- Costi della sicurezza
- Oneri necessari per attuare le misure di sicurezza negli appalti, quantificati a parte e non assoggettabili al ribasso d'asta.
I costi della sicurezza sono gli importi destinati ad attuare le misure di prevenzione e protezione necessarie nell'esecuzione di un appalto. La loro caratteristica fondamentale e di essere stimati separatamente dall'importo dei lavori e di non poter essere oggetto di ribasso da parte dell'impresa offerente: si tratta di una garanzia affinche la concorrenza sui prezzi non avvenga a scapito della tutela dei lavoratori.
Occorre distinguere due categorie. I costi della sicurezza contrattuali derivano dalla stima del coordinatore nel PSC, per i cantieri, o dal committente nel DUVRI, per gli appalti civili: riguardano le misure per eliminare i rischi interferenziali. Gli oneri della sicurezza aziendali, invece, sono quelli propri di ciascuna impresa per la conduzione sicura della propria attivita e sono compresi nel prezzo offerto, pur dovendo essere indicati.
Nei cantieri, l'allegato XV del D.Lgs. 81/08 elenca le voci da computare: apprestamenti come ponteggi e recinzioni, misure di coordinamento, mezzi di protezione collettiva, procedure contenute nel PSC, interventi per la gestione delle emergenze. La stima deve essere analitica e congrua rispetto all'entita e alle caratteristiche dei lavori, non un valore forfettario.
L'esclusione dal ribasso dei costi della sicurezza ha un valore sostanziale: stazioni appaltanti e committenti devono verificarne la corretta quantificazione, mentre offerte che azzerino o comprimano irragionevolmente tali costi vanno considerate anomale. Una stima inadeguata si traduce, in fase esecutiva, in misure di sicurezza insufficienti e in un aumento concreto del rischio.
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