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Guida normativa — art. 35 D.Lgs 81/2015 + art. 37 D.Lgs 81/08

Sicurezza lavoratori somministrati: obblighi agenzia di lavoro e utilizzatore

Chi forma il somministrato, chi fornisce i DPI, chi redige il DVR e chi gestisce la sorveglianza sanitaria: la ripartizione degli obblighi SSL tra somministratore e utilizzatore, punto per punto.

Chi è responsabile della sicurezza del lavoratore somministrato?

Il lavoratore somministrato — comunemente detto «interinale» — opera in un rapporto trilaterale: ha un contratto di lavoro con l'agenzia per il lavoro (somministratore) e presta la propria attività lavorativa presso l'azienda cliente (utilizzatore). Questa struttura a doppio datore genera una peculiare ripartizione degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, disciplinata dall'art. 35 D.Lgs 81/2015 (Jobs Act contratti) in coordinamento con il D.Lgs 81/08 (Testo Unico Sicurezza).

Il principio cardine è che l'utilizzatore esercita il potere direttivo sul somministrato durante la missione e dispone materialmente del luogo di lavoro, delle attrezzature e dei processi produttivi. Per questa ragione l'art. 35 c.4 D.Lgs 81/2015 attribuisce all'utilizzatore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione connessi all'esercizio effettivo dell'attività lavorativa. Al somministratore restano invece gli obblighi collegati alla qualifica formale di datore di lavoro: in primo luogo la formazione generale ex art. 37 c.1 lett. a) D.Lgs 81/08 e l'informazione sui rischi generici della mansione.

La distinzione non è meramente accademica: in caso di infortunio o di ispezione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, la mancata erogazione della formazione di competenza espone ciascun soggetto alle sanzioni penali e amministrative previste dall'art. 55 D.Lgs 81/08 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda), indipendentemente dagli accordi contrattuali privati tra le parti.

Schema sintetico della ripartizione legale

  • Somministratore (agenzia): formazione generale 4 h, informazione rischi generici, contratto scritto
  • Utilizzatore (azienda cliente): formazione specifica, DPI, DVR, sorveglianza sanitaria, preposto, piano emergenza
  • Deroga contrattuale: ammessa per iscritto; in difetto vale lo schema legale

Obblighi dell'agenzia di lavoro (somministratore)

L'agenzia per il lavoro è, ai fini del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro formale del somministrato. Da questa qualifica discendono obblighi inderogabili che non possono essere integralmente trasferiti sull'utilizzatore per accordo privato.

Formazione generale ex art. 37 D.Lgs 81/08

L'art. 37 c.1 lett. a) D.Lgs 81/08, letto in combinato con l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, impone al datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore la formazione sui concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei lavoratori. Per i lavoratori somministrati questa formazione generale — della durata di 4 ore — è a carico del somministratore, che la eroga prima dell'avvio della missione o, in caso di urgenza documentata, entro i termini compatibili con la tutela del lavoratore e comunque prima che questi operi in autonomia.

La formazione generale può essere erogata in modalità FAD sincrona nel rispetto dell'Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 (requisiti tecnici per la formazione a distanza): log di accesso, verifica identità, valutazione finale, attestato nominativo con riferimento normativo.

Informativa al lavoratore sui rischi generali

Prima dell'invio in missione l'agenzia deve consegnare al lavoratore un'informativa scritta sui rischi generali connessi all'attività di somministrazione e alla tipologia di mansione per cui è avviato (art. 36 D.Lgs 81/08). Tale informativa integra ma non sostituisce l'informazione specifica che l'utilizzatore è tenuto a fornire all'arrivo del lavoratore in azienda.

Comunicazione del contratto di somministrazione all'utilizzatore

Il contratto di somministrazione deve indicare i rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate (art. 35 c.2 D.Lgs 81/2015). L'agenzia è tenuta a comunicare all'utilizzatore tutte le informazioni rilevanti sul profilo del lavoratore che abbiano impatto sulla sicurezza: eventuali limitazioni di idoneità già accertate dal medico competente, condizioni di salute rilevanti ai fini del giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Sanzione in caso di omissione

La mancata erogazione della formazione generale da parte del somministratore configura la violazione dell'art. 37 c.1 D.Lgs 81/08, punita ai sensi dell'art. 55 c.5 lett. c) con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da circa 1.842,50 a 7.371,03 euro per ciascun lavoratore non formato.

