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Guida alla scelta

La formazione sicurezza si può fare in orario di lavoro?

Molti lavoratori si chiedono se il corso di sicurezza vada fatto fuori dall’orario o nel tempo libero. La legge è chiara: la formazione si svolge durante l’orario di lavoro e non comporta oneri economici per il lavoratore. Vediamo cosa dice l’articolo 37 e come si applica nella pratica.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 19 giugno 2026 · Tempo di lettura 4 min

Categoria
Guida alla scelta
Pubblicato
19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
19 giugno 2026
Tempo di lettura
4 min (858 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 37 c.12 · CCNL e tempo di lavoro · INAIL – Tutela e orari formativi

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione

Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026

Cosa dice l’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008

La risposta è contenuta in modo esplicito nell’articolo 37 del Testo Unico sulla sicurezza. La norma stabilisce due principi inderogabili: la formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Sono due facce della stessa medaglia: la formazione obbligatoria è un dovere dell’organizzazione, non un sacrificio chiesto al singolo.

Questo significa che il tempo dedicato al corso è a tutti gli effetti tempo di lavoro retribuito. Se la formazione, per ragioni organizzative, si svolge al di fuori del normale orario, quelle ore vanno comunque considerate e trattate come lavoro, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile e dai contratti collettivi.

Lo stesso articolo 37 disciplina contenuti e durate minime della formazione di lavoratori, preposti e dirigenti. Per il quadro generale degli obblighi è utile la guida sulla formazione sicurezza obbligatoria, mentre la differenza tra formazione, informazione e addestramento è chiarita nella guida dedicata.

Perché la formazione è tempo di lavoro

Il principio per cui la formazione si fa in orario di lavoro non è un favore al dipendente, ma la conseguenza logica della natura stessa dell’obbligo. La formazione sulla sicurezza è funzionale all’attività lavorativa e tutela un interesse che è prima di tutto dell’azienda e della collettività: prevenire infortuni e malattie professionali. Sarebbe contraddittorio chiedere al lavoratore di sostenerla nel proprio tempo libero o a proprie spese.

Da qui discende anche che il datore di lavoro non può subordinare l’assunzione o la prosecuzione del rapporto al fatto che il lavoratore “si paghi il corso” o lo faccia di domenica. Pretendere che la formazione obbligatoria avvenga fuori orario e senza retribuzione è una prassi scorretta, oltre che contraria alla norma.

Il tema dei costi è strettamente collegato: la guida su chi paga il corso di sicurezza spiega in dettaglio perché l’onere è sempre dell’azienda e mai del lavoratore, sia per i dipendenti sia per le figure equiparate.

Come si concilia con l’organizzazione aziendale

Stabilire che la formazione si fa in orario di lavoro non significa che debba disorganizzare l’attività. Le aziende ben strutturate pianificano la formazione all’interno di un piano annuale, distribuendo i corsi in modo da non lasciare scoperti i reparti e da rispettare le scadenze degli aggiornamenti. La guida su come redigere il piano di formazione annuale e quella su come organizzare la formazione dei dipendenti offrono criteri pratici.

L’e-learning, per i contenuti ammessi, dà un’ulteriore flessibilità: il lavoratore può svolgere i moduli teorici in fasce orarie compatibili con l’attività, sempre però all’interno del tempo di lavoro retribuito e con la piattaforma che traccia l’effettiva fruizione. Come funziona la fruizione online è spiegato nella guida sulla piattaforma e-learning.

Per scegliere la modalità più adatta (aula, videoconferenza o e-learning) in funzione dell’organizzazione, è utile la guida su quale modalità scegliere: la decisione incide proprio sulla facilità di inserire la formazione nell’orario di lavoro.

Casi particolari: turni, part-time, somministrati e tirocinanti

I principi dell’articolo 37 valgono per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla forma contrattuale. Per chi lavora su turni, la formazione va inserita in modo compatibile con la turnazione, restando comunque tempo di lavoro. Per i part-time il principio è identico: le ore di formazione sono ore di lavoro a tutti gli effetti.

Anche per le figure non standard l’obbligo non cambia: i lavoratori somministrati, distaccati e i tirocinanti hanno diritto alla formazione in orario e senza costi, secondo le regole su chi deve formarli illustrate nella guida su somministrati, distaccati e stagisti e in quella sull’obbligo di formazione per i tirocinanti.

In tutti questi casi resta fermo il punto centrale: la formazione obbligatoria sulla sicurezza è un investimento dell’azienda nella tutela delle persone, non un costo o un sacrificio da scaricare sul lavoratore.

Cosa fare se non vengono rispettate le regole

Se un’azienda pretende che la formazione obbligatoria si svolga fuori orario senza retribuzione o a spese del lavoratore, si è di fronte a una prassi non conforme. Il lavoratore può segnalare la situazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che ha proprio il compito di farsi portavoce di queste questioni: il ruolo dell’RLS è descritto nella guida dedicata.

In assenza di soluzione interna, è possibile rivolgersi agli organi di vigilanza (ASL e Ispettorato Territoriale del Lavoro), che possono verificare il rispetto degli obblighi formativi. La guida sulle ispezioni ASL e Ispettorato illustra il loro ambito di intervento.

Per il datore di lavoro, al contrario, il messaggio è di prevenzione: rispettare l’articolo 37 fin dall’inizio evita contenziosi e sanzioni. Le conseguenze del non formare correttamente i lavoratori sono riepilogate nella guida sulle sanzioni per mancata formazione.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

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