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Rischi specifici

Formazione obbligatoria per addetti al lavoro notturno e a turni

I lavoratori notturni hanno diritto a una formazione specifica sui rischi del turno notturno. Ecco cosa deve coprire, chi è tenuto a erogarla e come si integra con la formazione generale obbligatoria.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 21 giugno 2026 · Tempo di lettura 5 min

Categoria
Rischi specifici
Pubblicato
21 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
21 giugno 2026
Tempo di lettura
5 min (972 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
D.Lgs. 81/2008 – artt. 36-37 Informazione e formazione

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione

Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026

Gli obblighi formativi secondo il D.Lgs 81/08

Il D.Lgs 81/08 impone al datore di lavoro obblighi di informazione (art. 36) e di formazione (art. 37) verso tutti i lavoratori, con riferimento specifico ai rischi a cui sono esposti nella propria mansione. Per i lavoratori notturni e a turni, gli obblighi formativi si applicano ai rischi specifici del lavoro notturno: l'alterazione del ritmo circadiano, la stanchezza, l'aumento del rischio infortunistico nelle ore notturne, i rischi cardiovascolari e psicosociali a lungo termine.

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (sostituito dall'Accordo SR Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025) stabilisce la struttura e i contenuti minimi dei percorsi formativi per i lavoratori. La formazione si articola in una parte generale (comuni a tutti i lavoratori, 4 ore) e in una parte specifica sui rischi della mansione (da 4 a 12 ore in funzione del livello di rischio ATECO). Il lavoro notturno rientra nella parte specifica.

Il datore di lavoro che non eroga la formazione specifica ai lavoratori notturni è soggetto alle sanzioni dell'art. 55, comma 5, lett. c), del D.Lgs 81/08: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro. La sanzione si applica per ogni lavoratore non formato.

Contenuti della formazione specifica per il lavoro notturno

La formazione specifica per i lavoratori addetti al lavoro notturno e a turni deve coprire almeno i seguenti argomenti: definizione di lavoratore notturno e diritti associati (sorveglianza sanitaria, riposi, trasferimento al diurno in caso di inidoneità); effetti fisiologici del lavoro notturno sul ritmo circadiano, sul sonno e sulla vigilanza; rischi per la salute a lungo termine (cardiovascolari, metabolici, psicosociali); misure preventive adottate dall'azienda (organizzazione dei turni, illuminazione, pause, pasti); procedure di emergenza e comportamenti sicuri durante le ore notturne, quando i presidi organizzativi sono ridotti.

La formazione deve includere anche l'informazione sulle procedure di sorveglianza sanitaria: quando richiedere la visita al medico competente, come interpretare il giudizio di idoneità, a chi rivolgersi in caso di disturbi correlati al turno notturno. Queste informazioni, pur non richiedendo ore aggiuntive rispetto ai minimi di legge, devono essere esplicitamente incluse nel piano formativo e documentate.

Per i preposti e i dirigenti che gestiscono personale a turni notturni è opportuna una formazione aggiuntiva sui propri obblighi di sorveglianza e controllo nelle ore notturne, sulla gestione delle emergenze con organico ridotto e sul riconoscimento dei segnali di stanchezza eccessiva o disagio nei lavoratori.

Modalità di erogazione e aggiornamento

La formazione per i lavoratori notturni può essere erogata in aula, in videoconferenza sincrona (FAD sincrona) o in e-learning (FAD asincrona), nel rispetto delle condizioni previste dall'Accordo SR Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025. La FAD sincrona e quella asincrona devono soddisfare requisiti tecnici specifici: registro presenze digitale con log di accesso e disconnessione, verifica dell'apprendimento con domande a risposta multipla, idoneità della piattaforma tecnologica.

L'aggiornamento della formazione va effettuato con cadenza quinquennale: entro cinque anni dalla formazione iniziale (o dall'ultimo aggiornamento) il lavoratore deve completare un corso di aggiornamento di almeno sei ore, che include i contenuti della parte specifica aggiornati in funzione dei mutamenti normativi e delle novità tecnico-scientifiche. La mancata effettuazione dell'aggiornamento equivale, sotto il profilo sanzionatorio, alla mancata formazione.

Con 123Formazione le aziende possono erogare la formazione obbligatoria per i lavoratori notturni — formazione generale, formazione specifica per livello di rischio ATECO e aggiornamento quinquennale — in aula, in videoconferenza o in e-learning, con attestati nominativi validi su tutto il territorio nazionale.

Informazione specifica ai sensi dell'art. 36 D.Lgs 81/08

Oltre alla formazione (art. 37), il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori notturni le informazioni previste dall'art. 36 del D.Lgs 81/08: rischi specifici, misure di prevenzione e protezione adottate, procedure di pronto soccorso e antincendio, nominativi delle figure della prevenzione (RSPP, medico competente, RLS) e loro compiti. L'informazione può essere fornita attraverso documento scritto consegnato al lavoratore, affiancamento iniziale o riunione specifica.

Per il lavoro notturno l'informazione deve includere anche i diritti specifici previsti dal D.Lgs 66/2003: il diritto alla sorveglianza sanitaria, il diritto al trasferimento al turno diurno in caso di inidoneità accertata e le procedure per esercitarlo, e i divieti assoluti (lavoro notturno in gravidanza). Questa informazione non è sostitutiva della formazione, ma la integra sul piano dei diritti e delle tutele.

Domande frequenti sulla formazione per il lavoro notturno

La formazione per i lavoratori notturni è aggiuntiva rispetto a quella generale? Sì. La formazione generale (4 ore, uguale per tutti i lavoratori) non copre i rischi specifici del lavoro notturno: questi devono essere trattati nella parte specifica, che va integrata con i contenuti pertinenti. Un corso generico sul rischio basso non è sufficiente per un lavoratore notturno.

Un lavoratore che era già stato formato e poi viene spostato al turno notturno deve essere nuovamente formato? Sì, il cambio di mansione o di turno che comporta nuovi rischi (come il rischio specifico del lavoro notturno) obbliga il datore di lavoro a erogare la formazione sui nuovi rischi prima dell'adibizione, come previsto dall'art. 37, comma 4, del D.Lgs 81/08.

L'attestato rilasciato da un ente di formazione è valido anche per un altro datore di lavoro? Sì, la formazione obbligatoria erogata in conformità agli Accordi Stato-Regioni è valida su tutto il territorio nazionale e riconosciuta da tutti i datori di lavoro. Non è necessario ripetere la formazione generale già effettuata; può essere necessario integrare la formazione specifica se la nuova mansione comporta rischi diversi.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

Fonti

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