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Pillar — Consulenti del Lavoro

Sicurezza dei lavoratori somministrati e interinali

La somministrazione di lavoro (D.Lgs 81/2015 artt. 30-40) genera un rapporto trilatero che ridisegna le responsabilità in materia di salute e sicurezza. Questa guida spiega chi è datore di lavoro tra agenzia somministratrice e impresa utilizzatrice, come si ripartisce la formazione, quando serve il DUVRI, chi nomina il medico competente — con tre casi pratici e otto FAQ operative per lo studio CDL.

Chi è datore di lavoro nel contratto di somministrazione?

Il contratto di somministrazione di lavoro è disciplinato dagli artt. 30-40 del D.Lgs 15 giugno 2015 n. 81 (Jobs Act, capo IV) e, in via residuale, dalle disposizioni non abrogate del D.Lgs 276/2003 (cd. legge Biagi). Genera un rapporto trilatero: somministratore (agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro), utilizzatore (impresa che riceve la prestazione) e lavoratore somministrato.

Ai fini SSL la figura del datore di lavoro è «condivisa» tra somministratore e utilizzatore con perimetri ben distinti. L’art. 35 D.Lgs 81/2015, integrato dall’art. 3 c.5 D.Lgs 81/08, attribuisce all’utilizzatore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione per la durata della missione, equiparando il somministrato ai propri dipendenti. Restano in capo al somministratore la formazione generale, l’informazione sui rischi della tipologia di lavoro e — salvo patto contrario — la sorveglianza sanitaria di base.

Il D.M. 12 dicembre 2008 ha definito i modelli formativi per i somministrati, oggi riallineati all’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025. Il principio cardine resta che il lavoratore non può essere adibito alla mansione presso l’utilizzatore se non ha completato sia la formazione generale (responsabilità somministratore) sia la formazione specifica (responsabilità utilizzatore).

Doppia responsabilità: somministratore + utilizzatore

Ripartizione degli obblighi formativi e prevenzionistici secondo il D.Lgs 81/2015 e il D.Lgs 81/08.

Somministratore (Agenzia per il Lavoro)

  • Formazione generale 4 ore (Accordo SR Rep. 78/CSR 17/04/2025).
  • Informazione sui rischi generali della tipologia di lavoro (art. 36 D.Lgs 81/08).
  • Addestramento sull’uso dei DPI generali consegnati prima dell’invio.
  • Sorveglianza sanitaria di base (salvo patto contrario nel contratto commerciale).
  • Trasmissione all’utilizzatore degli attestati formativi del lavoratore.
  • Conservazione documentale 10 anni minimo.

Utilizzatore (Impresa)

  • Formazione specifica 4/8/12 ore secondo livello rischio ATECO.
  • Addestramento alle attrezzature di lavoro ex art. 73 c.4 D.Lgs 81/08.
  • Informativa rischi sito-specifica (DVR) e procedure di emergenza locale.
  • Integrazione del somministrato nel sistema di gestione SSL.
  • Designazione del preposto di reparto/turno.
  • Eventuale sorveglianza sanitaria sito-specifica per rischi mansione.
  • Tenuta del registro presenze formazione e attestati per la missione.

DUVRI tra agenzia e impresa utilizzatrice

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è disciplinato dall’art. 26 c.3 D.Lgs 81/08 e si applica quando un committente affida lavori, servizi o forniture a un appaltatore o lavoratore autonomo con compresenza nello stesso ambiente. Nella somministrazione di lavoro il rapporto è di staff leasing (il lavoratore opera sotto la direzione dell’utilizzatore) e in via ordinaria non genera interferenza ai sensi dell’art. 26.

Il DUVRI diventa rilevante quando, nel medesimo ambiente di lavoro dell’utilizzatore, convivono soggetti riconducibili a rapporti diversi (es. somministrati + appaltatore di manutenzioni + dipendenti diretti). In tali ipotesi l’utilizzatore committente deve redigere o aggiornare il DUVRI ricomprendendo tutti gli attori. La giurisprudenza penale ha più volte valorizzato la corretta gestione del DUVRI come elemento di esonero parziale di responsabilità in caso di infortunio.

In ogni caso, il DVR dell’utilizzatore deve essere integrato per dare evidenza della posizione del somministrato (numero medio annuo di somministrati, mansioni, rischi specifici della missione), come prevedono l’art. 28 c.2 lett. f) D.Lgs 81/08 e la prassi INL.

