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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
Per il datore di lavoro

DPI e postazione di lavoro in smart working: dotazioni minime e responsabilità

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza anche nel lavoro agile. Ecco quali dotazioni deve fornire, come deve essere configurata la postazione domestica e quali obblighi ricadono sul lavoratore.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 21 giugno 2026 · Tempo di lettura 6 min

Categoria
Per il datore di lavoro
Pubblicato
21 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
21 giugno 2026
Tempo di lettura
6 min (1186 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
D.Lgs. 81/2008 – Allegato XXXIV Requisiti minimi VDT · INAIL – Documento tecnico telelavoro e lavoro agile

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione

Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026

Le attrezzature di lavoro nel lavoro agile

L'art. 18, comma 2, della L. 81/2017 prevede che il datore di lavoro fornisca al lavoratore agile gli strumenti di lavoro necessari per lo svolgimento della prestazione. La scelta se fornire attrezzatura aziendale (laptop, cuffie, monitor esterno, tastiera, mouse ergonomici) o se consentire l'uso di attrezzature proprie del lavoratore (BYOD — Bring Your Own Device) è rimessa all'accordo individuale, ma in entrambi i casi il datore rimane responsabile della sicurezza delle attrezzature di lavoro.

Per le attrezzature fornite dal datore, quest'ultimo deve garantire la conformità alle norme tecniche e la corretta manutenzione. Per le attrezzature proprie del lavoratore, il datore deve specificare nell'accordo e nell'informativa i requisiti minimi di sicurezza (ad esempio: adattatori e ciabatte a norma CEI, computer dotato di alimentatore a norma, monitor di dimensioni e luminosità adeguate) e il lavoratore è tenuto a rispettarli.

Il Titolo III del D.Lgs 81/08 (Uso delle attrezzature di lavoro) e il Titolo VII (Attrezzature munite di videoterminali) si applicano anche al lavoro agile: i requisiti ergonomici del posto di lavoro ai videoterminali (art. 174 e Allegato XXXIV D.Lgs 81/08) valgono indipendentemente dal luogo in cui il lavoratore opera. Il datore deve garantire — nella misura in cui gli è possibile attraverso informativa e accordo — che la postazione domestica rispetti questi requisiti.

I requisiti minimi della postazione domestica

In assenza di un sopralluogo preventivo nell'abitazione, il datore di lavoro definisce i requisiti minimi della postazione domestica nell'informativa e nell'accordo individuale. I criteri ergonomici derivano dall'Allegato XXXIV del D.Lgs 81/08 e dalle linee guida INAIL sul telelavoro e il lavoro agile. I requisiti essenziali comprendono: scrivania di dimensioni adeguate, sedia regolabile in altezza con supporto lombare, schermo posizionato a distanza adeguata dagli occhi (50-70 cm) e ad altezza adeguata (il bordo superiore dello schermo circa all'altezza degli occhi), tastiera e mouse separati dallo schermo se si usa un laptop.

Sul versante dell'ambiente, la postazione deve essere collocata in un locale con illuminazione naturale o artificiale adeguata, senza riflessi sullo schermo, con temperatura ragionevole e privo di fonti di disturbo acustico che rendano difficoltosa la concentrazione. La postazione deve essere raggiungibile in sicurezza (assenza di ostacoli, pavimenti non scivolosi) e deve avere un impianto elettrico a norma con sufficienti prese per le attrezzature di lavoro.

Il lavoratore ha l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e di allestire la propria postazione domestica in modo conforme ai criteri comunicati dal datore. Se il lavoratore non può soddisfare i requisiti minimi nell'abitazione principale (per mancanza di spazio, problemi tecnici o altri motivi), deve comunicarlo tempestivamente al datore, che valuta soluzioni alternative (coworking, postazioni in sede, postazioni satelliti).

I DPI nel lavoro agile: quando sono necessari

Nel lavoro agile «tipico» (attività di ufficio svolta da postazione domestica con videoterminale) i DPI specifici sono generalmente non necessari, perché i rischi fisici presenti nell'ambiente domestico non richiedono protezioni individuali particolari. Fanno eccezione eventuali lavoratori agili che svolgono attività con rischi specifici (ad esempio un tecnico informatico che lavora in smart working ma si reca periodicamente sui siti dei clienti): in quel caso i DPI per le attività fuori sede devono essere forniti e il loro uso deve essere disciplinato dall'accordo e dall'informativa.