Obblighi dell'utilizzatore

L'utilizzatore esercita il potere direttivo e organizzativo sul somministrato durante la missione ed è quindi titolare degli obblighi di sicurezza connessi all'esercizio concreto dell'attività lavorativa. L'art. 35 c.4 D.Lgs 81/2015 è esplicito: «L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto per i lavoratori alle proprie dipendenze.»

Formazione specifica per il rischio della mansione

L'utilizzatore eroga la formazione specifica (art. 37 c.1 lett. b) D.Lgs 81/08) secondo le ore previste dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 in base alla categoria di rischio ATECO: 4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio, 12 ore per rischio alto. La formazione specifica riguarda i rischi propri della mansione concretamente svolta: uso di attrezzature, esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici, movimentazione manuale dei carichi, procedure operative specifiche.

Fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI)

I DPI necessari per la mansione sono a carico dell'utilizzatore (art. 18 c.1 lett. d) D.Lgs 81/08). L'utilizzatore è tenuto a fornirli prima dell'avvio dell'attività, a verificarne la conformità ai requisiti di legge, a garantirne la manutenzione e la sostituzione, e a formare il lavoratore sul corretto utilizzo. L'eventuale accordo contrattuale che pone i DPI a carico del somministratore non libera l'utilizzatore dalla responsabilità penale in caso di infortunio derivante da mancato o improprio uso dei DPI.

Inclusione nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Il DVR dell'utilizzatore deve contemplare tutti i rischi presenti nel processo produttivo, inclusi quelli cui sono esposti i lavoratori somministrati (art. 28 c.1 D.Lgs 81/08). I somministrati devono essere trattati alla stregua dei dipendenti diretti per quanto riguarda la valutazione dei rischi, la definizione delle misure preventive e protettive e la designazione delle figure della prevenzione (preposto, addetti antincendio, addetti primo soccorso).

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs 81/08) è interamente a carico dell'utilizzatore per i rischi connessi alla mansione esercitata in azienda. Il medico competente nominato dall'utilizzatore emette il giudizio di idoneità alla mansione specifica, effettua le visite preventive e periodiche, e aggiorna la cartella sanitaria del lavoratore somministrato. Il giudizio di idoneità con eventuali prescrizioni o limitazioni deve essere comunicato anche al somministratore.

Preposto designato e piano di emergenza

L'utilizzatore designa un preposto (art. 19 D.Lgs 81/08) che sovrintende all'attività lavorativa del somministrato e ne verifica il rispetto delle norme di sicurezza. Il piano di emergenza e evacuazione dell'azienda include i lavoratori somministrati: l'utilizzatore informa il somministrato sulle procedure di evacuazione, sulle vie di fuga, sui presidi antincendio e sui nominativi degli addetti al primo soccorso prima dell'avvio della missione.

Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e lavoratori in somministrazione

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (Rep. Atti n. 221/CSR) disciplina i contenuti, la durata e le modalità di erogazione della formazione obbligatoria dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 D.Lgs 81/08. Si applica integralmente ai lavoratori in somministrazione, con alcune specificità operative legate alla struttura trilaterale del rapporto.

Ore di formazione per categoria di rischio

Categoria di rischioFormazione generaleFormazione specifica
Rischio basso4 ore4 ore
Rischio medio4 ore8 ore
Rischio alto4 ore12 ore

La categoria di rischio è determinata dal codice ATECO dell'utilizzatore presso cui il lavoratore svolge la missione, non dal codice ATECO del somministratore. La formazione generale (4 ore) è sempre a carico del somministratore; la formazione specifica (4/8/12 ore) è a carico dell'utilizzatore.

