- Protezione individuale
- Misure di protezione che tutelano il singolo lavoratore attraverso dispositivi indossati o utilizzati personalmente per ridurre l'esposizione al rischio.
La protezione individuale e quella attuata mediante dispositivi destinati a essere indossati o tenuti dal singolo lavoratore per proteggerlo contro uno o piu rischi suscettibili di minacciarne la salute o la sicurezza. A differenza della protezione collettiva, opera sul singolo e la sua efficacia dipende dal corretto utilizzo da parte di chi la indossa per l'intera durata dell'esposizione.
Lo strumento principale della protezione individuale e il dispositivo di protezione individuale (DPI), disciplinato dal Titolo III del D.Lgs. 81/08 e dal Regolamento UE 2016/425. I DPI sono ammessi quando i rischi non possono essere eliminati o ridotti a sufficienza con misure tecniche, organizzative o di protezione collettiva: rappresentano percio l'ultima linea di difesa nella gerarchia delle misure.
Il datore di lavoro che ricorre alla protezione individuale ha obblighi precisi: scegliere DPI adeguati ai rischi e compatibili tra loro, fornirli gratuitamente, mantenerli in efficienza, informare e formare i lavoratori sul loro uso e, per le categorie piu complesse, addestrarli concretamente. Il lavoratore, a sua volta, ha l'obbligo di utilizzarli correttamente e di segnalarne i difetti.
L'efficacia della protezione individuale e fortemente condizionata dal fattore umano: un DPI non indossato, indossato male o non manutenuto annulla la protezione attesa. Per questo la sola dotazione non basta e va accompagnata da formazione, vigilanza del preposto e una cultura della sicurezza che renda l'uso dei dispositivi un comportamento abituale e condiviso.
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