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titolo: "La formazione sicurezza si può fare in orario di lavoro?"
slug: "formazione-sicurezza-si-puo-fare-in-orario-lavoro"
categoria: "Guida alla scelta"
dataPubblicazione: "2026-06-19"
dataAggiornamento: "2026-06-19"
autore: "A cura della Redazione 123Formazione"
revisionatoDa: "Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione"
descrizione: "La formazione sicurezza si svolge durante l’orario di lavoro e senza costi per il lavoratore: cosa prevede l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e come si applica."
sommario: "Molti lavoratori si chiedono se il corso di sicurezza vada fatto fuori dall’orario o nel tempo libero. La legge è chiara: la formazione si svolge durante l’orario di lavoro e non comporta oneri economici per il lavoratore. Vediamo cosa dice l’articolo 37 e come si applica nella pratica."
keywords:
  - "formazione sicurezza orario di lavoro"
  - "art 37 formazione lavoratori"
  - "corso sicurezza durante lavoro"
  - "formazione sicurezza senza costi lavoratore"
  - "formazione obbligatoria orario"
fonti:
  - "https://www.normattiva.it"
  - "https://www.lavoro.gov.it"
  - "https://www.inail.it"
canonical: "https://123formazione.com/guide/formazione-sicurezza-si-puo-fare-in-orario-lavoro"
licenza: "CC-BY-4.0"
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# La formazione sicurezza si può fare in orario di lavoro?

> Molti lavoratori si chiedono se il corso di sicurezza vada fatto fuori dall’orario o nel tempo libero. La legge è chiara: la formazione si svolge durante l’orario di lavoro e non comporta oneri economici per il lavoratore. Vediamo cosa dice l’articolo 37 e come si applica nella pratica.

*A cura della Redazione 123Formazione*

*Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione*

*Pubblicato: 2026-06-19 · Aggiornato: 2026-06-19*

## Cosa dice l’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008

La risposta è contenuta in modo esplicito nell’articolo 37 del Testo Unico sulla sicurezza. La norma stabilisce due principi inderogabili: la formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Sono due facce della stessa medaglia: la formazione obbligatoria è un dovere dell’organizzazione, non un sacrificio chiesto al singolo.

Questo significa che il tempo dedicato al corso è a tutti gli effetti tempo di lavoro retribuito. Se la formazione, per ragioni organizzative, si svolge al di fuori del normale orario, quelle ore vanno comunque considerate e trattate come lavoro, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile e dai contratti collettivi.

Lo stesso articolo 37 disciplina contenuti e durate minime della formazione di lavoratori, preposti e dirigenti. Per il quadro generale degli obblighi è utile la guida sulla formazione sicurezza obbligatoria, mentre la differenza tra formazione, informazione e addestramento è chiarita nella guida dedicata.

## Perché la formazione è tempo di lavoro

Il principio per cui la formazione si fa in orario di lavoro non è un favore al dipendente, ma la conseguenza logica della natura stessa dell’obbligo. La formazione sulla sicurezza è funzionale all’attività lavorativa e tutela un interesse che è prima di tutto dell’azienda e della collettività: prevenire infortuni e malattie professionali. Sarebbe contraddittorio chiedere al lavoratore di sostenerla nel proprio tempo libero o a proprie spese.

Da qui discende anche che il datore di lavoro non può subordinare l’assunzione o la prosecuzione del rapporto al fatto che il lavoratore “si paghi il corso” o lo faccia di domenica. Pretendere che la formazione obbligatoria avvenga fuori orario e senza retribuzione è una prassi scorretta, oltre che contraria alla norma.

Il tema dei costi è strettamente collegato: la guida su chi paga il corso di sicurezza spiega in dettaglio perché l’onere è sempre dell’azienda e mai del lavoratore, sia per i dipendenti sia per le figure equiparate.

