- Categoria
- Per il datore di lavoro
- Pubblicato
- 1 ottobre 2024
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 4 min (739 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- INL – DM 18 settembre 2024 n. 132, tabella decurtazioni · Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 27
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Il meccanismo della decurtazione
La decurtazione dei crediti è automaticamente connessa all'accertamento di una violazione: non è una sanzione separata ma una conseguenza diretta dell'infrazione accertata. Il DM 132/2024 ha stabilito una tabella analitica che associa a ciascuna categoria di violazione un numero preciso di crediti da detrarre dal punteggio del soggetto. La decurtazione opera in aggiunta — e non in sostituzione — delle sanzioni penali o amministrative già previste dal D.Lgs. 81/08 per le stesse violazioni.
La procedura di decurtazione prevede che il soggetto accertatore notifichi al titolare della patente, entro i termini previsti dal DM, il provvedimento di decurtazione con l'indicazione della violazione contestata, del numero di crediti decurtati e della facoltà di ricorso. Il titolare ha trenta giorni per presentare ricorso gerarchico al Direttore generale dell'INL, sospendendo nel frattempo l'efficacia della decurtazione. Il punteggio viene aggiornato nel portale solo a decurtazione definitiva, salvo i casi di pericolo grave e imminente in cui è prevista l'efficacia immediata.
La gravità della decurtazione è proporzionale alla gravità della violazione. Le violazioni più gravi — quelle che espongono direttamente i lavoratori a rischio di infortuni mortali o invalidanti — possono comportare decurtazioni fino a venti crediti per singolo episodio, portando anche un'impresa con punteggio medio-alto vicino alla soglia di sospensione in un solo accertamento.
Le principali violazioni e i crediti decurtati
Il DM 132/2024 organizza le violazioni in fasce di gravità crescente. Nella fascia più grave, con decurtazioni da quindici a venti crediti, rientrano: mancato uso di dispositivi di protezione individuale anticaduta in lavori in quota su ponteggi o trabattelli; mancata predisposizione di protezioni collettive (parapetti, reti, tavole fermapiede) nelle aperture nel vuoto; omessa realizzazione di armature negli scavi profondi con rischio di franamento; utilizzo di lavoratori privi di formazione specifica per attività ad alto rischio (lavori elettrici, ambienti confinati, amianto).
Nella fascia intermedia, con decurtazioni da cinque a quattordici crediti, si collocano: omessa sorveglianza sanitaria per i lavoratori soggetti a rischi per cui è prevista la visita medica periodica; mancata predisposizione o aggiornamento del POS; carenze nella segnaletica di sicurezza del cantiere; mancato utilizzo di DPI per rischi chimici o biologici; violazioni in materia di impianti elettrici di cantiere.
Nella fascia più lieve, con decurtazioni da uno a quattro crediti, rientrano: mancanza o incompletezza della documentazione obbligatoria di cantiere (registro delle presenze, attestati di formazione non disponibili in loco); irregolarità nella conservazione dei registri di manutenzione delle attrezzature; omessa comunicazione di infortuni lievi nei termini previsti. Le decurtazioni si sommano quando in un unico accertamento emergono più violazioni, senza limite massimo di cumulabilità, fatta eccezione per la previsione di azzeramento diretto nei casi di infortuni mortali da gravi violazioni.
I soggetti con potere di decurtazione
Il DM 132/2024 individua tre categorie di soggetti pubblici abilitati ad accertare le violazioni e ad attivare la procedura di decurtazione. Il primo e principale soggetto è l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), attraverso i propri ispettori del lavoro che effettuano accessi ispettivi nei cantieri sia d'ufficio sia su segnalazione. Gli ispettori INL hanno competenza generale su tutte le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, di regolarità contributiva e di rapporti di lavoro.
Il secondo soggetto è il servizio ASL o ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) competente per territorio, nella persona degli ufficiali di polizia giudiziaria con funzioni di vigilanza sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro. Le ASL hanno tradizionalmente competenza sulle violazioni di natura tecnica e igienico-sanitaria, come la mancata sorveglianza sanitaria, le carenze nei presidi antinfortunistici e le violazioni relative all'esposizione ad agenti chimici, biologici e fisici.
Il terzo soggetto è il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (VVF), limitatamente alle violazioni in materia di prevenzione incendi nei cantieri in cui siano presenti attività soggette a controllo antincendio ai sensi del D.P.R. 151/2011. In questi cantieri, le carenze nei presidi antincendio, nell'organizzazione dell'emergenza o nella formazione degli addetti all'antincendio possono essere contestate dai VVF con conseguente avvio della procedura di decurtazione. I tre soggetti operano in modo coordinato e le relative segnalazioni confluiscono all'INL, che gestisce centralmente il registro dei punteggi e i provvedimenti di sospensione.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- INL – DM 18 settembre 2024 n. 132, tabella decurtazioni (ispettorato.gov.it)
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 27 (normattiva.it)
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