- Categoria
- Per il datore di lavoro
- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 5 min (1097 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico Sicurezza sul lavoro
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Il nesso causale: orientamenti consolidati e nuovi sviluppi
La giurisprudenza della Corte di Cassazione penale sul nesso causale negli infortuni sul lavoro si è consolidata attorno al criterio dell'«elevata probabilità logica»: la condanna dell'imputato richiede la prova che l'adozione della misura omessa avrebbe, con alta probabilità e non con mera possibilità, impedito l'evento. Questo standard è più esigente della semplice correlazione tra violazione e danno, ma meno rigoroso della certezza matematica.
Nel biennio 2023-2024 la Quarta Sezione penale ha ribadito (tra le altre, Cass. pen., Sez. IV, n. 12345/2024 — nota: il numero citato è esemplificativo della tipologia di pronunce) che il comportamento imprudente del lavoratore non interrompe il nesso causale se era prevedibile e se il datore di lavoro avrebbe dovuto predisporre misure organizzative atte a prevenirlo. La prevedibilità si valuta ex ante, con il parametro dell'agente modello diligente nelle stesse condizioni.
Un filone emergente riguarda gli infortuni da videoterminali prolungati e da sovraccarico biomeccanico: la Cassazione ha riconosciuto in alcune pronunce del 2024 la configurabilità di lesioni colpose da malattia professionale (tunnel carpale, lombalgia da MMC) quando il DVR e il protocollo sanitario erano manifestamente inadeguati rispetto ai rischi presenti.
Il preposto: evoluzione della giurisprudenza dopo la L. 215/2021
La riforma dei poteri e degli obblighi del preposto introdotta dalla L. 215/2021 ha generato un'ampia produzione giurisprudenziale nel triennio 2022-2025. La Cassazione penale ha stabilito che il nuovo obbligo di interruzione dell'attività in caso di pericolo grave e imminente (art. 19, comma 1, lett. f-bis, D.Lgs 81/08) è pienamente azionabile e la sua violazione integra una posizione di garanzia autonoma rispetto a quella del datore.
La giurisprudenza ha chiarito che il preposto che percepisce un rischio grave e imminente e non interrompe l'attività — nemmeno informando il superiore gerarchico — risponde penalmente degli eventi lesivi derivati da quel rischio, anche se era privo di formazione adeguata. La carente formazione può rilevare come concorso di colpa del datore di lavoro nella causazione dell'evento, ma non esclude la responsabilità del preposto che aveva comunque la percezione del pericolo.
Un punto controverso riguarda il coordinamento tra l'obbligo di interruzione del preposto e le eventuali pressioni organizzative di produzione. La Cassazione ha affermato in più occasioni che le esigenze produttive non costituiscono una causa di giustificazione per il preposto che omette di interrompere una lavorazione pericolosa: la gerarchia aziendale non può comprimere il diritto-dovere di sicurezza.
La delega di funzioni: requisiti e limiti nella giurisprudenza recente
La giurisprudenza del 2023-2025 ha confermato che la delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs 81/08 produce effetti liberatori per il datore di lavoro solo se tutti i requisiti di validità sono soddisfatti in modo sostanziale, non meramente formale. In particolare la Cassazione ha annullato più condanne in cui il giudice di merito aveva ritenuto invalida la delega sulla base della sola assenza di un requisito formale (ad esempio la data certa), rilevando che l'invalidità deve essere valutata in modo sostanziale.
Per converso la Cassazione ha mantenuto la responsabilità del datore delegante nei casi in cui l'obbligo di vigilanza sul delegato era stato palesemente trascurato: datori di lavoro che non avevano mai verificato l'operato del delegato in materia di sicurezza, che non avevano ricevuto report periodici, o che erano stati informati di criticità e non erano intervenuti. La vigilanza non è un mero obbligo formale ma deve tradursi in controlli effettivi e documentati.
Un profilo di rilievo emerso nella giurisprudenza recente riguarda la delega in presenza di organizzazioni di grandi dimensioni con articolate strutture di gruppo societario: la Cassazione ha ribadito che ogni soggetto della catena societaria — dalla holding alla controllata operativa — che rivesta poteri gestori effettivi in materia di sicurezza ha una posizione di garanzia propria, non esauribile nella delega formale tra persone giuridiche.
D.Lgs 231/2001 e infortuni: tendenze giurisprudenziali
Il filone giurisprudenziale sul D.Lgs 231/2001 in materia di SSL si è sviluppato con significativa accelerazione nel periodo 2022-2025, anche per effetto dell'inasprimento normativo delle sanzioni. I tribunali e le corti d'appello hanno mostrato una crescente disponibilità ad applicare sanzioni interdittive agli enti, anche in forma provvisoria nella fase delle indagini, quando emergevano profili sistemici di disorganizzazione della sicurezza.
La Cassazione ha stabilito in alcune pronunce del 2024 che l'esimente del MOG non è efficace quando il modello era adottato sulla carta ma non «efficacemente attuato»: la mancanza di audit interni documentati, l'assenza di flussi informativi verso l'OdV in materia SSL, la non aggiornabilità dei protocolli e l'assenza di misure disciplinari per le violazioni delle procedure sono tutti elementi che i giudici hanno valorizzato per escludere l'esimente.
Emerge anche una tendenza a considerare la storia infortunistica dell'ente: imprese con un elevato numero di infortuni negli anni precedenti e con ispezioni che avevano già rilevato carenze trovano maggiori difficoltà a beneficiare dell'esimente, perché la giurisprudenza interpreta la reiterazione delle violazioni come prova della scarsa effettività del MOG.
Domande frequenti sulla giurisprudenza recente
La giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro è uniforme su tutto il territorio? No. Sebbene la Corte di Cassazione eserciti una funzione nomofilattica, esistono difformità interpretative tra i Tribunali e le Corti d'appello delle diverse sedi, specialmente su questioni di dettaglio come la validità della delega, l'estensione dell'obbligo di vigilanza e la prova del nesso causale nelle malattie professionali. È quindi importante che l'impresa si avvalga di consulenti esperti della giurisprudenza locale.
Come può un'azienda tenersi aggiornata sulle novità giurisprudenziali rilevanti? Le principali fonti sono i massimari della Corte di Cassazione (accessibili su CED Cassazione e nelle banche dati giuridiche), i bollettini dell'INL e dell'INAIL e le riviste specializzate di diritto del lavoro e sicurezza. La formazione periodica di RSPP, HR e management legale su questi temi è uno strumento preventivo efficace.
Un'azienda che ha già subito una condanna può essere soggetta a sanzioni più severe in un futuro procedimento? Sì. La recidiva è una circostanza aggravante sia per la persona fisica (art. 99 c.p.) sia per l'ente (art. 13, comma 1, D.Lgs 231/2001). Le condanne precedenti, anche se concernenti violazioni diverse, possono influire sulla determinazione della pena e sulla valutazione dell'idoneità del MOG.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico Sicurezza sul lavoro (normattiva.it)
Fonti
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