- Protezione collettiva
- Misure di protezione che tutelano contemporaneamente tutti i lavoratori esposti a un rischio, senza dipendere dal comportamento del singolo.
La protezione collettiva comprende tutte le misure tecniche che riducono le conseguenze di un rischio proteggendo simultaneamente tutti i lavoratori presenti nell'area, indipendentemente dal comportamento individuale di ciascuno. Esempi tipici sono i parapetti contro le cadute dall'alto, gli impianti di aspirazione localizzata, le barriere insonorizzanti, le reti di sicurezza e le protezioni delle parti mobili delle macchine.
Nella gerarchia delle misure stabilita dall'art. 15 del D.Lgs. 81/08, la protezione collettiva ha priorita su quella individuale. La ragione e di efficacia: una misura collettiva, una volta installata correttamente, tutela in modo permanente e automatico tutti gli esposti, mentre un dispositivo individuale protegge solo chi lo indossa, in modo corretto e per tutto il tempo dell'esposizione.
I dispositivi di protezione collettiva (DPC) devono essere progettati, installati e mantenuti in efficienza secondo le regole della buona tecnica e, ove applicabile, devono rispondere a norme tecniche armonizzate. La loro manutenzione e altrettanto importante della loro installazione: un parapetto danneggiato o un impianto di aspirazione non funzionante perde la capacita protettiva e puo indurre un falso senso di sicurezza.
Il ricorso ai dispositivi di protezione individuale e ammesso solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con misure di protezione collettiva o con metodi di organizzazione del lavoro. Per questo il datore di lavoro deve sempre dimostrare di aver privilegiato le soluzioni collettive prima di assegnare i DPI ai singoli lavoratori.
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