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Consulenti del Lavoro — Somministrazione

Contratti di somministrazione e sicurezza sul lavoro: adempimenti per il Consulente del Lavoro

Il contratto di somministrazione (D.Lgs 276/2003 artt. 35-38) genera una ripartizione degli obblighi di sicurezza tra Agenzia del Lavoro e azienda utilizzatrice che il Consulente del Lavoro deve presidiare con precisione. Questa guida analizza ogni adempimento: DUVRI, comunicazione rischi, sorveglianza sanitaria, DPI e tracciamento documentale.

1. Chi è responsabile della sicurezza nel contratto di somministrazione

Il contratto di somministrazione di lavoro crea un rapporto trilaterale — agenzia del lavoro (somministratore), azienda utilizzatrice e lavoratore — in cui gli obblighi di sicurezza si ripartiscono per legge tra i due datori di lavoro contitolari:

  • Somministratore (agenzia del lavoro): risponde degli adempimenti di sicurezza connessi alla propria qualità di datore di lavoro formale. In base all'art. 35, co. 4, D.Lgs 276/2003, eroga la formazione generale (4 ore) e l'addestramento sui DPI generali prima dell'invio in missione.
  • Utilizzatore: assume gli obblighi di datore di lavoro nei confronti del somministrato per tutto ciò che riguarda la specifica mansione svolta nei propri ambienti. Eroga la formazione specifica (4/8/12 ore secondo il livello di rischio ATECO) e gli addestramenti su attrezzature e DPI specifici ex artt. 73 e 77 D.Lgs 81/08.

L'art. 3, co. 5, D.Lgs 81/08 ribadisce la responsabilità solidale in caso di inadempimento: il Consulente del Lavoro che segue l'azienda utilizzatrice deve verificare che la propria cliente disponga di evidenza scritta dell'avvenuta formazione generale erogata dall'agenzia, prima di consentire l'utilizzo del lavoratore.

VoceSomministratore (agenzia)Utilizzatore (azienda cliente)Riferimento normativo
Formazione generale (4h)A carico del somministratoreArt. 35, co. 4, D.Lgs 276/2003 + Art. 3, co. 5, D.Lgs 81/08
Formazione specifica (4/8/12h)A carico dell’utilizzatoreArt. 37 D.Lgs 81/08 + Accordo SR Rep. 78/CSR 17/04/2025
Addestramento DPI generaliA carico del somministratoreArt. 77 D.Lgs 81/08
Addestramento DPI specifici mansioneA carico dell’utilizzatoreArt. 77, co. 5, D.Lgs 81/08
Addestramento attrezzatureA carico dell’utilizzatoreArt. 73 D.Lgs 81/08
Sorveglianza sanitariaNomina MC (se contratto aperto)Visita per mansione specifica e registro visiteArt. 41 D.Lgs 81/08
Comunicazione rischi specificiObbligo informativa all’agenzia prima dell’invioArt. 35, co. 4, D.Lgs 276/2003
DUVRI (interferenze)A carico dell’utilizzatore quando sussistono interferenzeArt. 26 D.Lgs 81/08
Fornitura DPI specifici mansioneA carico dell’utilizzatoreArt. 77, co. 1, D.Lgs 81/08
Responsabilità solidale in caso di infortunioSolidale per la parte di propria competenzaSolidale per la parte di propria competenzaArt. 35 D.Lgs 81/2015

La responsabilità solidale ex art. 35 D.Lgs 81/2015 opera indipendentemente dalla ripartizione contrattuale degli obblighi: entrambi i soggetti rispondono in caso di infortunio se l'inadempimento è attribuibile alla propria sfera.

2. Il DUVRI nella somministrazione

L'art. 26 D.Lgs 81/08 impone al datore di lavoro committente la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) quando affida lavori, servizi o forniture a imprese esterne o a lavoratori autonomi operanti all'interno della propria azienda.

Il DUVRI è obbligatorio nel contratto di somministrazione?

