- Categoria
- Sicurezza per settore
- Pubblicato
- 2 luglio 2026
- Ultimo aggiornamento
- 2 luglio 2026
- Tempo di lettura
- 5 min (911 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 2 luglio 2026
Il quadro normativo: norme nazionali e regolamentazione europea
La sicurezza dei lavoratori aeroportuali è disciplinata da un doppio livello normativo. Sul piano nazionale si applicano il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza) con i suoi obblighi generali (DVR, formazione, sorveglianza sanitaria) e il DM 148/2017, che ha introdotto l’obbligo del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) per le imprese che operano in aeroporto. Sul piano europeo, il Regolamento ENAC per la certificazione degli aeroporti (derivato dal Regolamento UE 139/2014, EASA CS-ADR-DSN) impone al gestore aeroportuale requisiti di Safety Management System (SMS) che includono anche la sicurezza dei lavoratori.
Per le attività di manutenzione degli aeromobili si aggiunge il Regolamento EASA Part-145, che fissa requisiti specifici per le organizzazioni di manutenzione approvate: formazione del personale tecnico, procedure documentate, certificazione degli interventi e factori umani (human factors) nella manutenzione.
Il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS/SMS)
Il DM 148/2017 ("Regolamento recante norme in materia di Safety Management System") ha esteso l’obbligo del SGS alle società di gestione aeroportuale, ai vettori aerei e ai fornitori di servizi di navigazione aerea che operano in Italia. Il SGS è un sistema organizzato per l’identificazione, la valutazione e il controllo dei rischi di sicurezza, integrato con il DVR previsto dal D.Lgs. 81/08.
Il SGS si articola su quattro pilastri: politica e obiettivi di sicurezza, gestione dei rischi, garanzia della sicurezza (monitoraggio e audit interni) e promozione della sicurezza (formazione e comunicazione). Il responsabile del SGS, nominato dall’organizzazione, collabora con il RSPP per garantire la coerenza tra le misure di sicurezza operativa e quelle di salute e sicurezza dei lavoratori. In aeroporto i due sistemi si sovrappongono in molte aree: rischio da blast engine, FOD, incidenti sulla rampa.
Obblighi formativi per i lavoratori aeroportuali
I lavoratori aeroportuali sono soggetti alla formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/08 (formazione generale e specifica per il rischio alto, dato che le attività di handling, manutenzione e rampa rientrano nel rischio elevato) e alle formazioni specifiche previste dalla normativa ENAC e dalla regolamentazione europea.
In particolare, il personale di rampa deve frequentare corsi di addestramento sulla sicurezza in aerodromo (Airside Safety Training) previsti dalle procedure operative dell’aeroporto e dai requisiti del gestore. Il personale di manutenzione deve essere certificato ai sensi di EASA Part-66 (licenza di manutenzione) ed effettuare la formazione obbligatoria sui fattori umani nella manutenzione aeronautica (Human Factors Training) prevista dal Regolamento (UE) 1321/2014.
Responsabilità del gestore aeroportuale e delle imprese operanti in scalo
Il gestore aeroportuale (società di gestione dello scalo) ha la responsabilità primaria della sicurezza in airside (la zona operativa non accessibile al pubblico) ed è tenuto a garantire che tutte le imprese operanti in airside rispettino le regole di sicurezza definite nel manuale dell’aeroporto (AOM – Airport Operations Manual). L’obbligo di coordinamento con le imprese appaltatrici è disciplinato dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 (DUVRI) e dalle procedure del gestore.
Le imprese di handling, le compagnie aeree e i fornitori di servizi aeroportuali hanno un obbligo autonomo di rispettare il D.Lgs. 81/08 e di integrare le proprie procedure con i requisiti del SGS del gestore. L’omissione di formazione adeguata o la mancata adozione delle misure di sicurezza specifiche dell’ambiente aeroportuale espone sia il datore di lavoro sia il gestore a responsabilità condivise in caso di infortunio.
Permessi di accesso e formazione per l’airside
L’accesso all’area di movimento degli aeromobili (airside) è consentito solo al personale in possesso del permesso di accesso (badge aeroportuale) rilasciato dal gestore, previo superamento di un addestramento obbligatorio sulla sicurezza operativa in aerodromo. L’addestramento copre le regole di circolazione in airside, i rischi da blast engine, il rispetto delle strip di sicurezza delle piste (runway safety), la comunicazione radio con la torre di controllo e le procedure in caso di emergenza.
Il badge aeroportuale deve essere rinnovato periodicamente, e il rinnovo è subordinato al completamento di un addestramento di aggiornamento. Il mancato rinnovo o la revoca del badge per inosservanza delle regole di sicurezza comporta l’impossibilità di accedere all’airside e, di fatto, l’impossibilità di svolgere la mansione. Il gestore è tenuto a segnalare all’ENAC le violazioni delle regole di sicurezza che hanno determinato la revoca del badge.
EASA Part-145: formazione nella manutenzione degli aeromobili
Le organizzazioni di manutenzione approvate ai sensi di EASA Part-145 devono disporre di un programma di addestramento continuo per tutto il personale tecnico, che includa sia la formazione tecnica specifica (propulsori, avionica, strutture) sia la formazione obbligatoria sui fattori umani nella manutenzione (MHF – Maintenance Human Factors). I fattori umani comprendono: consapevolezza delle limitazioni umane, comunicazione, ergonomia del posto di lavoro, gestione della stanchezza e procedure di lavoro in team.
Il D.Lgs. 81/08 si sovrappone ai requisiti EASA Part-145 in materia di sicurezza sul lavoro: il DVR del reparto manutenzione deve valutare i rischi specifici delle lavorazioni su aeromobile (lavoro in quota sulle superfici dell’aeromobile, esposizione a solventi e prodotti chimici, rischio rumore da motori in prova, lavoro in spazi confinati nella stiva). Il piano di formazione deve integrare i requisiti EASA con quelli del D.Lgs. 81/08.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 (normattiva.it)
Fonti
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