- Categoria
- Per il datore di lavoro
- Pubblicato
- 1 ottobre 2024
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 4 min (709 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 89 e art. 27 · INL – Circolare patente a crediti
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
L'ambito soggettivo: imprese e lavoratori autonomi
L'obbligo di patente a crediti riguarda le imprese — intese come qualsiasi soggetto che svolge attività di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal numero di dipendenti o dal settore ATECO — e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08. Rientrano nell'obbligo sia le imprese affidatarie sia le imprese esecutrici in subappalto, sia i lavoratori autonomi che svolgono attività direttamente in cantiere, anche se con contratto d'opera.
La qualifica di "cantiere temporaneo o mobile" ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera a) è ampia: comprende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, inclusi scavi, movimenti di terra, costruzione, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, sistemazioni o equipaggiamenti, trasformazione, ristrutturazione, riparazione, smantellamento, demolizione, conservazione, risanamento, manutenzione, e ogni altra analoga attività. Non occorre che il cantiere sia di grandi dimensioni: anche un piccolo intervento di ristrutturazione rientra nell'ambito della norma.
L'obbligo si applica a prescindere dal fatto che l'impresa sia affidataria o subaffidataria. Ogni soggetto che opera fisicamente in cantiere deve essere in possesso di una propria patente. L'impresa affidataria ha inoltre l'obbligo di verificare che i propri subaffidatari e i lavoratori autonomi da loro ingaggiati siano titolari di patente valida.
I soggetti esonerati
Il D.L. 19/2024 e la L. 56/2024 prevedono un esonero esplicito per le imprese in possesso dell'attestazione SOA per classifiche pari o superiori alla III. La SOA (Società Organismo di Attestazione) è l'ente che certifica i requisiti di capacità tecnica, economica e organizzativa delle imprese che partecipano agli appalti pubblici. Le classifiche dalla III in su attestano capacità economica significativa e sono soggette a controlli periodici rigorosi, motivo per cui il legislatore le ha considerate sufficienti a sostituire la patente.
Non sono soggetti all'obbligo di patente i committenti privati che non svolgono attività di impresa (i privati che commissionano lavori sulla propria abitazione non sono tenuti a richiedere la patente per sé stessi). Allo stesso modo, le figure di coordinamento — CSP e CSE — e il responsabile dei lavori non sono destinatari dell'obbligo in quanto non "operano" in cantiere nel senso inteso dalla norma, ma svolgono funzioni di progettazione e supervisione.
Non sono esonerati i fornitori di materiali o i noleggiatori che si limitano a consegnare materiali o attrezzature senza svolgere attività lavorativa in cantiere. La linea di confine è la presenza operativa continuativa: chi entra in cantiere solo per effettuare una consegna episodica non rientra nell'obbligo; chi svolge attività lavorative — anche di breve durata ma ricorrenti — deve essere in possesso di patente.
La gestione degli affidamenti e la catena dei subappalti
Nei cantieri con catene articolate di affidamento — impresa affidataria, subappaltatori di primo e secondo livello, lavoratori autonomi — ogni anello della catena deve disporre di propria patente valida. L'impresa affidataria che non verifica la situazione dei propri subaffidatari si espone a responsabilità concorrente in caso di accertamento ispettivo, poiché l'art. 27, comma 4, D.Lgs. 81/08 prevede una responsabilità solidale del committente con il soggetto privo di patente per le sanzioni irrogate.
In pratica, prima di far accedere al cantiere un'impresa o un lavoratore autonomo, l'affidataria deve richiedere la visione della patente digitale — accessibile tramite il portale INL — e verificarne la validità e il punteggio attuale. È opportuno documentare questa verifica con un registro o un'e-mail di riscontro, da conservare unitamente agli altri documenti di cantiere.
Il committente — anche privato che commissiona lavori a un'impresa — non è destinatario diretto dell'obbligo di richiedere la patente, ma la responsabilità solidale introdotta dalla norma rende prudente che anche il committente verifichi, quantomeno, che l'impresa affidataria sia in regola. Per i committenti che siano datori di lavoro (ad esempio un'azienda che affida lavori in cantiere in un proprio stabilimento), la verifica si inserisce nel più ampio dovere di diligenza nella selezione del fornitore.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 89 e art. 27 (normattiva.it)
- INL – Circolare patente a crediti (ispettorato.gov.it)
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