento dei componenti pesanti. Quando non è tecnicamente possibile evitare la movimentazione manuale, il DVR deve contenere la valutazione del rischio biomeccanico secondo i metodi NIOSH (per il sollevamento) o OCRA/TLV-HAL (per i movimenti ripetitivi).

I ponti sollevatori a due colonne, a quattro colonne e a pantografo sono le attrezzature più critiche per la sicurezza dei meccanici: un cedimento strutturale o un’errata posizionamento del veicolo possono causare il ribaltamento del veicolo con conseguenze mortali per gli operatori che lavorano sotto. Il D.Lgs. 81/08, Titolo III, art. 71 e Allegato VII, prevede che i ponti sollevatori siano sottoposti a verifica periodica da parte di organismi abilitati o dell’INAIL: la frequenza è annuale per i ponti con portata superiore a 200 kg secondo la tabella dell’Allegato VII. Il verbale di verifica deve essere conservato e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

La conformità dei ponti sollevatori alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita con D.Lgs. 17/2010) è requisito obbligatorio per le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996: la marcatura CE e la dichiarazione di conformità attestano il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza (RES). L’art. 70 del D.Lgs. 81/08 vieta al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi. I ponti privi di marcatura CE e immessi in servizio prima del 1996 devono essere adeguati ai requisiti dell’Allegato V del D.Lgs. 81/08 e, se del caso, sottoposti a verifica straordinaria da parte di un tecnico abilitato.

Rischio incendio ed esplosione: deposito di vernici e solventi infiammabili

Le autofficine e le carrozzerie sono ambienti con elevato carico di incendio per la presenza contemporanea di carburanti (benzina, gasolio, GPL), vernici, diluenti e solventi infiammabili, oli lubrificanti e gas compressi (ossigeno, acetilene, anidride carbonica, aria compressa). Il D.M. 12 gennaio 2005 del Ministero dell’Interno classifica le attività in base ai quantitativi di liquidi infiammabili detenuti e alla superficie del locale di deposito, fissando specifici requisiti di separazione antincendio, ventilazione naturale o forzata, sistemi di rivelazione automatica degli incendi e dotazione di estintori e idranti. Per le autofficine con deposito di vernici superiore a 500 kg è obbligatorio il CPI.

Il deposito di vernici, primer e solventi deve avvenire in locali separati dal reparto di lavorazione mediante strutture REI 60, con pavimentazione impermeabilizzata e bordo di contenimento, illuminazione antideflagrante e ventilazione naturale bassa (la maggior parte dei vapori di solventi organici è più pesante dell’aria). I contenitori di vernici e solventi devono essere tenuti chiusi quando non in uso, etichettati secondo il Regolamento CLP e stoccati lontano da fonti di calore e da apparecchiature elettriche non protette. I lavori a fuoco aperto (saldatura, molatura) devono essere autorizzati mediante permesso di lavoro e l’area deve essere bonificata dai vapori infiammabili prima dell’accensione.

La valutazione del rischio esplosione (ATEX) è obbligatoria ai sensi del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 (artt. 287-297) quando in un luogo di lavoro possono formarsi atmosfere esplosive per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili in quantità pericolose. Nelle autofficine con cabine di verniciatura, zone di rabbocco carburante e locali di deposito vernici, il datore di lavoro deve elaborare il Documento sulla Protezione contro le Esplosioni (DPCE), classificare le zone ATEX secondo la norma CEI EN 60079-10-1, scegliere apparecchiature elettriche ed elettrostrumentali conformi alla Direttiva 2014/34/UE e formare gli addetti ai lavori in zone a rischio.

Attrezzature di lavoro: verifiche periodiche e requisiti della Direttiva Macchine

Il parco attrezzature tipico di un’autofficina comprende, oltre ai ponti sollevatori, compressori d’aria, avvitatori pneumatici, smerigliatrici angolari, bilanciatrici per ruote, pressa idraulica, saldatrice a MIG/MAG e TIG, banco prova iniettori e strumenti di diagnosi elettronica. Tutte queste attrezzature devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva Macchine 2006/42/CE (imminentemente sostituita dal Regolamento UE 2023/1230, applicabile dal 20 gennaio 2027) e, se lo prescrive l’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, sottoposte a verifiche periodiche da parte di organismi abilitati dal Ministero del Lavoro o dall’INAIL.

