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Per il datore di lavoro

Come richiedere la patente a crediti: portale CNCE, documenti e requisiti

La patente a crediti si richiede tramite il portale dedicato con dichiarazione sostitutiva: ecco la documentazione necessaria, i requisiti da soddisfare e cosa succede dopo l'invio della domanda.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 21 giugno 2026 · Tempo di lettura 4 min

Categoria
Per il datore di lavoro
Pubblicato
1 ottobre 2024
Ultimo aggiornamento
21 giugno 2026
Tempo di lettura
4 min (755 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
INL – Portale patente a crediti · Normattiva – DM 18 settembre 2024 n. 132 · INAIL – DURC e regolarità contributiva

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione

Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026

Il portale e la procedura di richiesta

La patente a crediti si richiede esclusivamente in via telematica tramite il portale informatico predisposto dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). L'accesso al portale avviene tramite identità digitale (SPID o CIE) e la domanda è presentata dal datore di lavoro dell'impresa — o dal lavoratore autonomo — mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. Questo significa che al momento della domanda non è necessario allegare fisicamente la documentazione, ma il richiedente si assume la piena responsabilità penale della veridicità delle dichiarazioni rese.

La patente è rilasciata in formato digitale e risulta consultabile da chiunque — committenti, coordinatori, ispettori — tramite il medesimo portale, attraverso un codice univoco o un QR code associato al soggetto. Il formato digitale consente una verifica in tempo reale della validità e del punteggio attuale, superando i limiti dei documenti cartacei soggetti a scadenza fissa.

Il DM 132/2024 ha stabilito che la patente è rilasciata entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, salvo richieste di integrazione documentale da parte dell'INL. Nei casi in cui sia avviata un'istruttoria di verifica, i termini sono sospesi fino alla produzione delle integrazioni richieste. In caso di diniego, il soggetto può presentare ricorso gerarchico al Direttore generale dell'INL entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

I requisiti e la documentazione necessaria

Per ottenere la patente con la dotazione iniziale di 30 crediti occorre dichiarare il possesso dei seguenti requisiti cumulativi. Il primo è l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) — o iscrizione all'albo professionale competente per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA. Il secondo è l'adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08 a carico del datore di lavoro e dei lavoratori: in concreto, occorre dichiarare che tutti i lavoratori destinati ai cantieri hanno completato i corsi di formazione e aggiornamento obbligatori (formazione generale e specifica alto rischio, eventuale formazione per attrezzature specifiche).

Il terzo requisito è il possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08. Le imprese fino a dieci lavoratori che si avvalgono delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5, possono fare riferimento a tali procedure in luogo del DVR tradizionale. Il quarto requisito è il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità, che attesta la regolarità nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili. Il quinto è il possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), introdotto per le imprese appaltatrici dall'art. 17-bis del D.Lgs. 241/97 al fine di contrastare le frodi nell'appalto di manodopera.

L'adempimento degli obblighi assicurativi INAIL — obbligo di assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali — completa il quadro dei requisiti. Tutti questi elementi devono coesistere al momento della domanda: la carenza anche di uno solo di essi preclude il rilascio della patente fino al ripristino della regolarità.

Come incrementare il punteggio oltre i 30 crediti iniziali

La dotazione di 30 crediti è la soglia di ingresso, non il traguardo. Il sistema è concepito per premiare le imprese e i lavoratori autonomi che investono strutturalmente nella sicurezza. Il punteggio può salire fino a un massimo di 100 crediti attraverso percorsi documentati e verificabili.

Tra i fattori di incremento riconosciuti dal DM 132/2024 figurano: l'anzianità dell'impresa (gli anni di attività senza infortuni gravi o violazioni significative contribuiscono all'incremento del punteggio); l'adozione e la certificazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL) conforme alla norma ISO 45001 o alle Linee Guida UNI INAIL; il possesso di certificazione di qualità ISO 9001 mantenuta senza interruzioni; gli investimenti documentati in formazione aggiuntiva rispetto al minimo obbligatorio (corsi avanzati, aggiornamenti volontari, formazione per figure specializzate); la presenza strutturata di un RSPP interno o la nomina di un RSPP con elevata qualificazione.

L'incremento del punteggio avviene su istanza del soggetto, che documenta le condizioni maturate tramite il portale. L'INL verifica le dichiarazioni e aggiorna il punteggio nel profilo digitale dell'impresa. Mantenere un punteggio elevato è quindi un processo continuativo che richiede pianificazione: la scadenza di una certificazione o l'interruzione del DURC comporta la perdita dei crediti legati a quel requisito.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

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