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Pillar — Consulenti del Lavoro

Onboarding neoassunti: la formazione SSL entro 60 giorni

L’art. 37 c.2 D.Lgs 81/08 impone di completare la formazione generale e specifica del lavoratore entro 60 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro. Per il Consulente del Lavoro è il momento più delicato dell’intero ciclo SSL del cliente: questa guida riassume gli adempimenti per ciascuna tipologia contrattuale, una checklist di audit a 22 punti e un calcolatore della deadline.

Calcolatore deadline 60 giorni

Inserisci la data di assunzione: il tool restituisce il termine massimo entro cui la formazione generale e specifica deve essere completata, evidenziando i giorni residui.

Deadline formazione neoassunto (60 giorni): 19 agosto 2026

60 giorni rimanenti per completare formazione generale (4h) + specifica (4/8/12h secondo il livello di rischio ATECO).

Riferimento: art. 37 c.2 D.Lgs 81/08; Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025. Il termine di 60 giorni si interpreta come limite massimo: la regola generale prevede la formazione anteriore o contestuale all’avvio della mansione.

Adempimenti formativi per tipologia contrattuale

Il D.Lgs 81/08 si applica a tutti i rapporti di lavoro, ma chi forma, con quali tempistiche e quali moduli specifici cambia in base alla tipologia contrattuale. La tabella riassume gli adempimenti tipici per ciascun caso.

ContrattoRiferimento normativoChi formaTempisticheModuliSanzioni
Tempo indeterminatoArt. 37 c.1 e c.2 D.Lgs 81/08Datore di lavoro utilizzatoreAnteriore o contestuale all’avvio mansione; comunque entro 60 giorni dall’assunzione.Generale 4h + specifica 4/8/12h (rischio basso/medio/alto) + addestramento DPI e attrezzature pertinenti.Art. 55 c.5 lett. c) — arresto 2-4 mesi o ammenda da circa 1.842 a 7.371 €, per ciascun lavoratore non formato.
Tempo determinatoArt. 37 D.Lgs 81/08 + D.Lgs 81/2015 capo IIIDatore di lavoro utilizzatoreStessi obblighi del tempo indeterminato. Se la durata del contratto è inferiore a 60 giorni, la formazione va anticipata e completata in fase di avvio.Generale 4h + specifica 4/8/12h. Riconoscimento crediti formativi pregressi (art. 37 c.14-bis) se il modulo generale è già stato svolto presso altro datore.Identiche al tempo indeterminato; in caso di contratti brevi, la mancata formazione è rilevata in via prevalente.
Apprendistato (I, II, III livello)D.Lgs 15 giugno 2015 n. 81 artt. 41-47Datore di lavoro per la formazione SSL; per la formazione professionalizzante l’art. 44 prevede il piano formativo individuale.Formazione SSL: stessi termini dell’art. 37 c.2 (entro 60 giorni). Formazione professionalizzante: secondo PFI e regolamentazione regionale.Generale + specifica come da rischio ATECO; integrazione con il piano formativo individuale concordato con l’ente formativo.Art. 55 D.Lgs 81/08 per la quota SSL; per la quota professionalizzante sanzioni amministrative ex art. 47 D.Lgs 81/2015.
Stage / tirocinio extracurriculareDM 142/1998, L. 92/2012, Linee guida Conferenza Stato-Regioni 25/05/2017Soggetto ospitante (equiparato a datore di lavoro ai fini SSL ex art. 2 c.1 lett. a D.Lgs 81/08, se il tirocinio prevede indennità).Prima dell’avvio del tirocinio. La formazione SSL è prerequisito di accesso ai locali aziendali.Generale 4h + specifica 4/8/12h secondo il rischio del soggetto ospitante. Visita medica preventiva quando i rischi la richiedono.Art. 55 D.Lgs 81/08 a carico del soggetto ospitante; sanzioni regionali aggiuntive per violazione delle Linee guida.
Tirocinio curriculareArt. 18 L. 196/1997, DM 142/1998, regolamentazione di AteneoSoggetto ospitante per la formazione SSL specifica; soggetto promotore (università/scuola) tipicamente per la generale.Prima dell’ingresso in azienda. Convenzione tripartita Ateneo-azienda-tirocinante.Generale 4h (spesso erogata dall’Ateneo) + specifica 4/8/12h erogata dal soggetto ospitante.Art. 55 D.Lgs 81/08 in capo al soggetto ospitante per le carenze formative specifiche.
Somministrato (interinale)D.Lgs 81/2015 artt. 30-40 (somministrazione) + D.Lgs 81/08 art. 3 c.5Agenzia somministratrice (formazione generale 4h e addestramento DPI generali) + impresa utilizzatrice (formazione specifica e addestramento attrezzature ex art. 73).Generale: prima dell’invio in missione. Specifica: prima dell’adibizione alla mansione presso l’utilizzatore.Generale 4h + specifica 4/8/12h. Doppia documentazione tracciata: registro somministratore + registro utilizzatore.Art. 55 D.Lgs 81/08 per il soggetto inadempiente; in caso di infortunio, responsabilità solidale ex art. 35 D.Lgs 81/2015.
Tirocinio professionalizzante (praticantato)Ordinamenti professionali (es. DPR 137/2012) + D.Lgs 81/08 art. 2 c.1 lett. aDominus / studio professionale di accoglienza, equiparato a datore se è prevista indennità o si svolge attività di natura lavorativa.Prima dell’avvio del periodo di pratica. Rischio tipicamente basso (uffici).Generale 4h + specifica 4h (rischio basso uffici); aggiornamenti quinquennali in caso di prosecuzione del rapporto.Art. 55 D.Lgs 81/08; possibili rilievi degli Ordini in sede di vigilanza interna.

