- Categoria
- Sicurezza per professione
- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 6 min (1103 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/2008 — Testo Unico Sicurezza sul Lavoro
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Il personale scolastico ai fini del D.Lgs. 81/08
La scuola — pubblica o privata, di ogni ordine e grado — è un luogo di lavoro a pieno titolo. Docenti, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, tecnici di laboratorio e il direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) sono lavoratori soggetti agli obblighi di tutela previsti dal D.Lgs. 81/08. Il codice ATECO P (sezione 85) identifica le attività di istruzione: dalla scuola dell’infanzia (85.10) all’istruzione primaria e secondaria (85.20, 85.31, 85.32), fino all’istruzione superiore universitaria (85.42). In tutti questi contesti si applica integralmente la normativa sulla sicurezza sul lavoro.
La specificità della scuola rispetto ad altri ambienti di lavoro sta nel fatto che oltre ai lavoratori dipendenti è costantemente presente una popolazione di terzi — gli alunni — che non sono lavoratori ma la cui incolumità influenza profondamente la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e le procedure di emergenza. Questo rende la gestione della sicurezza scolastica un esercizio che va ben oltre il singolo rapporto di lavoro.
Il dirigente scolastico come datore di lavoro
Il dirigente scolastico è il datore di lavoro dell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08. Su di lui gravano tutti gli obblighi del datore di lavoro: redigere o fare redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), designare gli addetti alle emergenze antincendio e di primo soccorso, garantire la formazione e l’informazione di tutti i lavoratori e istituire il registro degli infortuni.
In forza del D.M. 292/1996 e delle successive circolari ministeriali, il dirigente scolastico può svolgere direttamente la funzione di RSPP, a condizione che abbia seguito il percorso formativo previsto dall’Accordo Stato-Regioni per i datori di lavoro che intendono assumere l’incarico. Nelle scuole di medie e grandi dimensioni è frequente la nomina di un RSPP esterno o di un collaboratore scolastico appositamente formato.
Figure di sicurezza nella scuola: RSPP, RLS e addetti alle emergenze
Oltre al dirigente scolastico-datore di lavoro, la scuola deve dotarsi delle figure previste dal D.Lgs. 81/08. Il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) coordina le attività di prevenzione e supporta il dirigente nella valutazione dei rischi; può essere interno o esterno. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è eletto dai lavoratori e ha diritto a partecipare alla valutazione dei rischi, a essere consultato prima di modifiche organizzative e a ricevere formazione specifica di almeno 32 ore con aggiornamenti annuali.
Gli addetti al servizio antincendio e di primo soccorso sono lavoratori designati dal dirigente che devono essere formati: la formazione antincendio varia da 4 a 16 ore in funzione del livello di rischio dell’istituto (basso per la maggior parte delle scuole primarie e secondarie, medio per istituti con laboratori chimici o cucine); la formazione di primo soccorso segue il decreto del Ministero della Salute del 15 luglio 2003 con aggiornamento triennale. Le prove di evacuazione obbligatorie — almeno due per anno scolastico — servono a rendere automatica la risposta di tutta la popolazione scolastica, docenti inclusi.
Istituti scolastici e livello di rischio
La classificazione del rischio dell’istituto scolastico incide sulla durata della formazione specifica dei lavoratori. Le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, senza laboratori particolari, rientrano di solito nel rischio basso: la formazione specifica per i lavoratori è di 4 ore, per un totale di 8 ore comprensive della parte generale. Le scuole secondarie di secondo grado con laboratori di chimica, fisica, officine meccaniche, cucine professionali o altri ambienti a rischio incrementato possono essere classificate a rischio medio, con 8 ore di formazione specifica (totale 12 ore).
Il DVR deve mappare ogni ambiente: aule, palestre, laboratori, cucine, magazzini, servizi igienici, scale e cortili. Ogni rischio individuato — dall’scivolamento sul pavimento bagnato al contatto con prodotti chimici in laboratorio — genera misure di prevenzione e, se del caso, obblighi formativi aggiuntivi per il personale interessato.
Rischi specifici del personale scolastico
I rischi del personale scolastico sono più articolati di quanto si pensi. I docenti stanno in piedi per molte ore e assumono posture statiche prolungate che gravano sulla colonna vertebrale e sugli arti inferiori; chi utilizza la lavagna interattiva multimediale (LIM) o il computer per la didattica è esposto ai rischi da videoterminale, con affaticamento visivo e sovraccarico del rachide cervicale. L’affaticamento vocale è uno dei problemi professionali più frequenti tra gli insegnanti: la voce è lo strumento principale del lavoro e usarla in ambienti acusticamente poveri, con classi numerose e rumore di fondo elevato, porta a disfonie e patologie croniche delle corde vocali.
Lo stress lavoro-correlato è un rischio trasversale: la pressione valutativa, i carichi burocratici crescenti, la gestione di classi difficili, i conflitti con famiglie e studenti e l’incertezza contrattuale contribuiscono a un quadro di rischio psicosociale da non trascurare. Il rischio biologico è concreto, soprattutto nella scuola dell’infanzia e primaria: il contatto quotidiano con un numero elevato di minori espone a patogeni respiratori, virus influenzali e malattie esantematiche, con maggiore frequenza negli ambienti dove l’areazione è insufficiente. I collaboratori scolastici sono esposti anche al rischio chimico (detergenti, sanificanti) e al rischio da movimentazione manuale dei carichi durante la pulizia e il riordino degli ambienti.
Formazione obbligatoria, evacuazione e corsi per la scuola
Ogni lavoratore della scuola deve seguire la formazione generale (4 ore) e la formazione specifica commisurata al livello di rischio dell’istituto, prima di iniziare a svolgere la propria mansione. L’aggiornamento quinquennale è obbligatorio e non differibile. La formazione degli addetti antincendio e di primo soccorso è aggiuntiva rispetto alla formazione del lavoratore e deve essere rinnovata secondo le scadenze previste.
Le prove di evacuazione hanno carattere sia formativo sia operativo: servono a verificare che tutti — docenti, personale ATA e studenti — conoscano le vie di esodo, i punti di raccolta e le responsabilità di ciascuno durante l’emergenza. Il piano di emergenza deve essere affisso in ogni aula e laboratorio, essere comprensibile e aggiornato ogni volta che cambiano gli ambienti o le procedure. Con 123Formazione puoi mettere in regola il personale scolastico con un percorso completo che comprende formazione di base, aggiornamenti, antincendio e primo soccorso, in aula, videoconferenza o e-learning dove ammesso. Contattaci per costruire il piano formativo dell’istituto.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/2008 — Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (normattiva.it)
Fonti
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