- Categoria
- Attrezzature e patentini
- Pubblicato
- 2 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 2 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 4 min (789 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Direttiva Macchine 2006/42/CE · Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 2 giugno 2026
Robot industriali e cobot: differenze di rischio
Il robot industriale tradizionale è una macchina ad alta velocità ed energia, normalmente confinata in una cella con accesso interdetto durante il funzionamento automatico: l’operatore interagisce con la cella, non con il robot in movimento. Il robot collaborativo (cobot) è invece progettato per condividere lo spazio di lavoro con l’uomo senza barriere fisiche, grazie a limitazioni di forza, velocità e potenza che riducono le conseguenze di un eventuale contatto.
È un errore frequente considerare un cobot intrinsecamente sicuro: la collaborazione sicura non è una proprietà del braccio robotico, ma dell’intera applicazione. L’utensile montato (pinza, mandrino, lama), il pezzo movimentato, la geometria delle parti e la disposizione dell’ambiente possono introdurre pericoli di taglio, schiacciamento o intrappolamento che la limitazione di forza del cobot non elimina. La valutazione deve riguardare l’applicazione completa.
Zone, spazi operativi e modalità collaborative
Nella sicurezza dei robot si distinguono lo spazio massimo raggiungibile, lo spazio limitato (ridotto con limitazioni hardware/software) e lo spazio operativo effettivamente utilizzato; lo spazio collaborativo è la porzione condivisa con l’operatore. Le tecniche tecniche di sicurezza tipiche sono l’arresto di sicurezza monitorato, la guida manuale, il monitoraggio di velocità e distanza di separazione (con scanner laser o sistemi di visione che rallentano o fermano il robot all’avvicinarsi della persona) e la limitazione di potenza e forza per contatto.
Per le celle tradizionali si impiegano recinzioni fisse, cancelli interbloccati e barriere immateriali con muting per il passaggio dei pezzi; per le applicazioni collaborative la protezione si sposta su sensori e limitazioni dinamiche, che vanno tarati sui tempi di arresto reali e verificati con misure di forza e pressione di contatto sulle parti del corpo esposte. Anche in modalità collaborativa restano necessari dispositivi di arresto di emergenza accessibili.
Marcatura CE, integratore e quasi-macchine
Un robot fornito senza utensile e applicazione è spesso una quasi-macchina ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE: viene accompagnato da una dichiarazione di incorporazione e da istruzioni di assemblaggio, ma non da una marcatura CE come macchina finita. Chi assembla il robot, l’utensile, le protezioni e il sistema di comando in una cella o postazione funzionante (l’integratore) realizza una macchina nuova e ne diventa fabbricante: deve eseguire la valutazione del rischio, applicare la marcatura CE all’insieme, redigere la dichiarazione CE di conformità e il fascicolo tecnico, e fornire il libretto di uso e manutenzione.
Il Regolamento (UE) 2023/1230, applicabile dal 20 gennaio 2027, conferma l’impianto e introduce attenzione specifica ai sistemi con comportamenti evolutivi e all’aspetto cyber-fisico, rilevante per robot connessi e con funzioni di sicurezza affidate al software. Il datore di lavoro utilizzatore deve verificare di acquisire una macchina marcata CE quando riceve un sistema completo, e non un mero assemblaggio non valutato.
Manutenzione, programmazione e messa in sicurezza
La programmazione, la manutenzione e lo sblocco di anomalie possono richiedere l’ingresso nello spazio operativo: in modalità di apprendimento (teach) il robot si muove a velocità ridotta sotto il controllo del consenso a tre posizioni (enabling device) e dell’arresto di emergenza impugnato dal programmatore. Per gli interventi che non richiedono il movimento si applica una procedura LOTO con sezionamento e blocco delle energie elettriche e pneumatiche e, dove presenti, scarico delle energie potenziali degli assi sospesi.
Le procedure devono prevedere che nessuno resti all’interno della cella quando questa viene riportata in automatico, con un consenso di riarmo dato dall’esterno e una verifica visiva o sensorizzata dell’assenza di persone nello spazio operativo. La presenza di più operatori richiede l’uso di lucchetti personali multipli sul sezionatore.
Formazione e addestramento di operatori e programmatori
Operatori, conduttori e programmatori devono ricevere informazione, formazione e addestramento ex art. 73 del D.Lgs. 81/08 commisurati al ruolo: chi carica e scarica pezzi deve conoscere i limiti dello spazio collaborativo e le condizioni che fermano il robot, mentre chi programma e manutiene deve padroneggiare le modalità a velocità ridotta, i dispositivi di consenso e le procedure di messa in sicurezza. L’addestramento è specifico per la cella reale e va documentato.
A questo si aggiunge la formazione di base prevista dall’Accordo Stato-Regioni e, per chi coordina, la formazione di preposto, figura chiave per vigilare che le protezioni dinamiche non vengano alterate e che le procedure di accesso siano rispettate. 123Formazione eroga la formazione teorica obbligatoria in aula, videoconferenza o e-learning dove ammesso; l’addestramento sulla specifica applicazione robotizzata resta sul campo con il personale tecnico dell’azienda o dell’integratore.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Direttiva Macchine 2006/42/CE (eur-lex.europa.eu)
- Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine (eur-lex.europa.eu)
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