Il quadro normativo: D.Lgs 276/2003, art. 26 D.Lgs 81/08 e art. 3 co. 5
La sicurezza nella somministrazione di lavoro è disciplinata da un insieme di norme che si intrecciano: il D.Lgs 276/2003 regola il contratto di somministrazione e ripartisce gli obblighi tra APL e utilizzatore; il D.Lgs 81/08 definisce gli obblighi di coordinamento, il DUVRI e la responsabilità solidale. La conoscenza puntuale di questo quadro è il presupposto per una gestione contrattuale che tuteli l'agenzia da contestazioni ispettive e da responsabilità penali.
D.Lgs 276/2003, artt. 20-28
SomministrazioneSomministrazione di lavoro
Gli articoli 20-28 del D.Lgs 276/2003 disciplinano il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato. L'art. 23 co. 5 ripartisce gli obblighi di sicurezza: l'utilizzatore è responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro, mentre il somministratore risponde della formazione generale e della comunicazione delle informazioni di rischio. L'art. 28 vieta clausole contrattuali che trasferiscano al somministratore responsabilità che la legge attribuisce all'utilizzatore.
D.Lgs 81/08, art. 3 co. 5
T.U. SicurezzaLavoratori somministrati — applicazione del T.U.
L'art. 3 co. 5 D.Lgs 81/08 stabilisce che, nel caso di somministrazione di lavoro, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti dal T.U. sono a carico dell'utilizzatore. Al somministratore rimangono gli obblighi di informazione e formazione generale ai sensi degli artt. 36 e 37 del medesimo decreto. Questa norma chiarisce che, ai fini della sicurezza sul lavoro, il rapporto trilatero (somministratore-utilizzatore-lavoratore) è regolato con prevalenza degli obblighi a carico di chi dirige concretamente la prestazione lavorativa.
D.Lgs 81/08, art. 26
Art. 26Appalti — obblighi di coordinamento e DUVRI
L'art. 26 D.Lgs 81/08 impone al datore di lavoro committente che affida lavori in appalto o in somministrazione all'interno della propria azienda di: (a) verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi (co. 1); (b) fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici dell'ambiente (co. 2); (c) promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le parti elaborando il DUVRI (co. 3); (d) indicare nell'offerta economica i costi della sicurezza non soggetti a ribasso (co. 5). Per la somministrazione pura, l'obbligo di redigere il DUVRI può essere limitato o escluso qualora non esistano rischi da interferenza tra le attività.
D.Lgs 276/2003, art. 29 co. 3-bis
ResponsabilitàResponsabilità solidale somministratore/utilizzatore
L'art. 29 co. 3-bis D.Lgs 276/2003 stabilisce la responsabilità solidale tra somministratore e utilizzatore per i crediti retributivi, contributivi e assicurativi del lavoratore. Tale solidarietà si estende, in via giurisprudenziale, alle responsabilità in materia di sicurezza: in caso di infortunio del lavoratore somministrato, sia il legale rappresentante dell'APL sia quello dell'utilizzatore possono rispondere penalmente a titolo di omicidio colposo o lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
Il principio di prevalenza dell'utilizzatore. L'art. 3 co. 5 D.Lgs 81/08 stabilisce che nella somministrazione gli obblighi di prevenzione e protezione ricadono sull'utilizzatore, che dirige concretamente la prestazione. L'APL non è esonerata: mantiene gli obblighi di informazione, formazione generale e verifica del DUVRI. La ripartizione non è negoziabile contrattualmente nei confronti degli organi di vigilanza.
Il DUVRI: quando si redige, chi lo firma, contenuto minimo ed esenzioni
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è lo strumento centrale dell'art. 26 D.Lgs 81/08. Per le APL che operano con contratti di somministrazione, capire quando il DUVRI è obbligatorio, chi lo deve redigere e cosa deve contenere è fondamentale per costruire una contrattualistica solida e per evitare contestazioni ispettive.
Quando si redige il DUVRI nella somministrazione
L'art. 26 co. 3 D.Lgs 81/08 richiede la redazione del DUVRI ogni volta che un'azienda affida lavori in appalto o introduce personale esterno (compreso quello somministrato) in ambienti in cui sono presenti altre attività lavorative che possano creare interferenze. Il DUVRI è necessario, ad esempio, quando il lavoratore somministrato opera in un reparto produttivo con macchinari o impianti, in un magazzino con movimentazione meccanizzata, o in un cantiere temporaneo. La soglia non è il numero di lavoratori, ma l'esistenza di rischi da interferenza: anche un solo lavoratore somministrato può richiedere il DUVRI se opera in un contesto con rischi interferenziali.