## Come si concilia con l’organizzazione aziendale

Stabilire che la formazione si fa in orario di lavoro non significa che debba disorganizzare l’attività. Le aziende ben strutturate pianificano la formazione all’interno di un piano annuale, distribuendo i corsi in modo da non lasciare scoperti i reparti e da rispettare le scadenze degli aggiornamenti. La guida su come redigere il piano di formazione annuale e quella su come organizzare la formazione dei dipendenti offrono criteri pratici.

L’e-learning, per i contenuti ammessi, dà un’ulteriore flessibilità: il lavoratore può svolgere i moduli teorici in fasce orarie compatibili con l’attività, sempre però all’interno del tempo di lavoro retribuito e con la piattaforma che traccia l’effettiva fruizione. Come funziona la fruizione online è spiegato nella guida sulla piattaforma e-learning.

Per scegliere la modalità più adatta (aula, videoconferenza o e-learning) in funzione dell’organizzazione, è utile la guida su quale modalità scegliere: la decisione incide proprio sulla facilità di inserire la formazione nell’orario di lavoro.

## Casi particolari: turni, part-time, somministrati e tirocinanti

I principi dell’articolo 37 valgono per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla forma contrattuale. Per chi lavora su turni, la formazione va inserita in modo compatibile con la turnazione, restando comunque tempo di lavoro. Per i part-time il principio è identico: le ore di formazione sono ore di lavoro a tutti gli effetti.

Anche per le figure non standard l’obbligo non cambia: i lavoratori somministrati, distaccati e i tirocinanti hanno diritto alla formazione in orario e senza costi, secondo le regole su chi deve formarli illustrate nella guida su somministrati, distaccati e stagisti e in quella sull’obbligo di formazione per i tirocinanti.

In tutti questi casi resta fermo il punto centrale: la formazione obbligatoria sulla sicurezza è un investimento dell’azienda nella tutela delle persone, non un costo o un sacrificio da scaricare sul lavoratore.

## Cosa fare se non vengono rispettate le regole

Se un’azienda pretende che la formazione obbligatoria si svolga fuori orario senza retribuzione o a spese del lavoratore, si è di fronte a una prassi non conforme. Il lavoratore può segnalare la situazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che ha proprio il compito di farsi portavoce di queste questioni: il ruolo dell’RLS è descritto nella guida dedicata.

In assenza di soluzione interna, è possibile rivolgersi agli organi di vigilanza (ASL e Ispettorato Territoriale del Lavoro), che possono verificare il rispetto degli obblighi formativi. La guida sulle ispezioni ASL e Ispettorato illustra il loro ambito di intervento.

Per il datore di lavoro, al contrario, il messaggio è di prevenzione: rispettare l’articolo 37 fin dall’inizio evita contenziosi e sanzioni. Le conseguenze del non formare correttamente i lavoratori sono riepilogate nella guida sulle sanzioni per mancata formazione.

## Guide correlate

- [Chi paga il corso di sicurezza: il lavoratore o l’azienda?](https://123formazione.com/guide/chi-paga-corso-sicurezza-lavoratore-azienda)
- [Formazione sicurezza obbligatoria: chi deve farla e ogni quanto](https://123formazione.com/guide/formazione-sicurezza-obbligatoria-chi-deve-farla)
- [Come organizzare la formazione sicurezza dei dipendenti: guida pratica](https://123formazione.com/guide/come-organizzare-formazione-sicurezza-dipendenti)
- [Aula, videoconferenza o e-learning: quale modalità scegliere per la formazione sicurezza](https://123formazione.com/guide/aula-videoconferenza-elearning-quale-scegliere)

## Corsi correlati

- [Formazione Sicurezza Lavoratori — Rischio Basso](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/sicurezza-lavoratori-base)
- [Formazione Preposti](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/preposti)
- [Formazione RLS — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/rls)
- [RSPP/ASPP — Modulo A (Base)](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/rspp-modulo-a)

## Fonti

- [Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 37 c.12](https://www.normattiva.it)
- [CCNL e tempo di lavoro](https://www.lavoro.gov.it)
- [INAIL – Tutela e orari formativi](https://www.inail.it)

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