Importi sanzionatori soggetti a rivalutazione quinquennale ex art. 306 c. 4-bis D.Lgs 81/08; verifica i valori vigenti per il periodo di riferimento.

Checklist 22 punti per l’audit neoassunto

Da utilizzare in fase di onboarding del lavoratore (o per audit successivo): copre adempimenti SSL, sorveglianza sanitaria, comunicazioni amministrative e tracciamento documentale.

  1. 1

    Comunicazione UniLav inviata (modello UniLav obbligatorio entro le 24h precedenti).

    DM 30/10/2007

  2. 2

    Registrazione lavoratore nel libro unico del lavoro (LUL).

    L. 133/2008 art. 39

  3. 3

    Dichiarazione preventiva di impiego al datore-utilizzatore (se distinto).

    D.Lgs 81/2015

  4. 4

    Formazione generale 4h erogata e tracciata (anteriore o contestuale).

    Art. 37 D.Lgs 81/08

  5. 5

    Formazione specifica 4/8/12h secondo livello rischio ATECO.

    Accordo SR Rep. 78/CSR 17/04/2025

  6. 6

    Addestramento all’uso dei DPI consegnati (verbale dedicato, non basta la firma di consegna).

    Art. 77 c.5 D.Lgs 81/08

  7. 7

    Addestramento all’uso delle attrezzature di lavoro pertinenti.

    Art. 73 c.4 D.Lgs 81/08

  8. 8

    Consegna DPI con verbale firmato dal lavoratore.

    Art. 77 D.Lgs 81/08

  9. 9

    Visita medica preventiva (se previsto dal DVR e dal protocollo del medico competente).

    Artt. 41 e 25 D.Lgs 81/08

  10. 10

    Giudizio di idoneità alla mansione specifica rilasciato dal medico competente.

    Art. 41 c.6 D.Lgs 81/08

  11. 11

    Consegna informativa rischi e DVR (estratto pertinente alla mansione).

    Art. 36 D.Lgs 81/08

  12. 12

    Informativa al RLS dell’ingresso del neoassunto.

    Art. 50 D.Lgs 81/08

  13. 13

    Briefing emergenze: piano di evacuazione, vie di fuga, punto di raccolta.

    Artt. 43-46 D.Lgs 81/08

  14. 14

    Presentazione addetti antincendio e primo soccorso del turno.

    DM 02/09/2021 + DM 388/2003

  15. 15

    Consegna nominativi RSPP, medico competente, datore di lavoro.

    Art. 36 D.Lgs 81/08

  16. 16

    Verifica patente o abilitazioni per attrezzature ad alto rischio (carrelli, PLE, gru…).

    Accordo SR 22/02/2012

  17. 17

    Per cantieri: POS aggiornato con nominativo del neoassunto.