Chi firma il DUVRI e quali soggetti sono coinvolti
Il DUVRI è redatto dal datore di lavoro committente (l'utilizzatore) in collaborazione con i soggetti appaltatoti o somministratori. Nella somministrazione, il documento deve essere sottoscritto dal datore di lavoro dell'utilizzatore e dall'agenzia per il lavoro (o dal suo rappresentante). Il RSPP dell'utilizzatore partecipa alla redazione; il RSPP del somministratore, se presente, può contribuire alle informazioni sui lavoratori inviati. Il lavoratore somministrato deve ricevere copia del DUVRI o almeno delle informazioni sui rischi da interferenza che lo riguardano direttamente.
Contenuto minimo del DUVRI
Il DUVRI deve contenere: (a) descrizione delle attività svolte dall'utilizzatore e dal personale somministrato; (b) identificazione dei rischi specifici da interferenza tra le due attività; (c) misure di coordinamento adottate per eliminare o ridurre tali rischi; (d) ripartizione delle responsabilità tra utilizzatore e somministratore per l'attuazione delle misure; (e) costi della sicurezza specifici per le interferenze, non soggetti a ribasso. Il DUVRI deve essere aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni di lavoro, la mansione del lavoratore somministrato o il sito in cui opera.
Esenzioni: quando il DUVRI non è obbligatorio
L'art. 26 co. 3-bis D.Lgs 81/08, introdotto dal D.L. 69/2013, prevede che il DUVRI non sia richiesto per lavori la cui durata non superi i due giorni e che non comportino rischi derivanti da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o della presenza di amianto. In caso di somministrazione pura (il lavoratore è inserito nell'organizzazione dell'utilizzatore e non svolge attività autonoma che generi interferenze), la giurisprudenza ha chiarito che l'obbligo di DUVRI può non sussistere — ma l'APL è comunque tenuta a documentare formalmente l'assenza di rischi interferenziali, ad esempio tramite una dichiarazione dell'utilizzatore allegata al contratto di somministrazione.
Checklist per l'APL prima di ogni missione. Prima dell'avvio di ogni nuova missione, l'APL dovrebbe verificare: (1) se esistono rischi da interferenza nel sito dell'utilizzatore; (2) se il DUVRI è stato redatto, firmato e aggiornato; (3) se il lavoratore ha ricevuto le informazioni sui rischi da interferenza specificamente individuati nel DUVRI. Questi tre controlli, documentati, costituiscono la prova dell'adempimento dell'APL ai propri obblighi di cooperazione.
I costi della sicurezza non soggetti a ribasso (art. 26 co. 5 D.Lgs 81/08)
L'art. 26 co. 5 D.Lgs 81/08 stabilisce che nei contratti di appalto e di somministrazione i costi della sicurezza afferenti alle interferenze non sono soggetti a ribasso. L'APL che presenta un'offerta economica al cliente utilizzatore deve quindi identificare, quantificare e indicare separatamente questi costi. La mancata indicazione può rendere nulla la clausola di ribasso e, in caso di infortunio, esporre l'APL a contestazioni in sede di verifica della congruità dell'offerta.
Dispositivi di protezione individuale (DPI) specifici per le interferenze
I costi dei DPI aggiuntivi necessari esclusivamente per le attività interferenziali (es. elmetti, scarpe di sicurezza di tipo diverso da quelli usati normalmente dall'utilizzatore) devono essere indicati separatamente nell'offerta e non possono essere oggetto di ribasso.
Formazione specifica sulle interferenze
I costi della formazione che il lavoratore somministrato deve ricevere per operare in sicurezza nel sito dell'utilizzatore, in relazione ai rischi da interferenza specificamente individuati nel DUVRI, sono costi della sicurezza non ribassabili.
Segnaletica, recinzioni e separazioni fisiche
Le misure di delimitazione delle aree di lavoro, la segnaletica di sicurezza aggiuntiva e le protezioni perimetrali installate per prevenire le interferenze rientrano nei costi non soggetti a ribasso.