Tracciabilità della formazione

La doppia natura del rapporto richiede tracciamento documentale separato. Il somministratore conserva:

  • Attestato di formazione generale 4 ore con monte ore, ente, docente, data.
  • Registro presenze controfirmato dal lavoratore.
  • Verbale consegna DPI generali con addestramento ex art. 77 c.5 per DPI di terza categoria.
  • Programma sorveglianza sanitaria del medico competente dell’agenzia.

L’utilizzatore conserva attestato di formazione specifica, verbali di addestramento ex art. 73, informativa rischi controfirmata, registro infortuni. Conservazione minima consigliata: 10 anni dalla cessazione della missione, coerentemente con i termini prescrizionali in materia di responsabilità civile e penale.

Sorveglianza sanitaria: chi nomina il MC?

L’art. 35 c.4 D.Lgs 81/2015 attribuisce la sorveglianza sanitaria all’utilizzatore quando il rischio della mansione lo richiede; il contratto commerciale tra somministratore e utilizzatore può tuttavia disciplinare diversamente la ripartizione. La prassi più diffusa nei principali CCNL delle agenzie per il lavoro (Assolavoro/Assosomm) attribuisce all’agenzia la sorveglianza sanitaria di base e all’utilizzatore le visite preventive e periodiche sito-specifiche per i rischi della mansione.

Per i Consulenti del Lavoro è importante verificare il contratto commerciale per ciascuna missione: in mancanza di patto, la responsabilità ricade sull’utilizzatore quale datore di lavoro per il periodo di missione (art. 35 D.Lgs 81/2015).

Tre casi pratici

Scenari tipici con ripartizione delle responsabilità tra somministratore e utilizzatore. I dati sono illustrativi a scopo didattico e non rappresentano clienti o missioni reali.

Caso 1 — Operaio in metallurgia (rischio alto)

Acciaieria utilizzatrice richiede 4 operai per turno produttivo presso un laminatoio. Agenzia per il lavoro invia lavoratori in missione di 6 mesi. ATECO 24.10 — rischio alto.

Somministratore

Eroga la formazione generale 4 ore prima dell’invio in missione, consegna i DPI generali (scarpe S3, elmetto, vestiario alta visibilità) con verbale di addestramento, attiva sorveglianza sanitaria di base.

Utilizzatore

All’ingresso in stabilimento eroga formazione specifica 12 ore (rischio alto), addestramento al laminatoio ex art. 73, briefing emergenze sito-specifico, integra il DVR aziendale per la nuova posizione e nomina il preposto del reparto.

Esito giuridico

In caso di infortunio sul laminatoio, la responsabilità ex art. 35 D.Lgs 81/2015 è solidale per gli obblighi formativi e ricade primariamente sull’utilizzatore per la formazione specifica mancante.

Caso 2 — Addetto magazzino logistica (rischio medio)

Centro logistico utilizzatore richiede 8 addetti per picking stagionale (Black Friday). Missione 8 settimane. ATECO 52.10 — rischio medio. Uso di carrelli elevatori.

Somministratore

Formazione generale 4 ore + verifica della patente carrelli elevatori (Accordo SR 22/02/2012) per i candidati abilitati. Sorveglianza sanitaria con MMC e movimentazione manuale carichi.

Utilizzatore

Formazione specifica 8 ore (rischio medio), addestramento al carrello specifico del sito (modello, batteria, percorsi), informativa rischi del DVR, designazione del preposto di turno.

Esito giuridico

La patente carrelli rilasciata in altro contesto resta valida ma non sostituisce l’addestramento sito-specifico ex art. 73 c.4 (Cass. pen. sez. IV plurime pronunce su «affidamento del compito»).

Caso 3 — Cuoco stagionale in pubblico esercizio

Ristorante stagionale Riviera richiede 2 cuochi per la stagione estiva (3 mesi). ATECO 56.10 — rischio medio. Manipolazione alimenti + attrezzature da cottura.

Somministratore

Formazione generale 4 ore + HACCP base secondo Reg. CE 852/2004 e regolamentazione regionale del soggetto utilizzatore. DPI di base (calzature antiscivolo, divisa). Sorveglianza sanitaria.

Utilizzatore

Formazione specifica 8 ore (rischio medio ristorazione), addestramento alle attrezzature di cucina (friggitrici, forni, taglierine ex art. 73), procedure HACCP del piano di autocontrollo, briefing emergenze (uscite, estintori).

Esito giuridico

L’HACCP è disciplinato regionalmente: il livello formativo deve rispettare la regione di esercizio dell’attività, non quella di residenza del lavoratore o di sede dell’agenzia.

