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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
Per il datore di lavoro

Gestione emergenze da malattie infettive (Covid e simili) in azienda

Pandemie e malattie infettive richiedono un protocollo aziendale: ecco come organizzare misure di igiene, distanziamento, DPI, gestione dei casi sospetti e sorveglianza sanitaria.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 19 giugno 2026 · Tempo di lettura 6 min

Categoria
Per il datore di lavoro
Pubblicato
19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
19 giugno 2026
Tempo di lettura
6 min (1113 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
Normattiva – D.Lgs. 81/2008, Titolo X (agenti biologici) · Ministero della Salute – Malattie infettive · INAIL – Rischio biologico ed emergenze sanitarie

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026

Inquadramento: rischio biologico ed emergenza pandemica

Un’emergenza sanitaria da malattia infettiva ad alta trasmissibilità (come è stata la pandemia di Covid-19, ma il modello vale per influenze pandemiche e altri agenti respiratori) impatta sull’azienda su due piani. Sul piano generale, l’art. 2087 del Codice Civile impone al datore di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori. Sul piano del D.Lgs 81/08, l’esposizione ad agenti biologici è disciplinata dal Titolo X, ma per gli agenti infettivi di origine comunitaria (non legati cioè a una specifica lavorazione che li comporta) si applica la cornice generale e i protocolli straordinari delle autorità sanitarie.

È importante distinguere: per attività che comportano deliberato uso o esposizione professionale ad agenti biologici (sanità, laboratori, gestione rifiuti, depurazione) si applica pienamente il Titolo X con valutazione e misure dedicate. Per il rischio generico aggravato da una pandemia in attività non sanitarie, il riferimento operativo sono i protocolli condivisi e le ordinanze emanate nelle fasi emergenziali, recepiti in azienda tramite un protocollo interno. Per il quadro del rischio biologico vedi la guida sulla formazione al rischio biologico.

Il protocollo aziendale anti-contagio

Lo strumento operativo è il protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus, modellato sui protocolli condivisi tra Governo e parti sociali adottati durante l’emergenza Covid-19. Il protocollo va redatto dal datore con il contributo del RSPP e del medico competente, previa consultazione dell’RLS, e va integrato nel sistema documentale della sicurezza (aggiornando, dove necessario, il DVR per la parte di rischio biologico generico aggravato).

Il protocollo disciplina in modo organico: informazione e regole di accesso, modalità di ingresso in azienda (controllo sintomi/temperatura nelle fasi previste dalle norme), gestione di fornitori e visitatori esterni, pulizia e sanificazione, precauzioni igieniche personali, uso dei DPI, gestione degli spazi comuni, organizzazione del lavoro e degli orari, gestione di una persona sintomatica, sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente, costituzione di un comitato per l’applicazione e la verifica delle regole. È un documento dinamico, da aggiornare al variare delle disposizioni e dell’andamento epidemiologico.

Igiene, sanificazione e distanziamento

Le misure igieniche sono la base. Vanno messi a disposizione detergenti per le mani e dispenser di soluzione idroalcolica nei punti di accesso e nelle aree comuni, garantita la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni (mense, spogliatoi, distributori), con attenzione a tastiere, schermi, maniglie e superfici a contatto frequente. In presenza di casi accertati si procede alla sanificazione straordinaria dei locali interessati secondo le indicazioni delle autorità sanitarie. Va assicurato un buon ricambio d’aria, privilegiando la ventilazione naturale e la corretta manutenzione degli impianti di climatizzazione.

Il distanziamento si realizza riorganizzando spazi e attività: garantire la distanza interpersonale di sicurezza nelle postazioni e nei percorsi, scaglionare ingressi, pause e accesso ai locali comuni, ridurre gli assembramenti, favorire il lavoro a distanza e le riunioni da remoto dove possibile. Dove il distanziamento non è garantibile per la natura della mansione, si ricorre a barriere fisiche e all’uso dei DPI. Per l’organizzazione del lavoro a distanza vedi la guida sulla sicurezza nello smart working e lavoro agile.

DPI e dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Nella gestione di un’emergenza respiratoria assumono rilievo centrale le protezioni delle vie respiratorie. Occorre distinguere le mascherine chirurgiche (dispositivi medici, che proteggono prevalentemente gli altri dalle goccioline emesse da chi le indossa) dai facciali filtranti FFP2/FFP3, che sono DPI delle vie respiratorie ai sensi del Reg. UE 2016/425 e proteggono il lavoratore. La scelta tra di esse dipende dalla valutazione del rischio: nelle attività a contatto stretto o con persone potenzialmente infette i facciali filtranti sono la misura adeguata.

I facciali filtranti, in quanto DPI, seguono le regole generali dei DPI: vanno scelti in base al rischio, devono essere marcati CE e accompagnati dalla nota informativa, e richiedono informazione e addestramento all’uso corretto (corretta vestizione, verifica della tenuta, sostituzione). Possono essere previsti, secondo la mansione, anche guanti, occhiali/visiere e, nelle attività sanitarie o assistenziali, camici e altri dispositivi. Per la procedura completa di scelta, marcatura e consegna vedi la guida su come scegliere i DPI corretti.

Gestione del caso sospetto in azienda

Il protocollo deve prevedere una procedura chiara per la persona che sviluppi sintomi compatibili con l’infezione mentre è al lavoro (febbre, sintomi respiratori, ecc.). La procedura tipica, derivata dai protocolli Covid-19, prevede: che il lavoratore lo comunichi tempestivamente al referente aziendale; che venga isolato in un locale dedicato, dotato di mascherina, evitando contatti con gli altri; che si contattino le autorità sanitarie competenti secondo le indicazioni vigenti; che si proceda, ove previsto, all’individuazione dei contatti stretti per le misure precauzionali e alla sanificazione degli ambienti frequentati.

Tutta la gestione deve rispettare la tutela della riservatezza e della dignità del lavoratore: i dati sanitari sono dati particolari ai sensi del GDPR e vanno trattati solo da soggetti autorizzati e per le finalità di prevenzione. Il rientro al lavoro dopo l’assenza per malattia infettiva segue i protocolli sanitari (certificazioni, eventuale parere del medico competente nei casi previsti). Per i temi di riservatezza sanitaria vedi le guide su cartella sanitaria, rischio e privacy e su reintegro dopo malattia o infortunio e idoneità.

Ruolo del medico competente, formazione e prove

Il medico competente ha un ruolo strategico nella gestione delle emergenze infettive: collabora alla valutazione del rischio e alla definizione delle misure, fornisce indicazioni sulla gestione dei casi e dei contatti, applica la sorveglianza sanitaria e gestisce in particolare i lavoratori fragili o con condizioni di maggiore suscettibilità, attraverso la sorveglianza sanitaria eccezionale prevista nelle fasi emergenziali. La cooperazione tra datore, RSPP, medico competente e RLS è la chiave per un protocollo realmente efficace.

Sul piano della preparazione, le emergenze infettive vanno integrate nel piano di emergenza e nelle procedure aziendali, e il personale va informato e formato sulle nuove regole (igiene, uso dei DPI, gestione dei casi). Affiancare al protocollo una formazione adeguata su rischio biologico, gestione delle emergenze e primo soccorso aumenta la capacità di risposta dell’azienda. 123Formazione eroga i corsi su rischio biologico, primo soccorso e i percorsi base e specifici per lavoratori, con attestati validi in tutta Italia. Per la gestione complessiva delle emergenze sanitarie vedi le guide su emergenze sanitarie in azienda e sulla nomina degli addetti alle emergenze.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

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