    Titolo IV D.Lgs 81/08

  18. 18

    Per cantieri: verifica patente a crediti dell’impresa.

    DL 19/2024 art. 29

  19. 19

    Comunicazione INAIL: posizione assicurativa aperta e voce di tariffa corretta.

    DPR 1124/1965

  20. 20

    Consegna CCNL applicato e contratto individuale di lavoro.

    Art. 1 D.Lgs 152/1997

  21. 21

    Informativa privacy ex art. 13 GDPR e regolamento interno videosorveglianza, se applicabile.

    Reg. UE 2016/679

  22. 22

    Archiviazione attestati formativi (conservazione 10 anni minimo) e calendarizzazione aggiornamenti.

    Accordo SR Rep. 78/CSR 17/04/2025

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Domande frequenti — onboarding neoassunti

Cosa prevede esattamente l’art. 37 c.2 D.Lgs 81/08 sui 60 giorni?

L’art. 37 c.2 prescrive che la formazione di lavoratori e RLS avvenga «in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o preparati pericolosi». Il termine massimo di 60 giorni è interpretazione consolidata (circolare Ministero del Lavoro e successive prassi INL): la regola generale resta la formazione anteriore o contestuale all’avvio della mansione.

L’apprendista deve ricevere la formazione SSL completa?

Sì. La formazione SSL ex art. 37 D.Lgs 81/08 è autonoma e cumulativa rispetto a quella professionalizzante prevista dal D.Lgs 81/2015 (artt. 41-47): generale 4h + specifica 4/8/12h secondo il rischio ATECO, entro i 60 giorni. Non è surrogata dai moduli di apprendimento on-the-job e non rientra nei crediti formativi del piano formativo individuale.

Lo stagista senza indennità è obbligato alla formazione?

Per il tirocinio extracurriculare, le Linee guida 25/05/2017 della Conferenza Stato-Regioni prevedono indennità minima obbligatoria, configurando di fatto sempre l’obbligo formativo ex art. 37. Per il tirocinio curriculare (es. universitario senza indennità) la giurisprudenza prevalente equipara il tirocinante al lavoratore ai fini SSL quando entra in luoghi esposti a rischi, applicando l’art. 2 c.1 lett. a D.Lgs 81/08.

Il lavoratore somministrato è formato dall’agenzia o dall’impresa utilizzatrice?

Entrambi, con ripartizione precisa: l’art. 35 c.4 D.Lgs 81/2015 e l’art. 3 c.5 D.Lgs 81/08 attribuiscono al somministratore la formazione generale (4h) e l’addestramento sui DPI generali; all’utilizzatore la formazione specifica per la mansione (4/8/12h) e l’addestramento alle attrezzature. La documentazione deve essere doppia e separata.

Si può scomputare la formazione generale già svolta presso un altro datore?

Sì, ai sensi dell’art. 37 c.14-bis D.Lgs 81/08 e del par. 9 dell’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025: il modulo generale ha validità permanente in capo al lavoratore e va riconosciuto se documentato da attestato valido. Va invece sempre erogata la formazione specifica per la nuova mansione.

In caso di contratto a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni, come ci si comporta?

Il termine di 60 giorni è il limite massimo, non un’opzione: per contratti brevi la formazione va completata prima dell’avvio o nei primi giorni utili. La giurisprudenza tratta la formazione tardiva di contratti brevi come elemento aggravante in caso di infortunio.

L’aggiornamento del neoassunto è dovuto subito o dopo 5 anni?

Il neoassunto svolge prima la formazione iniziale completa (generale + specifica). L’aggiornamento quinquennale di 6 ore decorre dalla data di conclusione del modulo specifico e ricade nel quinto anno successivo. Per i preposti, l’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025 ha introdotto un aggiornamento più frequente, da svolgere preferibilmente in presenza.

Quale documentazione tracciare per dimostrare la formazione in caso di ispezione INL?

Servono: attestato formativo nominativo con monte ore, ente erogatore, data di rilascio e firma; registro presenze controfirmato; programma del corso allineato all’Accordo Stato-Regioni vigente; verbale di addestramento per DPI di terza categoria e attrezzature ex art. 73; dichiarazione del docente sui requisiti del DM 06/03/2013. La conservazione minima consigliata è 10 anni.