Riconoscimento della formazione pregressa

Il punto 7 dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 prevede il riconoscimento della formazione già erogata: se il lavoratore somministrato ha già completato la formazione generale (documentata da attestato nominativo) e la formazione specifica per una determinata categoria di rischio presso un precedente utilizzatore, il nuovo utilizzatore — che abbia uguale o inferiore livello di rischio ATECO — non è tenuto a ripetere integralmente la formazione, ma solo ad integrare o aggiornare i contenuti pertinenti alla specifica mansione. Il riconoscimento è subordinato alla disponibilità degli attestati originali, alla coerenza dei contenuti formativi con i rischi della nuova mansione e all'assenza di variazioni normative significative intervenute.

Per le agenzie che gestiscono somministrati con missioni presso più utilizzatori, la conservazione digitale degli attestati e la loro trasmissione automatizzata al nuovo utilizzatore è un elemento operativo critico: riduce i tempi di messa in missione ed evita la duplicazione di formazione già erogata.

Lavoratori in appalto vs lavoratori somministrati: differenze ai fini del D.Lgs 81/08

La distinzione tra appalto di servizi (art. 26 D.Lgs 81/08) e somministrazione di manodopera (art. 35 D.Lgs 81/2015) è cruciale ai fini della sicurezza sul lavoro perché determina quale schema normativo si applica e chi è titolare di quale obbligo.

Appalto — art. 26 D.Lgs 81/08

  • Il committente e l'appaltatore cooperano e si coordinano
  • Obbligo di redazione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze)
  • L'appaltatore mantiene il potere direttivo sui propri lavoratori
  • La formazione dei lavoratori dell'appaltatore rimane a carico dell'appaltatore
  • Applicabile anche a subappalti (art. 26 c.3-bis)
  • Responsabilità solidale tra committente e appaltatore (art. 26 c.4)

Somministrazione — art. 35 D.Lgs 81/2015

  • Il potere direttivo passa all'utilizzatore per la durata della missione
  • Non si redige il DUVRI ma si applica la ripartizione degli obblighi SSL
  • Formazione generale: somministratore; formazione specifica: utilizzatore
  • Sorveglianza sanitaria: utilizzatore (per i rischi della mansione)
  • DPI: utilizzatore
  • Responsabilità distinte per area di competenza (non solidale generica)

Il DUVRI nella somministrazione

Una questione spesso dibattuta in pratica è se il DUVRI vada redatto anche nei contratti di somministrazione. La risposta prevalente in dottrina e nella prassi ispettiva è negativa: il DUVRI è strumento tipico dell'appalto, dove due organizzazioni produttive distinte operano in modo interferente nello stesso luogo. Nella somministrazione il lavoratore è integrato nell'organizzazione dell'utilizzatore sotto la sua direzione; le interferenze sono gestite dallo stesso utilizzatore tramite il DVR, e la cooperazione con il somministratore si realizza attraverso lo scambio informativo previsto dal contratto di somministrazione. Ciò non esclude che le parti possano redigere documenti coordinati aggiuntivi, ma non costituisce obbligo legale autonomo.

Per un approfondimento operativo sulla gestione del DUVRI nelle situazioni ibride (es. un appaltatore che a sua volta utilizza somministrati) si rimanda alla guida DUVRI nella somministrazione.

Domande frequenti sulla sicurezza dei lavoratori somministrati

Chi paga la formazione del lavoratore somministrato?

La formazione generale (art. 37 c.1 lett. a) D.Lgs 81/08) è a carico del somministratore — ossia dell'agenzia per il lavoro — che la eroga prima o contestualmente all'avvio della missione. I relativi costi rientrano nel margine di intermediazione concordato nel contratto commerciale di somministrazione (art. 33 D.Lgs 81/2015). La formazione specifica per la mansione concretamente svolta in azienda è invece a carico dell'utilizzatore: questi la eroga direttamente o la acquista da enti terzi, ma non può ribaltarne il costo sull'agenzia salvo accordo scritto esplicito. Il finanziamento tramite Forma.Temp (quote accantonamento sui contratti a tempo determinato) può coprire, in tutto o in parte, la formazione di competenza del somministratore previa presentazione di piano formativo al fondo.