Sorveglianza sanitaria aggiuntiva
Se il DUVRI individua rischi da interferenza che richiedono visite mediche o accertamenti sanitari specifici non coperti dal protocollo sanitario ordinario dell'utilizzatore, i relativi costi sono non ribassabili.
Riunioni di coordinamento tra le parti
Il costo del tempo dedicato alle riunioni di coordinamento previste dall'art. 26 co. 2 D.Lgs 81/08 (inclusi i costi del personale presente) deve essere quantificato e indicato nell'offerta come voce non ribassabile.
Come indicare i costi nell'offerta all'utilizzatore. La prassi consigliata è di indicare i costi della sicurezza non ribassabili in una voce separata nell'offerta economica, con esplicito riferimento all'art. 26 co. 5 D.Lgs 81/08 e con un importo quantificato (anche stimato). Se il DUVRI non è ancora stato redatto al momento dell'offerta, è opportuno inserire una clausola di aggiornamento dell'importo a seguito della redazione del DUVRI definitivo.
Responsabilità solidale APL/utilizzatore in caso di infortuni
Il regime di responsabilità nella somministrazione è trilatero: APL, utilizzatore e lavoratore. In caso di infortunio, la ripartizione degli obblighi prevista dalla legge determina il perimetro di responsabilità di ciascun soggetto, ma la solidarietà civile e la responsabilità penale concorrente possono coinvolgere entrambi.
Agenzia per il Lavoro (somministratore)
Responsabilità penale e civileL'APL risponde penalmente per l'omessa formazione generale del lavoratore somministrato (art. 55 co. 5 lett. c D.Lgs 81/08) e per la mancata trasmissione delle informazioni sui rischi all'utilizzatore. In caso di infortunio, il legale rappresentante dell'APL può essere imputato per lesioni colpose o omicidio colposo aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche (art. 590 c.p. aggravato), indipendentemente dal fatto che l'infortunio si sia verificato esclusivamente nell'ambito dell'attività dell'utilizzatore. La Cassazione penale (sez. IV) ha confermato questa impostazione in plurime sentenze del 2022-2024.
Utilizzatore
Responsabilità prevalente sulla sicurezza del sitoL'utilizzatore risponde in via principale per la sicurezza del sito di lavoro, la formazione specifica, la sorveglianza sanitaria, la consegna e la manutenzione dei DPI, e il rispetto delle misure previste dal DUVRI. In caso di infortunio, l'utilizzatore è il soggetto primariamente responsabile quando la causa dell'evento è riconducibile a carenze organizzative del proprio sito, a macchinari non conformi o a procedure di lavoro non sicure.
Responsabilità solidale
Art. 26 D.Lgs 81/08 + art. 29 D.Lgs 276/2003Il combinato disposto dell'art. 26 D.Lgs 81/08 e dell'art. 29 D.Lgs 276/2003 crea un regime di responsabilità solidale tra APL e utilizzatore sia in ambito penale (quando entrambi abbiano violato obblighi propri) sia in ambito civile per il risarcimento del danno al lavoratore. La solidarietà significa che il lavoratore infortunato — o l'INAIL in sede di regresso — può rivalersi su entrambi i soggetti, anche se l'incardinamento principale della responsabilità penale può essere differenziato.
La tutela contrattuale non è sufficiente. Anche se il contratto di somministrazione prevede che l'utilizzatore mantenga e mantenga tutti gli obblighi di sicurezza, l'APL non è automaticamente esonerata dalla responsabilità penale per i propri obblighi specifici (formazione generale, informazione, verifica del DUVRI). La documentazione puntuale di ogni adempimento è la sola difesa efficace in sede di procedimento penale o ispettivo.
Come 123Formazione supporta le APL nella gestione degli appalti
Il servizio di 123Formazione per le Agenzie per il Lavoro integra la componente formativa con il supporto documentale: ogni lavoratore somministrato può essere avviato in missione con la documentazione SSL completa, verificata e archiviata digitalmente, pronta per il controllo ispettivo o per la richiesta dell'utilizzatore.
Audit e checklist DUVRI per ogni contratto di somministrazione
Il team di 123Formazione affianca il responsabile compliance dell'APL nella verifica sistematica dei DUVRI ricevuti dagli utilizzatori: coerenza con le mansioni assegnate, completezza delle misure di coordinamento, correttezza dell'indicazione dei costi non ribassabili. Per i contratti quadro ricorrenti, forniamo una checklist personalizzata per settore di rischio.
