- Categoria
- Per il datore di lavoro
- Pubblicato
- 19 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 19 giugno 2026
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- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026
Cos’è il registro dei controlli e perché è obbligatorio
Il registro dei controlli antincendio (spesso chiamato registro della prevenzione incendi) è il documento su cui vengono annotati i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, le prove e le informazioni relative alla sicurezza antincendio dell’attività. La sua tenuta è prevista dal D.Lgs 81/08 (art. 18, comma 1, lett. z, che impone al datore di aggiornare le misure di prevenzione anche antincendio) e, in modo più specifico, dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dal DM 1 settembre 2021, che disciplina i controlli, la manutenzione e la gestione della sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro.
Il registro è obbligatorio per i luoghi di lavoro e in particolare per le attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco; ma anche nelle attività non soggette la tenuta di un registro è la prassi corretta per documentare la sorveglianza sui presidi. Serve a dimostrare che estintori, idranti, impianti, porte tagliafuoco, illuminazione di emergenza e vie di esodo sono mantenuti efficienti nel tempo. Per il quadro generale degli adempimenti antincendio vedi le guide sul certificato di prevenzione incendi (CPI) e sul piano di emergenza ed evacuazione.
Le novità del DM 1 settembre 2021: controllo, sorveglianza e manutenzione
Il DM 1 settembre 2021 (in vigore dal 25 settembre 2022) ha riordinato la gestione della sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro, definendo con precisione i concetti chiave. La sorveglianza è l’insieme dei controlli visivi rapidi che chiunque, opportunamente informato, può eseguire (verificare che un estintore sia presente, accessibile, con manometro in zona verde). Il controllo periodico è la misura di prevenzione che, a intervalli definiti, verifica la funzionalità del presidio. La manutenzione comprende gli interventi necessari per mantenere o ripristinare l’efficienza.
Il decreto introduce inoltre la figura del tecnico manutentore qualificato, con requisiti di competenza definiti, per le operazioni di manutenzione sugli impianti e attrezzature di protezione attiva antincendio. Tutte queste attività vanno registrate. Il registro diventa così lo strumento di sintesi che collega la sorveglianza interna, i controlli periodici e la manutenzione affidata a tecnici qualificati, dando evidenza documentale dell’intera catena di mantenimento dei presidi.
Cosa contiene il registro e con quale periodicità
Il registro deve riportare, in modo ordinato e datato, almeno: i controlli e gli interventi di sorveglianza, manutenzione e verifica sugli impianti e sulle attrezzature antincendio; le prove periodiche dei sistemi (rivelazione fumi, allarme, illuminazione di emergenza); le prove di evacuazione; l’informazione e la formazione antincendio dei lavoratori e degli addetti; gli eventuali interventi correttivi a seguito di anomalie. Ogni annotazione indica data, tipo di intervento, esito ed esecutore.
Le periodicità seguono le norme tecniche di riferimento (ad esempio la UNI 9994-1 per gli estintori). In sintesi operativa: la sorveglianza sugli estintori è in genere mensile; il controllo periodico degli estintori è semestrale; la revisione e il collaudo degli estintori hanno cadenze pluriennali variabili per tipologia di estinguente; la rete idranti (UNI 10779/EN 671) prevede controlli semestrali; le porte tagliafuoco e i sistemi di rivelazione e allarme hanno controlli almeno semestrali. Le prove di evacuazione, nelle attività più a rischio, sono almeno annuali. Per le prove di evacuazione vedi la guida dedicata agli obblighi sulle prove di esodo.
Chi compila e tiene il registro: responsabili e addetti
La responsabilità della tenuta del registro è del datore di lavoro, che può delegarne la gestione operativa al servizio di prevenzione e protezione, a un dirigente o a un preposto incaricato. La sorveglianza quotidiana sui presidi può essere affidata agli addetti antincendio nominati nella squadra di emergenza, opportunamente formati. La manutenzione e i controlli periodici tecnici sugli impianti vengono di norma affidati a ditte specializzate o a tecnici manutentori qualificati, i cui rapporti di intervento confluiscono nel registro.
È essenziale che ruoli e responsabilità siano definiti per iscritto: chi esegue la sorveglianza, chi firma le annotazioni, chi conserva il registro e chi coordina i rapporti con i manutentori esterni. Gli addetti antincendio devono possedere la formazione adeguata al livello di rischio dell’attività (rischio basso, medio o elevato secondo il DM 2 settembre 2021 sulla formazione degli addetti). Per i compiti e gli obblighi formativi degli addetti vedi le guide su addetto antincendio: compiti e su livelli di rischio antincendio.
Conservazione, controlli dei VVF e sanzioni
Il registro dei controlli deve essere mantenuto aggiornato e custodito presso l’attività, a disposizione degli organi di vigilanza: in caso di sopralluogo, i Comandi dei Vigili del Fuoco e gli organi di controllo verificano la regolare compilazione del registro come prova della corretta gestione della sicurezza antincendio. Un registro assente, lacunoso o non aggiornato è una delle non conformità più frequentemente contestate ed è indizio di una gestione carente dei presidi.
La mancata attuazione delle misure di prevenzione incendi e dei relativi controlli espone il datore alle sanzioni del D.Lgs 81/08 e, per le attività soggette, alle conseguenze sul mantenimento del titolo autorizzativo (SCIA antincendio / CPI). Conviene gestire il registro in modo sistematico, anche in formato digitale, integrandolo nello scadenzario aziendale insieme alle verifiche periodiche delle attrezzature e alla formazione obbligatoria. 123Formazione eroga i corsi per addetti antincendio di tutti i livelli e i relativi aggiornamenti, con attestati validi in tutta Italia.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
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