- Categoria
- Rischi specifici
- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 5 min (953 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 – Orario di lavoro · D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico Sicurezza sul lavoro
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
Il quadro normativo: D.Lgs 66/2003 e D.Lgs 81/08
Il lavoro notturno in Italia è disciplinato principalmente dal D.Lgs 8 aprile 2003 n. 66, attuativo delle direttive europee sull'orario di lavoro. Tale decreto ha abrogato e sostituito la legge 903/1977, introducendo definizioni precise e limiti inderogabili che si applicano a tutti i lavoratori subordinati, salvo le esclusioni espressamente previste dall'art. 2.
Il D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza) integra questa disciplina sul versante prevenzionistico: l'art. 36 impone l'informazione specifica sui rischi del lavoro notturno, mentre il Titolo XI richiama l'obbligo di valutare e gestire i rischi connessi ai ritmi biologici alterati. Il binomio tra D.Lgs 66/2003 e D.Lgs 81/08 costituisce il quadro di riferimento completo per il datore di lavoro che organizza turni notturni.
Va precisato che la contrattazione collettiva può intervenire su molti aspetti del lavoro notturno — ad esempio ampliando le deroghe ai limiti orari o migliorando le indennità — ma non può derogare in peius ai diritti minimi fissati dalla legge o dalle direttive europee recepite.
Che cos'è il «periodo notturno» e chi è il «lavoratore notturno»
L'art. 1, comma 2, lett. d) del D.Lgs 66/2003 definisce «periodo notturno» un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. La legge non impone un intervallo fisso (per esempio 22:00–06:00): l'accordo collettivo o, in mancanza, il datore di lavoro può collocare le sette ore nell'arco temporale più adatto al ciclo produttivo, purché includa sempre la fascia 00:00–05:00.
Il «lavoratore notturno», ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e), è colui che svolge durante il periodo notturno almeno tre ore del proprio orario di lavoro giornaliero normale per un numero minimo di giorni all'anno fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, per almeno ottanta giorni lavorativi all'anno. Chi supera questa soglia acquisisce la qualifica e le tutele specifiche; chi vi lavora solo occasionalmente non è «lavoratore notturno» in senso tecnico, pur restando soggetto alle norme generali sull'orario di lavoro.
La distinzione è rilevante perché la qualifica di lavoratore notturno attiva un insieme di obblighi aggiuntivi: sorveglianza sanitaria preventiva e periodica, limitazioni massime dell'orario, comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro e diritto a particolari forme di riposo compensativo.
I limiti orari: 8 ore nel periodo notturno
L'art. 13 del D.Lgs 66/2003 stabilisce che i lavoratori notturni non possono lavorare più di otto ore nell'arco delle ventiquattro ore, calcolate come media su un periodo non superiore a quattro mesi (estendibile dai contratti collettivi fino a sei o dodici mesi in presenza di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro).
Per i lavoratori adibiti a lavorazioni particolarmente gravose o a rischio il limite scende e non è derogabile: il lavoro effettivo nel periodo notturno non può superare le otto ore nelle singole ventiquattro ore, senza possibilità di calcolo per media. L'allegato D.Lgs 66/2003 rimanda alla contrattazione collettiva per identificare le lavorazioni gravose specifiche del settore.
La violazione del limite delle otto ore notturne è sanzionata dall'art. 18-bis del D.Lgs 66/2003 con l'ammenda da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ogni periodo di ventiquattro ore interessato; in caso di recidiva può scattare l'arresto da due a quattro mesi. Il datore di lavoro deve conservare la documentazione degli orari per consentire i controlli ispettivi.
Categorie escluse e divieti assoluti
Il D.Lgs 66/2003 esclude dal lavoro notturno alcune categorie a tutela rafforzata. L'art. 11 vieta in modo assoluto il lavoro notturno alle lavoratrici in gravidanza, accertata e notificata al datore, e fino al compimento del primo anno di vita del bambino; il divieto si estende durante il periodo in cui la lavoratrice allatta. Analoghe tutele riguardano il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio di età inferiore a tre anni.
Anche i minori sono esclusi dal lavoro notturno dalla normativa speciale (L. 977/1967 e successive modifiche). Alcune categorie di lavoratori — ad esempio chi assiste un familiare disabile certificato ai sensi della L. 104/1992 — hanno diritto a essere esentati dal lavoro notturno su richiesta. L'accettazione della qualifica di lavoratore notturno è comunque volontaria per chi non vi rientra per contratto o per mansione.
Domande frequenti sul lavoro notturno
Quante notti all'anno si deve lavorare per essere considerati «lavoratori notturni»? In assenza di contratto collettivo che fissi un numero diverso, la soglia legale è di ottanta giorni lavorativi in cui si svolgono almeno tre ore durante il periodo notturno. Superata questa soglia scattano tutti gli obblighi del D.Lgs 66/2003.
Un lavoratore può rifiutare il turno notturno? Il lavoratore appartenenente a una categoria protetta (genitore unico, assistente di disabile L. 104/1992) ha il diritto di non essere adibito al lavoro notturno. Per gli altri lavoratori il rifiuto non giustificato può configurare inadempimento contrattuale, salvo diversa previsione del CCNL applicabile.
Il limite delle otto ore si calcola sul singolo turno o in media? Si calcola come media su un periodo di riferimento non superiore a quattro mesi (ampliabile dalla contrattazione collettiva fino a sei o dodici mesi). Tuttavia per i lavoratori adibiti a mansioni gravose il limite vale per ogni singolo periodo di ventiquattro ore, senza possibilità di media.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 – Orario di lavoro (normattiva.it)
- D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico Sicurezza sul lavoro (normattiva.it)
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