- Categoria
- Per il datore di lavoro
- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 6 min (1104 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/2008 – artt. 16-17 Delega di funzioni
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Cos'è la delega di funzioni e perché è rilevante
La delega di funzioni è lo strumento con cui il datore di lavoro trasferisce ad altro soggetto — il delegato — l'esercizio di poteri e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro che per legge competerebbero al datore stesso. L'art. 16 del D.Lgs 81/08 ha disciplinato espressamente questo istituto, ponendo fine a decenni di elaborazione giurisprudenziale sulla sua ammissibilità e sui suoi requisiti, e attribuendo alla delega valida effetti liberatori per il datore di lavoro sul piano della responsabilità penale.
La delega di funzioni è uno strumento tipico delle organizzazioni complesse, dove un singolo soggetto non può fisicamente gestire tutti gli adempimenti di sicurezza in strutture distribuite, cantieri multipli o unità produttive distanti. In queste realtà la delega consente di avvicinare la responsabilità gestionale al contesto operativo, attribuendola a chi ha la conoscenza diretta dei rischi e la capacità di intervenire.
È fondamentale non confondere la delega di funzioni ex art. 16 con la nomina dell'RSPP (art. 17 D.Lgs 81/08), che è un obbligo non delegabile e serve a dotarsi di una figura tecnica di supporto, non a trasferire la responsabilità gestionale. La delega ex art. 16 è invece uno strumento volontario con cui il datore trasferisce poteri decisionali e responsabilità operative in aree specifiche.
I requisiti di validità secondo l'art. 16 D.Lgs 81/08
L'art. 16, comma 1, del D.Lgs 81/08 elenca i requisiti cumulativi che la delega deve rispettare per essere valida ed efficace ai fini della liberazione dalla responsabilità del datore di lavoro. La mancanza anche di uno solo di essi priva la delega di effetti giuridici. I requisiti sono: forma scritta con data certa; attribuzione al delegato di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; attribuzione al delegato dell'autonomia di spesa necessaria per esercitare le funzioni delegate; possesso da parte del delegato di adeguate competenze tecniche per svolgere le funzioni delegate; avvenuta accettazione della delega da parte del delegato.
Il requisito dell'autonomia di spesa è spesso trascurato nella pratica: una delega che assegna responsabilità ma non riconosce al delegato il potere di acquistare DPI, commissionare interventi di manutenzione o assumere tecnici è strutturalmente invalida, perché attribuisce la responsabilità senza gli strumenti per adempierla. La Cassazione ha annullato condanne dei delegati proprio in presenza di deleghe prive di effettiva autonomia di spesa, e ha per converso mantenuto la responsabilità del datore delegante.
Il delegato deve avere competenze adeguate: non è necessario che sia un tecnico della sicurezza, ma deve avere una formazione e un'esperienza tali da gestire in modo consapevole le funzioni delegate. La Cassazione ha ritenuto inadeguata la delega affidata a soggetti privi di qualsiasi preparazione in materia, anche se con elevata seniority aziendale in altri ambiti.
Effetti della delega e obblighi residui del datore
Una delega valida trasferisce la responsabilità penale per le funzioni delegate dal datore di lavoro al delegato, liberando il datore dalle conseguenze penali delle violazioni compiute nell'ambito delle funzioni delegate. Tuttavia l'art. 16, comma 3, del D.Lgs 81/08 stabilisce che la delega di funzioni «non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite». Il datore conserva un obbligo di alta vigilanza sull'operato del delegato.
Nella pratica l'obbligo di vigilanza del datore delegante è adempiuto attraverso strumenti come: riunioni periodiche di verifica, accesso ai dati sul rispetto delle misure di sicurezza, lettura dei rapporti del medico competente e dell'RSPP, audit interni. Se il datore di lavoro era a conoscenza di gravi carenze nell'adempimento della delega e non è intervenuto, la delega non lo libera dalla responsabilità per gli eventi causati da quelle carenze.
Esistono obblighi che il datore di lavoro non può delegare in nessun caso: l'art. 17 del D.Lgs 81/08 elenca tra gli obblighi non delegabili la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR e la designazione del RSPP. Questi due adempimenti devono essere assunti personalmente dal datore di lavoro, anche nelle organizzazioni più complesse.
La subdelega: quando è ammessa
L'art. 16, comma 3-bis, del D.Lgs 81/08 prevede che il delegato possa, a sua volta, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro a un ulteriore soggetto (subdelega), nel rispetto dei medesimi requisiti previsti per la delega principale. La subdelega è ammessa nei limiti di quanto il delegato ha ricevuto; il subdelegante rimane responsabile in base all'obbligo di vigilanza che conserva verso il subdelegato.
È importante che la catena delega-subdelega sia documentata con precisione, in modo da individuare con certezza chi esercita le responsabilità in ciascuna area. Catene di deleghe non documentate o ambigue sono un rischio per tutte le parti: in caso di infortunio, l'accusa tende ad allargare il perimetro delle responsabilità a tutti i soggetti della catena, e spetta alla difesa dimostrare l'esatta ripartizione delle competenze. Con 123Formazione le figure delegate e subdelegete possono ricevere la formazione specifica necessaria per essere nominati in modo valido.
Domande frequenti sulla delega di funzioni
La delega deve essere registrata o depositata da qualche parte? No, la legge richiede la forma scritta con data certa ma non prevede alcun obbligo di registrazione o deposito. È però consigliabile conservare la delega tra i documenti aziendali di sicurezza e allegarne copia al DVR, in modo che sia immediatamente disponibile in caso di ispezione o indagine.
Il datore di lavoro può delegare tutti gli obblighi di sicurezza? No. La valutazione dei rischi (DVR) e la designazione dell'RSPP sono obblighi non delegabili ex art. 17 D.Lgs 81/08. Tutti gli altri obblighi — incluso il coordinamento della sorveglianza sanitaria, la gestione della formazione, l'adozione di misure tecniche — possono essere delegati se rispettano i requisiti dell'art. 16.
Un dirigente di fatto esercita già funzioni di sicurezza: serve comunque una delega formale? Sì. La Cassazione ha più volte affermato che la posizione di garanzia del dirigente di fatto può sorgere anche in assenza di delega formale, ma per i meccanismi liberatori previsti dall'art. 16 è necessaria la delega scritta che rispetti tutti i requisiti. Senza delega valida il datore di lavoro non può invocare la liberazione dalla responsabilità.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/2008 – artt. 16-17 Delega di funzioni (normattiva.it)
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