La risposta dipende dalla natura dell'attività svolta dal somministrato:

  • Somministrazione pura (manodopera): il lavoratore somministrato è inserito nell'organizzazione dell'utilizzatore e opera sotto la sua direzione e controllo. In questo caso non si configura un'interferenza in senso tecnico e il DUVRI non è generalmente dovuto, ma l'utilizzatore deve comunque comunicare i rischi al somministratore ai sensi dell'art. 35, co. 4, D.Lgs 276/2003.
  • Compresenza di lavoratori di più soggetti: se il somministrato opera in ambienti condivisi con lavoratori di altri appaltatori o con personale dell'utilizzatore in attività che generano interferenze, il DUVRI diventa obbligatorio.
  • Attività nei settori edile, estrattivo, portuale: si applica il regime del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ex Titolo IV D.Lgs 81/08 in luogo del DUVRI.

Costi della sicurezza nei contratti di somministrazione

Quando il DUVRI è redatto, i costi della sicurezza devono essere indicati in maniera esplicita nel contratto di somministrazione e non sono soggetti a ribasso. Il Consulente del Lavoro che assiste l'utilizzatore nella predisposizione del contratto deve verificare che la clausola sui costi della sicurezza sia presente e congrua rispetto alle misure previste nel DUVRI (art. 26, co. 5, D.Lgs 81/08).

Coordinamento con il RSPP dell'utilizzatore

Il RSPP dell'azienda utilizzatrice è il soggetto deputato a:

  • redigere o aggiornare il DUVRI integrando i rischi introdotti dal lavoratore somministrato;
  • fornire alla direzione (e quindi al CDL) la scheda dei rischi specifici da trasmettere all'agenzia prima dell'invio;
  • verificare la coerenza tra il DVR dell'utilizzatore e i contenuti della formazione specifica erogata al somministrato.

Il Consulente del Lavoro svolge un ruolo di raccordo: deve sollecitare l'aggiornamento del DUVRI ogni volta che avviene un nuovo ingresso di somministrati e conservarne copia nel fascicolo del cliente.

3. Comunicazione dei rischi all'agenzia

L'art. 35, co. 4, D.Lgs 276/2003 pone in capo all'utilizzatore l'obbligo di comunicare all'agenzia del lavoro, prima che il lavoratore somministrato prenda servizio, i rischi specifici a cui sarà esposto nello svolgimento della mansione assegnata. Questa comunicazione è la base su cui l'agenzia calibra l'addestramento iniziale e su cui si fonderà la futura attribuzione di responsabilità in caso di infortunio.

Contenuto della scheda rischi

Non esiste un modello ministeriale standard: il Consulente del Lavoro può predisporre una scheda strutturata che includa almeno:

  1. Denominazione della mansione e del reparto.
  2. Descrizione sintetica dei rischi presenti (meccanici, chimici, biologici, fisici, ergonomici, da stress lavoro-correlato).
  3. DPI richiesti, con indicazione della categoria (I, II, III) e degli standard EN applicabili.
  4. Attrezzature utilizzate e abilitazioni/patentini eventualmente richiesti (carrelli elevatori, PLE, ecc.).
  5. Esito degli accertamenti sanitari necessari per la mansione (sorveglianza sanitaria attiva, rischi specifici oggetto di visita preventiva).
  6. Nominativi di RSPP, medico competente e RLS dell'utilizzatore.

La scheda va firmata dal datore di lavoro dell'utilizzatore (o da un suo delegato), trasmessa all'agenzia in forma scritta prima dell'inizio della missione e conservata agli atti del cliente per almeno 10 anni.

4. Sorveglianza sanitaria per i lavoratori somministrati

La sorveglianza sanitaria ex art. 41 D.Lgs 81/08 si applica ai lavoratori somministrati ogni qualvolta il DVR dell'utilizzatore preveda accertamenti sanitari per la mansione cui il lavoratore viene adibito. Il sistema di ripartizione funziona come segue.

Chi nomina il medico competente?