I compressori d’aria sono soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 81/08, art. 71, e al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 aprile 2011 sulle verifiche delle attrezzature a pressione: i serbatoi con volume superiore a 25 litri e pressione massima ammissibile superiore a 1 bar devono essere verificati periodicamente (ogni 10 anni per la verifica di integrità; ogni 5 anni per la verifica di funzionamento) e possedere la marcatura CE ai sensi della Direttiva 2014/68/UE (PED). L’assenza dei documenti di verifica costituisce violazione sanzionata con ammenda ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 81/08.

L’art. 73 del D.Lgs. 81/08 prescrive che il datore di lavoro assicuri formazione specifica e addestramento documentato per le attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici. Per l’utilizzo di ponti sollevatori, pressa idraulica e saldatrici, il datore di lavoro deve verificare che i lavoratori abbiano ricevuto un addestramento pratico, svolto su attrezzatura reale sotto la supervisione di personale esperto, e documentare l’avvenuto addestramento nel fascicolo formativo individuale. L’addestramento si aggiunge e non si sostituisce alla formazione obbligatoria ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni.

Formazione obbligatoria: ore, figure aziendali e sorveglianza sanitaria

Per le aziende del comparto ATECO 45.20 (rischio MEDIO ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011), il percorso formativo obbligatorio per i lavoratori prevede 12 ore complessive: 4 ore di modulo generale, comuni a tutti i settori, e 8 ore di modulo specifico per il macrosettore di appartenenza, con aggiornamento quinquennale di 6 ore. Il modulo specifico deve trattare i rischi tipici del settore automotive: rischio chimico da solventi e isocianati, rischio rumore e vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, utilizzo in sicurezza dei ponti sollevatori e delle attrezzature pneumatiche, prevenzione incendi e procedure di emergenza.

Il preposto dell’officina o della carrozzeria — il capoofficina, il capo reparto verniciatura o chiunque sovrintenda all’attività di altri lavoratori anche di fatto — deve seguire la formazione specifica introdotta dal D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215. La normativa ha reso la formazione del preposto non più assorbibile in quella del lavoratore: il corso per preposto ha una durata minima di 8 ore aggiuntive rispetto alle ore del percorso per lavoratore e deve coprire obblighi e responsabilità del preposto, tecniche di comunicazione e gestione dei gruppi di lavoro, e azioni correttive da adottare in caso di comportamenti non sicuri. L’aggiornamento biennale del preposto è di 6 ore.

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori delle officine e carrozzerie esposti a: agenti chimici pericolosi sopra il livello di rischio moderato (art. 229 D.Lgs. 81/08), isocianati e sensibilizzanti respiratori, rumore sopra 85 dB(A) LEX,8h, vibrazioni HAV sopra 2,5 m/s² e WBV sopra 0,5 m/s². Il medico competente, nominato dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, definisce il protocollo sanitario, effettua le visite preventive e periodiche e collabora alla redazione del DVR. Nelle carrozzerie con esposizione a isocianati, il protocollo sanitario include obbligatoriamente la spirometria basale e periodica per la sorveglianza della funzionalità respiratoria.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Qual è la differenza tra addetto antincendio e addetto al primo soccorso?

Sono figure distinte sia per funzione sia per percorso formativo. L’addetto antincendio ed evacuazione è il lavoratore designato per attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’evacuazione: la sua formazione è disciplinata dal D.M. 2 settembre 2021, con corsi di 4, 8 o 16 ore suddivisi in tre livelli di rischio, più aggiornamento quinquennale. L’addetto al primo soccorso è invece il lavoratore designato per prestare la prima assistenza in caso di infortunio o malore: la sua formazione è disciplinata dal D.M. 388/2003, con corsi di 12 o 16 ore in funzione del gruppo (A, B o C) di appartenenza dell’azienda, più aggiornamento triennale. La stessa persona può ricoprire entrambi i ruoli, ma deve avere completato i rispettivi percorsi formativi in modo indipendente. Nessuna delle due formazioni sostituisce l’altra, né sostituisce la formazione generale e specifica obbligatoria per tutti i lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

Fonti

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