Se il lavoratore somministrato si infortuna, chi risponde?

La responsabilità penale e civile in caso di infortunio del somministrato segue la ripartizione degli obblighi SSL. L'utilizzatore — datore di lavoro de facto ai sensi dell'art. 35 c.1 D.Lgs 81/2015 — risponde per le violazioni relative alla formazione specifica, ai DPI, alla sorveglianza sanitaria, all'organizzazione del lavoro e alla sicurezza del luogo di lavoro (artt. 18, 19, 20 D.Lgs 81/08). Il somministratore risponde per la mancata erogazione della formazione generale e dell'informazione sui rischi generici. Se l'infortunio deriva da una carenza di competenza dell'utilizzatore non comunicata all'agenzia, la responsabilità gravita prevalentemente sull'utilizzatore. Entrambi possono rispondere solidalmente quando le omissioni concorrono causalmente all'evento lesivo.

La sorveglianza sanitaria è a carico dell'agenzia o dell'utilizzatore?

La sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs 81/08) è a carico dell'utilizzatore. L'art. 35 c.4 D.Lgs 81/2015 attribuisce all'utilizzatore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione connessi alla mansione concretamente svolta: il medico competente nominato dall'utilizzatore effettua la visita medica preventiva e periodica del somministrato, ne aggiorna il giudizio di idoneità e lo include nella propria cartella sanitaria e di rischio. L'agenzia deve però comunicare all'utilizzatore le eventuali limitazioni di idoneità del lavoratore già accertate, qualora ne sia a conoscenza, e non può inviare in missione un lavoratore per una mansione rispetto alla quale risulti inidoneità accertata.

I lavoratori interinali vanno inclusi nel DVR?

Sì. Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) dell'utilizzatore deve includere i rischi cui sono esposti i lavoratori somministrati durante la missione, al pari dei lavoratori dipendenti diretti (art. 17 c.1 lett. a) e art. 28 c.1 D.Lgs 81/08). L'utilizzatore è tenuto a informare i somministrati sui rischi specifici identificati nel DVR relativi alla loro mansione, prima o contestualmente all'avvio dell'attività lavorativa. La mancata inclusione dei somministrati nel DVR costituisce violazione autonomamente sanzionabile ai sensi dell'art. 55 D.Lgs 81/08 e può aggravare la posizione del datore di lavoro utilizzatore in sede penale in caso di infortunio.

Cosa succede se cambia mansione il lavoratore somministrato?

Il cambio di mansione durante la missione comporta l'obbligo per l'utilizzatore di erogare la formazione specifica aggiuntiva relativa alla nuova mansione, prima che il lavoratore sia adibito alle nuove attività (art. 37 c.4 D.Lgs 81/08). Se il cambio comporta l'esposizione a rischi non contemplati nel giudizio di idoneità in possesso dell'utilizzatore, è necessario sottoporre il somministrato a nuova visita medica. L'utilizzatore deve comunicare il cambio di mansione all'agenzia somministratrice, che aggiorna la propria documentazione interna. Se la nuova mansione ha un profilo di rischio significativamente diverso, può essere necessaria una revisione delle ore di formazione specifiche secondo la tabella dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011.

Come si gestisce il cambio di utilizzatore: serve nuova formazione?

Il cambio di utilizzatore — ossia l'invio del medesimo lavoratore somministrato in missione presso una diversa azienda cliente — non comporta automaticamente il rifacimento della formazione generale, che il somministratore ha già erogato e documentato (attestato nominativo). Occorre invece verificare se il profilo di rischio della nuova missione rientra nello stesso livello (basso, medio, alto) dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. Se il livello di rischio aumenta, l'utilizzatore deve erogare la formazione specifica aggiuntiva corrispondente. L'agenzia deve consegnare all'nuovo utilizzatore copia dell'attestato di formazione generale del lavoratore e comunicare eventuali limitazioni di idoneità. La formazione specifica erogata dal precedente utilizzatore, se documentata e pertinente, può essere riconosciuta ai sensi del punto 7 dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (riconoscimento formazione pregressa).

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