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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
Sicurezza per settore

Corsi di sicurezza per centri di ricerca e laboratori: la guida

Reagenti e cancerogeni, agenti biologici, gas compressi e criogenici, sorgenti di radiazioni e una rotazione continua di ricercatori, dottorandi e tecnici: i laboratori concentrano rischi specialistici che richiedono formazione mirata.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 19 giugno 2026 · Tempo di lettura 5 min

Categoria
Sicurezza per settore
Pubblicato
19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
19 giugno 2026
Tempo di lettura
5 min (933 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026

Un solo ambiente, molti rischi specialistici

I centri di ricerca, i laboratori chimici, biologici, farmaceutici e analitici, pubblici e privati, concentrano in spazi spesso ridotti una pluralità di rischi: agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni; agenti biologici; gas tecnici compressi, infiammabili e criogenici; sorgenti di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; campi elettromagnetici; uso di strumentazione complessa e di DPI specialistici. A ciò si aggiunge una caratteristica tipica del settore: l’elevato e continuo ricambio di personale, con ricercatori, dottorandi, borsisti, tirocinanti e tecnici che entrano ed escono dai laboratori.

Dal momento in cui impiegano lavoratori dipendenti o equiparati — e gli studenti e i tirocinanti che operano in laboratorio sono equiparati ai lavoratori ai fini della sicurezza — questi enti rientrano pienamente nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro deve predisporre una valutazione dei rischi articolata per ciascun laboratorio e mansione, e garantire la formazione e l’addestramento prima dell’adibizione alle attività. La classe di rischio è in genere alta per le attività di laboratorio.

Rischio chimico, cancerogeno e mutageno

L’uso di reagenti, solventi, acidi, basi e prodotti pericolosi è il rischio più diffuso in laboratorio. Il Titolo IX del D.Lgs. 81/08 impone la valutazione del rischio chimico e, dove presenti agenti cancerogeni e mutageni, misure rafforzate. I lavoratori vanno informati e formati sulla lettura delle schede di sicurezza, sull’etichettatura CLP, sulle incompatibilità, sulle procedure di manipolazione, sullo stoccaggio corretto e sulla gestione di sversamenti e rifiuti pericolosi.

L’addestramento all’uso delle cappe chimiche e di aspirazione, dei sistemi di contenimento e dei DPI specifici è parte integrante della formazione: in laboratorio i DPI (guanti per agente, occhiali, schermi facciali, protezione respiratoria) sono il presidio quotidiano. Per i DPI di terza categoria contro agenti chimici e biologici l’art. 77 del D.Lgs. 81/08 richiede addestramento obbligatorio, non la sola consegna. La sorveglianza sanitaria affidata al medico competente accompagna l’esposizione agli agenti.

Rischio biologico e gas tecnici

Nei laboratori biologici, microbiologici e diagnostici si manipolano agenti biologici classificati per gruppo di rischio: il Titolo X del D.Lgs. 81/08 disciplina la valutazione, le misure di contenimento e la formazione specifica sul rischio biologico, sulle buone prassi microbiologiche e sull’uso delle cabine di sicurezza biologica. La formazione deve trattare il rischio di esposizione, contaminazione e ferite, e le procedure di decontaminazione e smaltimento.

I gas tecnici — compressi, infiammabili, comburenti, tossici e criogenici (azoto e CO2 liquidi) — introducono rischi di esplosione, incendio, asfissia da spostamento dell’ossigeno e ustioni criogeniche. Vanno valutati gli ambienti confinati o scarsamente ventilati dove i gas possono accumularsi, predisposti rilevatori e procedure, e formati i lavoratori sul corretto uso, trasporto e stoccaggio delle bombole e dei recipienti criogenici. Dove può crearsi un’atmosfera esplosiva si applica la valutazione del rischio ATEX.

Radiazioni, campi elettromagnetici e ambienti particolari

I laboratori che impiegano sorgenti di radiazioni ionizzanti (apparecchi a raggi X, sorgenti radioattive) sono soggetti alla specifica normativa di radioprotezione (D.Lgs. 101/2020), che prevede l’intervento dell’esperto di radioprotezione, la classificazione dei lavoratori e la sorveglianza dedicata, oltre alla formazione specifica del personale esposto. Per le radiazioni ottiche artificiali (laser, sorgenti UV) e per i campi elettromagnetici si applicano i rispettivi Capi del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08, con valutazione e formazione mirate.

Alcune attività possono inoltre rientrare nella disciplina degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. 177/2011) — ad esempio camere o sistemi con atmosfere modificate o carenza di ossigeno — con i relativi obblighi rafforzati di qualificazione, formazione e addestramento. La valutazione dei rischi deve mappare con precisione queste situazioni, che in laboratorio non sempre sono immediatamente riconoscibili.

Antincendio, primo soccorso e figure di sistema

La presenza di sostanze infiammabili, gas e impianti rende il rischio incendio significativo: la nomina e la formazione degli addetti antincendio sono indispensabili e il livello del corso (1, 2 o 3 secondo il D.M. 02/09/2021) dipende dalla valutazione del rischio della specifica attività, che nei laboratori chimici si orienta spesso verso i livelli più alti. Gli addetti vanno addestrati a evacuazione e uso dei presidi, comprese le specificità degli incendi che coinvolgono prodotti chimici.

Per le emergenze sanitarie vanno formati gli addetti al primo soccorso in base al gruppo dell’azienda, con attenzione agli scenari tipici (contatto con sostanze, ustioni chimiche e criogeniche, esposizioni biologiche). Sul piano organizzativo vanno individuate le figure di sistema: l’RSPP, l’RLS e i preposti. Il responsabile di laboratorio riveste il ruolo di preposto e necessita della specifica formazione aggiuntiva, decisiva per la vigilanza sull’uso corretto di cappe, DPI e procedure da parte di un personale in continuo ricambio.

Organizzare la formazione con 123Formazione

Tenere insieme formazione lavoratori rischio alto, rischio chimico e cancerogeno, rischio biologico, gas tecnici, radiazioni, addestramento ai DPI di terza categoria, eventuali spazi confinati, antincendio e primo soccorso richiede uno scadenzario rigoroso: in un centro di ricerca con forte turnover è facilissimo che dottorandi e tirocinanti inizino a operare prima di aver completato la formazione dovuta.

Con 123Formazione puoi attivare i corsi per centri di ricerca e laboratori scegliendo tra aula, videoconferenza per le parti teoriche e addestramento pratico per DPI e procedure, con attestati validi in tutta Italia. Possiamo aiutarti a comporre il piano formativo sui rischi effettivamente presenti in ciascun laboratorio e mansione, senza percorsi superflui.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

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