Formazione somministrati pronta in 48 ore

Erogazione coordinata generale + specifica, documentazione doppia per agenzia e utilizzatore, registro presenze conforme all’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025.

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Domande frequenti — somministrati e interinali

Chi è datore di lavoro nel contratto di somministrazione?

Lo è entrambi, con perimetri distinti. L’art. 35 D.Lgs 81/2015 stabilisce che gli obblighi di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore per il periodo della missione, mentre il somministratore (agenzia per il lavoro) resta responsabile della formazione generale, della informazione sui rischi generali della tipologia di lavoro e dell’eventuale sorveglianza sanitaria iniziale. L’art. 3 c.5 D.Lgs 81/08 conferma l’estensione soggettiva al lavoratore somministrato di tutte le tutele del Testo Unico.

Quale formazione spetta al somministratore e quale all’utilizzatore?

Al somministratore: formazione generale 4 ore ex Accordo Stato-Regioni vigente (Rep. 78/CSR del 17/04/2025), informazione sui rischi generali, addestramento sui DPI di uso comune. All’utilizzatore: formazione specifica 4/8/12 ore secondo il rischio della mansione, addestramento alle attrezzature ex art. 73 D.Lgs 81/08, informativa rischi sito-specifica ex art. 36, integrazione nel proprio sistema di gestione SSL.

Serve il DUVRI tra agenzia somministratrice e impresa utilizzatrice?

Il DUVRI ex art. 26 D.Lgs 81/08 disciplina i rischi da interferenza in caso di appalto o lavoro autonomo. Nella somministrazione di lavoro la fattispecie è diversa: il rapporto è di staff leasing e non genera tipicamente interferenza, ma l’art. 26 si applica quando convivono nello stesso ambiente più imprese (es. somministrato + appaltatore manutentore + dipendenti utilizzatore). Sul DVR dell’utilizzatore deve essere comunque integrata la posizione del somministrato.

Chi nomina il medico competente per il lavoratore somministrato?

La sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art. 35 c.4 D.Lgs 81/2015, è in capo al somministratore quando il contratto la prevede; in mancanza specifica del CCNL agenzie per il lavoro o di patto contrario, ricade sull’utilizzatore. La prassi più diffusa è la sorveglianza «di base» effettuata dal medico competente dell’agenzia e una eventuale visita preventiva sito-specifica del medico competente dell’utilizzatore quando il rischio della mansione lo richiede.

Come tracciare la formazione per dimostrarla in caso di ispezione INL?

Doppia documentazione separata: il somministratore conserva attestato di formazione generale 4h, verbale consegna DPI generali, registro sorveglianza sanitaria; l’utilizzatore conserva attestato di formazione specifica, verbale addestramento attrezzature ex art. 73, informativa rischi controfirmata. Entrambi i pacchetti devono essere immediatamente esibibili presso il luogo di lavoro. Conservazione minima consigliata: 10 anni.

Per missioni brevi (1-2 settimane) la formazione specifica è davvero obbligatoria?

Sì, integralmente. Il D.Lgs 81/08 e l’Accordo Stato-Regioni non prevedono soglie di durata minima del rapporto sotto cui la formazione decada. La giurisprudenza considera la formazione tardiva o omessa per missioni brevi come elemento aggravante in caso di infortunio. Per mansioni a rischio alto è opportuno richiedere ai candidati attestati pregressi validi (riconoscimento crediti formativi ex art. 37 c.14-bis).

Cosa succede se il somministrato infortunato non aveva la formazione specifica?

Si attiva la responsabilità ex artt. 589 o 590 c.p. con aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche in capo al datore di lavoro inadempiente (tipicamente l’utilizzatore per la formazione specifica). L’art. 35 D.Lgs 81/2015 prevede una responsabilità solidale tra somministratore e utilizzatore per gli obblighi retributivi e contributivi e, in via giurisprudenziale, per quelli prevenzionistici quando la ripartizione non è documentata.

L’apprendistato in somministrazione è ammesso? Come si forma il lavoratore?

Sì, è disciplinato dall’art. 32 c.1 lett. h) D.Lgs 81/2015 (con esclusione dell’apprendistato di primo livello). La formazione SSL segue le regole della somministrazione (generale al somministratore, specifica all’utilizzatore), mentre la formazione professionalizzante segue il piano formativo individuale concordato. Per il CDL è importante tenere distinta la documentazione SSL da quella professionalizzante.