- Categoria
- Aggiornamenti e scadenze
- Pubblicato
- 15 gennaio 2026
- Ultimo aggiornamento
- 15 gennaio 2026
- Tempo di lettura
- 3 min (592 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 15 gennaio 2026
L’aggiornamento dei lavoratori: 6 ore ogni 5 anni
Tutti i lavoratori, indipendentemente dal livello di rischio dell’azienda, devono aggiornare la propria formazione sulla sicurezza. L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 prevede un aggiornamento di durata pari a 6 ore con cadenza quinquennale: ogni 5 anni, dunque, vanno svolte 6 ore di aggiornamento.
A differenza della formazione iniziale, la cui durata varia in base al rischio (basso, medio o alto), l’aggiornamento ha una durata fissa di 6 ore per tutti. È un dato che genera confusione: la differenza di rischio incide sul corso base, non sul monte ore dell’aggiornamento.
Cosa si aggiorna: la parte specifica, non la generale
È il punto chiave, spesso frainteso. La formazione del lavoratore è composta da due parti: una formazione generale (4 ore) sui concetti di base della prevenzione e una formazione specifica legata ai rischi della mansione e del settore.
La formazione generale, secondo l’Accordo, è considerata un credito formativo permanente: non scade e non va ripetuta. È la formazione specifica a doversi mantenere attuale, perché legata a rischi, attrezzature e procedure che possono cambiare nel tempo. L’aggiornamento di 6 ore riguarda quindi i contenuti della parte specifica.
Questo non significa che durante l’aggiornamento non si possano richiamare anche principi generali: significa che il credito della formazione generale resta valido a vita e non deve essere riacquisito.
Da quando si contano i 5 anni
Il quinquennio decorre dalla data dell’ultima formazione valida: il completamento del corso base (formazione specifica) oppure il precedente aggiornamento. Tenere ordinati gli attestati, con data e ore ben leggibili, è il presupposto per calcolare correttamente la scadenza.
Un’avvertenza pratica: per i neoassunti la formazione va erogata prima o, dove la legge lo consente, contestualmente all’avvio della mansione, e non rientra nel concetto di aggiornamento. L’aggiornamento riguarda chi è già stato formato.
Non solo scadenza: quando va rifatta o integrata
L’aggiornamento quinquennale non è l’unico caso in cui serve nuova formazione. Il D.Lgs 81/08 prevede formazione (o integrazione) anche al verificarsi di eventi specifici: cambio di mansione, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose, oppure quando emergono nuovi rischi.
In questi casi non si tratta di “aspettare i 5 anni”: la formazione integrativa va erogata in occasione del cambiamento, perché il rischio è cambiato qui e ora. Confondere l’aggiornamento periodico con la formazione legata ai mutamenti è uno degli errori più comuni nelle aziende.
Conseguenze di un aggiornamento mancato
Un aggiornamento scaduto rende la formazione del lavoratore non più valida agli occhi di un organo di controllo, con effetti equiparabili a una formazione mai svolta. Le responsabilità ricadono sul datore di lavoro, tenuto a garantire che ogni lavoratore sia formato e aggiornato.
Nelle aziende con molti dipendenti, gestire manualmente le scadenze diventa rapidamente complicato. Una mappatura ordinata, con date e ore per ciascun lavoratore, è il modo più efficace per programmare gli aggiornamenti senza scoperture.
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Domande frequenti
Qual è la differenza tra formazione generale e specifica?
La formazione generale (4 ore) è comune a tutti i lavoratori e riguarda i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti, organi di vigilanza, controllo e assistenza. La formazione specifica riguarda invece i rischi concreti della mansione e del settore, in funzione del livello di rischio dell’azienda.
Quanto dura la formazione specifica dei lavoratori?
La durata della formazione specifica dipende dal livello di rischio dell’azienda secondo il codice ATECO: 4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio e 12 ore per rischio alto. Sommata alle 4 ore di formazione generale, la formazione complessiva è di 8, 12 o 16 ore.
Quale formazione scade e va aggiornata?
La formazione generale (4 ore) è considerata un credito formativo permanente e non va ripetuta. La formazione specifica è invece soggetta ad aggiornamento quinquennale obbligatorio di 6 ore, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
Quando deve essere svolta la formazione del lavoratore?
La formazione deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’attività, del trasferimento o cambiamento di mansione e dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose. L’art. 37 del D.Lgs 81/08 prevede che la formazione sia svolta durante l’orario di lavoro e senza oneri economici per i lavoratori.
La formazione generale può essere fatta in e-learning?
Sì. L’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 ammette espressamente l’erogazione in modalità e-learning della formazione generale dei lavoratori e della formazione specifica per le aziende a rischio basso, nel rispetto dei requisiti tecnici e organizzativi previsti. La formazione specifica per rischio medio e alto deve invece prevedere parti in aula o esercitazioni pratiche.
La formazione antincendio e primo soccorso sostituiscono quella di base?
No. I corsi per addetti antincendio e primo soccorso sono formazioni aggiuntive e specifiche per chi è designato a tali ruoli. Non sostituiscono la formazione generale e specifica obbligatoria per tutti i lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Formazione Lavoratori — Generale e Specifica · Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
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