- Categoria
- Per il datore di lavoro
- Pubblicato
- 1 ottobre 2024
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 4 min (761 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.L. 2 marzo 2024 n. 19 · Normattiva – Legge 29 aprile 2024 n. 56 · INL – DM 18 settembre 2024 n. 132 · Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 27
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Origini e ratio della patente a crediti
La patente a crediti per i cantieri nasce dalla volontà del legislatore di introdurre uno strumento preventivo e dinamico nella lotta agli infortuni sul lavoro in edilizia, settore storicamente caratterizzato da indici di infortuni mortali e gravi tra i più elevati. Il meccanismo supera la logica puramente sanzionatoria — che interviene dopo l'evento lesivo — e introduce un sistema di qualificazione continuativa: l'impresa o il lavoratore autonomo guadagnano o perdono crediti in base al proprio comportamento concreto sul campo.
L'istituto è stato introdotto dall'art. 29 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 — il cosiddetto "decreto PNRR-quater" — che ha inserito l'art. 27 nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro). Il decreto-legge è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha precisato e integrato alcune disposizioni. L'operatività del sistema è stata definita dal Decreto Ministeriale 18 settembre 2024, n. 132, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che disciplina le modalità di presentazione della domanda, la gestione del portale informatico e la tabella delle decurtazioni.
La patente è divenuta obbligatoria dal 1° ottobre 2024. Da quella data, le imprese e i lavoratori autonomi privi di patente valida — o con un punteggio inferiore a 15 crediti — non possono operare nei cantieri temporanei o mobili, salvo che siano in possesso dell'attestazione SOA per classifiche pari o superiori alla III, che vale come esonero.
Il riferimento normativo: art. 27 D.Lgs 81/08
L'art. 27 del D.Lgs. 81/08, nella versione risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 19/2024 e dalla L. 56/2024, istituisce la patente a crediti e ne definisce i caratteri essenziali. Il comma 1 stabilisce che le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri di cui all'art. 89, comma 1, lettera a) del medesimo decreto — ossia i cantieri temporanei o mobili — devono essere in possesso della patente rilasciata dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Il comma 2 fissa la dotazione iniziale di 30 crediti e indica i parametri per il loro incremento fino a un massimo di 100: anzianità dell'impresa, adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza certificati (es. ISO 45001), possesso di certificazione di regolarità contributiva senza interruzioni, investimenti documentati in formazione e figure della sicurezza. Il comma 5 stabilisce la soglia minima di 15 crediti al di sotto della quale la patente è sospesa e il soggetto non può operare nei cantieri. Il comma 8 definisce le condizioni per l'azzeramento del punteggio a seguito di infortuni mortali causati da gravi violazioni.
Il DM 18 settembre 2024, n. 132, ha dato attuazione operativa alla norma primaria, definendo: il modello di domanda e la documentazione da allegare, le modalità di verifica dei requisiti da parte dell'INL, la tabella analitica delle decurtazioni per singola violazione, le procedure di contestazione e ricorso, e le modalità di recupero dei crediti persi tramite investimenti in formazione e sicurezza.
Perché la patente a crediti cambia la gestione della sicurezza in cantiere
Prima dell'introduzione della patente a crediti, il sistema sanzionatorio in edilizia interveniva essenzialmente dopo l'infortunio o a seguito dell'accertamento ispettivo. Le imprese prive di organizzazione adeguata potevano continuare ad operare fino a quando non erano colpite da provvedimenti. La patente a crediti inverte questa dinamica: il punteggio è un indicatore pubblico e aggiornato in tempo reale della storia di sicurezza del soggetto.
Il sistema produce effetti indiretti rilevanti. I committenti e le stazioni appaltanti che verificano la patente dei propri affidatari e subaffidatari hanno un incentivo a selezionare operatori con punteggi elevati, innescando una concorrenza virtuosa sul piano della sicurezza. Chi investe in formazione, in sistemi di gestione certificati e nel mantenimento della regolarità contributiva e fiscale ottiene un vantaggio competitivo documentato.
L'art. 27 D.Lgs 81/08 inserisce la patente nel più ampio sistema di qualificazione delle imprese in cantiere, che include già il DURC di congruità (previsto dall'art. 8 D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020), l'idoneità tecnico-professionale (Allegato XVII D.Lgs 81/08) e, per gli appalti pubblici, la verifica dell'attestazione SOA. La coerenza tra questi strumenti è ora essenziale per operare legittimamente nel settore.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.L. 2 marzo 2024 n. 19 (normattiva.it)
- Normattiva – Legge 29 aprile 2024 n. 56 (normattiva.it)
- INL – DM 18 settembre 2024 n. 132 (ispettorato.gov.it)
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 27 (normattiva.it)
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