Un caso particolare riguarda i filtri per lo schermo e le lenti con filtro anti-luce blu: queste dotazioni non sono classificate come DPI ai sensi del D.Lgs 81/08, ma rientrano tra le misure ergonomiche complementari che il datore può fornire in presenza di disturbi visivi riferiti dai lavoratori. Il medico competente può indicarle nel protocollo sanitario per i videoterminalisti, anche per i lavoratori agili.

Per i lavoratori agili che si spostano tra diverse sedi o svolgono attività in luoghi diversi dall'abitazione (spazi di coworking, sedi di clienti, strutture pubbliche), i DPI necessari per le attività svolte in quei luoghi devono essere forniti dal datore e il loro uso deve essere specificato nell'accordo individuale. La scelta di dove lavorare in modalità agile non riduce l'obbligo del datore di garantire la sicurezza in tutti i luoghi di svolgimento della prestazione.

La responsabilità del lavoratore nella postazione agile

Nel lavoro agile la responsabilità per la sicurezza è condivisa tra datore e lavoratore in modo diverso rispetto al lavoro in sede. Il datore fornisce le attrezzature, stabilisce i criteri di sicurezza, eroga la formazione e consegna l'informativa; il lavoratore è tenuto a rispettare queste indicazioni e ad allestire la propria postazione in modo conforme. Se il lavoratore ignora i criteri di postazione forniti dal datore e subisce un infortunio derivante da una postazione non conforme, questo comportamento può rilevare ai fini della valutazione della responsabilità.

Il lavoratore agile ha inoltre l'obbligo di segnalare tempestivamente al datore di lavoro eventuali difficoltà nell'allestire una postazione conforme ai requisiti, situazioni di pericolo nell'ambiente in cui opera e infortuni o quasi-infortuni avvenuti durante la prestazione agile. La tempestività della segnalazione è importante sia per consentire al datore di intervenire, sia ai fini della tutela assicurativa INAIL che richiede denuncia entro due giorni dall'infortunio.

Con 123Formazione le aziende possono formare i lavoratori agili su come configurare correttamente la postazione domestica, come gestire i rischi specifici del lavoro agile e come adempiere agli obblighi di segnalazione. La formazione specifica per i videoterminalisti è disponibile in modalità e-learning, particolarmente adatta per chi lavora prevalentemente da remoto.

Domande frequenti su DPI e postazione in smart working

Il datore di lavoro deve rimborsare le spese per acquistare una sedia ergonomica per il lavoro agile? La legge non prevede un obbligo specifico di rimborso per le attrezzature domestiche del lavoratore. Tuttavia se il datore definisce criteri di postazione che richiedono attrezzature specifiche (sedia ergonomica, monitor aggiuntivo), è buona prassi concordare nell'accordo individuale come vengono sostenute queste spese. Molti CCNL e accordi aziendali prevedono un contributo per le spese di allestimento della postazione agile.

Il lavoratore può usare il proprio computer personale per lo smart working? Sì, se il datore lo consente nell'accordo individuale (BYOD). In tal caso il datore deve specificare i requisiti minimi di sicurezza del dispositivo (sistema operativo aggiornato, antivirus attivo, cifratura dei dati aziendali) e il lavoratore è tenuto a rispettarli. Il datore rimane responsabile della sicurezza dei dati aziendali trattati sul dispositivo personale.

Se un lavoratore subisce un infortunio per una caduta in casa durante l'orario di lavoro agile, è coperto dall'INAIL? Dipende dalle circostanze: se la caduta avviene in occasione e connessione con lo svolgimento della prestazione lavorativa, l'infortunio è coperto. Se avviene durante un'interruzione non necessitata o in un'area non destinata al lavoro, il nesso con l'attività lavorativa è meno diretto. Per dettagli sugli orientamenti INAIL si rimanda alla guida specifica sull'infortunio in smart working.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

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