La nomina del medico competente può ricadere in capo a entrambi i soggetti, a seconda del tipo di missione:

  • Utilizzatore: nomina il medico competente per le visite preventive e periodiche relative alla mansione specifica. È il soggetto che conosce i rischi del posto di lavoro e che deve includere il somministrato nel protocollo sanitario già vigente per i propri dipendenti con mansione analoga.
  • Somministratore (agenzia): in alcune organizzazioni strutturate, il somministratore mantiene un proprio medico competente per le visite generali o per missioni a breve durata con rischi omogenei. In questo caso la visita svolta dall'agenzia deve essere pertinente ai rischi specifici della missione comunicati dall'utilizzatore.

Nella prassi prevalente, l'obbligo della visita preventiva per mansione specifica ricade sull'utilizzatore, che ne risponde direttamente ai sensi dell'art. 41, co. 1, D.Lgs 81/08.

Giudizio di idoneità alla mansione specifica

Prima di adibire il somministrato alla mansione, l'utilizzatore deve disporre del giudizio di idoneità emesso dal medico competente ai sensi dell'art. 41, co. 6, D.Lgs 81/08. Il giudizio può essere:

  • idoneità piena;
  • idoneità con prescrizioni o limitazioni (da integrare nel contratto di somministrazione e comunicare all'agenzia);
  • inidoneità temporanea o permanente (comporta l'impossibilità di adibire il lavoratore alla specifica mansione).

Registro delle visite e conservazione

Il medico competente dell'utilizzatore inserisce il lavoratore somministrato nella cartella sanitaria e di rischio prevista dall'art. 25, co. 1, lett. c), D.Lgs 81/08. Al termine della missione, copia della cartella è custodita presso l'utilizzatore per almeno 10 anni e messa a disposizione del lavoratore su richiesta. Il CDL che gestisce il cliente-utilizzatore deve verificare periodicamente che il registro delle visite sia aggiornato con i giudizi di idoneità di tutti i somministrati attivi.

5. DPI e attrezzature per il lavoratore somministrato

L'obbligo di fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati ai rischi della mansione specifica spetta all'azienda utilizzatrice, ai sensi dell'art. 77, co. 1, D.Lgs 81/08. Il principio si applica pienamente al lavoratore somministrato: la sola circostanza che il contratto di lavoro formale sia in capo all'agenzia non trasferisce all'agenzia l'obbligo relativo ai DPI specifici per la mansione.

Ripartizione dell'obbligo di fornitura DPI

Agenzia del lavoro (somministratore)

  • DPI generali (es. scarpe antinfortunistiche base, indumenti ad alta visibilità standard) eventualmente consegnati prima dell'invio in missione.
  • Addestramento all'uso dei DPI generali prima dell'invio.

Azienda utilizzatrice

  • DPI specifici per la mansione (es. maschere per agenti chimici, otoprotettori per ambienti rumorosi, guanti antitaglio per specifiche lavorazioni).
  • Formazione e addestramento specifico all'uso dei DPI di propria competenza, con verbale dedicato (art. 77, co. 5, D.Lgs 81/08).
  • Verifica della conformità dei DPI agli standard EN pertinenti e aggiornamento in caso di variazione del profilo di rischio.

Addestramento e attrezzature di lavoro

L'art. 73 D.Lgs 81/08 impone all'utilizzatore di assicurare che il lavoratore somministrato riceva, prima di utilizzare qualsiasi attrezzatura di lavoro, un'istruzione specifica accompagnata, se necessario, da addestramento pratico. Per attrezzature che richiedono abilitazioni (allegato VIII D.Lgs 81/08: gru, carrelli elevatori, PLE, escavatori, ecc.) l'azienda utilizzatrice è tenuta a verificare che il somministrato sia in possesso del patentino o del certificato di abilitazione valido prima dell'utilizzo: non è sufficiente la dichiarazione dell'agenzia.

Il Consulente del Lavoro deve consigliare al cliente-utilizzatore di predisporre un registro degli addestramenti separato per i lavoratori somministrati, distinto da quello dei dipendenti diretti, in modo da poter dimostrare agli ispettori INL l'assolvimento degli obblighi ex art. 73 per ciascuna categoria di attrezzatura.

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