- Categoria
- Attrezzature e patentini
- Pubblicato
- 8 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 8 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 4 min (724 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Direttiva Macchine 2006/42/CE
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 8 giugno 2026
Centri di lavoro, torni e rischi specifici
I centri di lavoro, i torni, le fresatrici e le rettificatrici a controllo numerico (CNC) lavorano con utensili rotanti o pezzi in rotazione ad alta velocità. Il rischio principale è il contatto con l’utensile o con il pezzo in rotazione, che può causare trascinamento (particolarmente grave al tornio, dove il mandrino può afferrare indumenti, guanti o capelli) e tagli profondi. A questo si aggiungono la proiezione di trucioli incandescenti e taglienti, la rottura ed espulsione dell’utensile o del pezzo non serrato correttamente, e il rumore.
La presenza del controllo numerico introduce rischi legati ai movimenti automatici programmati: l’operatore deve sapere che il ciclo può avviarsi o riprendere senza preavviso. Tra i rischi connessi vi sono anche l’esposizione ai fluidi lubrorefrigeranti (rischio chimico e dermatologico, oltre alla formazione di nebbie oleose) e il rischio elettrico negli interventi sui quadri.
Cabinatura e ripari interbloccati
Le macchine utensili CNC moderne sono generalmente cabinatura: una carenatura totale racchiude la zona di lavorazione e trattiene trucioli, refrigerante ed eventuali frammenti proiettati. Le porte di accesso alla zona di lavoro sono ripari mobili interbloccati, spesso con dispositivo di bloccaggio che ne impedisce l’apertura finché il mandrino non si è fermato; l’apertura della porta in ciclo arresta i movimenti pericolosi.
Gli oblò e i vetri di ispezione devono resistere all’impatto di pezzi o utensili eventualmente proiettati. È vietato manomettere o escludere gli interblocchi delle porte per lavorare a porta aperta, prassi pericolosa che annulla la barriera tra operatore e zona di taglio. Sui torni tradizionali e su macchine prive di cabinatura completa si impiegano schermi paratrucioli, ripari sui mandrini e protezioni sulle zone di trasmissione.
Marcatura CE, libretto e modifiche
Una macchina utensile immessa sul mercato deve recare la marcatura CE ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE (Regolamento UE 2023/1230 applicabile dal 20 gennaio 2027), con dichiarazione CE di conformità e libretto di uso e manutenzione in italiano che indica usi previsti, attrezzaggi ammessi, rischi residui e manutenzioni. Le macchine ante-marcatura CE devono rispettare i requisiti dell’Allegato V del D.Lgs. 81/08.
L’aggiunta di automazioni, robot di asservimento o sistemi di carico/scarico a una macchina utensile può configurare una modifica sostanziale o la creazione di un insieme di macchine: in questi casi occorre una nuova valutazione del rischio e una nuova marcatura dell’insieme, a carico di chi realizza l’integrazione. Il datore di lavoro deve evitare interventi improvvisati che alterino le funzioni di sicurezza della macchina.
Trucioli, refrigeranti e manutenzione in sicurezza
La rimozione dei trucioli non va mai fatta a mano o con la macchina in movimento: si usano uncini, raschietti o sistemi automatici di evacuazione, dopo l’arresto del mandrino. I fluidi lubrorefrigeranti vanno gestiti secondo le schede di sicurezza, monitorando le nebbie oleose con aspirazione e impiegando DPI cutanei; la loro degradazione microbiologica è un rischio biologico da tenere sotto controllo.
Per il cambio utensili sui sistemi automatici, gli interventi sui magazzini portautensili e la manutenzione si applica una procedura LOTO con sezionamento elettrico e, dove presente, pneumatico, blocco del sezionatore con lucchetto personale e verifica dell’assenza di energia, considerando anche l’inerzia del mandrino e le energie accumulate. Le procedure devono essere scritte e gli operatori addestrati a usarle.
Formazione e addestramento degli operatori CNC
Operatori, attrezzatori e manutentori devono ricevere informazione, formazione e addestramento ex art. 73 del D.Lgs. 81/08, specifici per la macchina e documentati: l’addestramento deve coprire l’attrezzaggio sicuro, il corretto serraggio del pezzo, la gestione dei trucioli, l’uso degli interblocchi e le situazioni anomale prevedibili (rottura utensile, allarmi del controllo). Va dato particolare risalto, soprattutto sui torni, al divieto di guanti e indumenti che possano essere afferrati dal mandrino.
La formazione di base sulla sicurezza secondo l’Accordo Stato-Regioni (modulo specifico ad alto rischio per il metalmeccanico) resta obbligatoria, così come la formazione del preposto che vigila sul corretto uso delle protezioni. 123Formazione eroga la formazione teorica in aula, videoconferenza o e-learning dove ammesso, mentre l’addestramento sulla specifica macchina utensile resta sul campo con personale qualificato dell’azienda.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Direttiva Macchine 2006/42/CE (eur-lex.europa.eu)
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