Il contratto di somministrazione di lavoro è disciplinato dagli artt. 30-40 del D.Lgs 15 giugno 2015 n. 81 (Jobs Act, capo IV) e, in via residuale, dalle disposizioni non abrogate del D.Lgs 276/2003 (cd. legge Biagi). Genera un rapporto trilatero: somministratore (agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro), utilizzatore (impresa che riceve la prestazione) e lavoratore somministrato.
Ai fini SSL la figura del datore di lavoro è «condivisa» tra somministratore e utilizzatore con perimetri ben distinti. L’art. 35 D.Lgs 81/2015, integrato dall’art. 3 c.5 D.Lgs 81/08, attribuisce all’utilizzatore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione per la durata della missione, equiparando il somministrato ai propri dipendenti. Restano in capo al somministratore la formazione generale, l’informazione sui rischi della tipologia di lavoro e — salvo patto contrario — la sorveglianza sanitaria di base.
Il D.M. 12 dicembre 2008 ha definito i modelli formativi per i somministrati, oggi riallineati all’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025. Il principio cardine resta che il lavoratore non può essere adibito alla mansione presso l’utilizzatore se non ha completato sia la formazione generale (responsabilità somministratore) sia la formazione specifica (responsabilità utilizzatore).