Formazione pre-avviamento specifica per il cliente utilizzatore
Per le APL che operano con utilizzatori ricorrenti e profilati, 123Formazione può erogare corsi di formazione specifica pre-avviamento calibrati sul DVR dell'utilizzatore, prima ancora che il lavoratore metta piede nel sito. Questo approccio riduce il tempo di onboarding, anticipa l'adempimento dell'utilizzatore e riduce il rischio di infortuni nelle prime ore di lavoro (la fase statisticamente più critica).
Documentazione SSL completa del lavoratore somministrato
Ogni lavoratore somministrato formato tramite 123Formazione ha un fascicolo digitale con: attestato di formazione generale, eventuale formazione specifica pre-avviamento, informativa sui rischi generali (ex art. 36 D.Lgs 81/08) e — se applicabile — attestato di formazione per patente a crediti. Il fascicolo è disponibile con un link diretto da condividere con l'utilizzatore o da presentare in caso di ispezione.
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Domande frequenti
L'agenzia per il lavoro deve redigere il DUVRI?
No, in linea generale il DUVRI è redatto dal datore di lavoro committente, cioè dall'utilizzatore, che è il soggetto che introduce personale esterno nel proprio sito. L'APL ha tuttavia l'obbligo di cooperare alla redazione del DUVRI fornendo le informazioni sui lavoratori somministrati (formazione ricevuta, abilitazioni, mansione dichiarata) e di richiedere all'utilizzatore il DUVRI aggiornato prima di ogni nuova missione. Se l'APL opera come appaltatrice — non come somministratrice pura — può essere tenuta a partecipare alla redazione del DUVRI come impresa esecutrice.
Chi paga la formazione specifica del lavoratore somministrato?
Secondo l'art. 23 co. 5 D.Lgs 276/2003 e il punto 4 dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, la formazione generale (4 ore) è a carico del somministratore (APL). La formazione specifica sui rischi del sito e della mansione spetta all'utilizzatore, che la eroga — e ne sostiene il costo — prima che il lavoratore inizi l'attività. Se l'APL decide di anticipare la formazione specifica per un utilizzatore ricorrente (ad esempio tramite corsi pre-avviamento), può recuperare il costo contrattualmente, ma non può sostituirsi all'utilizzatore nei suoi obblighi di legge.
Cosa si intende per «costi della sicurezza non soggetti a ribasso»?
L'art. 26 co. 5 D.Lgs 81/08 stabilisce che nei contratti di appalto o di somministrazione i costi della sicurezza connessi alle interferenze non possono essere oggetto di ribasso d'asta o di offerta. Si tratta dei costi specificamente individuati nel DUVRI: DPI per le interferenze, formazione sulle interferenze, segnaletica aggiuntiva, recinzioni di separazione, riunioni di coordinamento e sorveglianza sanitaria aggiuntiva. L'APL che presenta un'offerta al cliente utilizzatore deve indicare questi costi in modo esplicito e separato dal prezzo della somministrazione, pena la nullità delle relative clausole di ribasso.
In caso di infortunio del lavoratore somministrato, chi è responsabile?
La responsabilità è concorrente tra APL e utilizzatore, con ripartizione basata sugli obblighi rispettivi. L'APL risponde penalmente se ha omesso la formazione generale o non ha trasmesso le informazioni sui rischi all'utilizzatore. L'utilizzatore risponde per la sicurezza del sito, la formazione specifica e le misure del DUVRI. La Cassazione penale (sez. IV) ha più volte condannato i legali rappresentanti di entrambi i soggetti anche quando l'infortunio si è verificato esclusivamente all'interno del sito dell'utilizzatore. La solidarietà civile consente al lavoratore di agire contro entrambi.
Il contratto di somministrazione può escludere il DUVRI per accordo tra le parti?
No. Il DUVRI è un obbligo di legge ai sensi dell'art. 26 co. 3 D.Lgs 81/08 e non può essere escluso per accordo contrattuale tra APL e utilizzatore. Eventuali clausole che esonerino dalla redazione del DUVRI in presenza di rischi da interferenza sono nulle e non producono effetti liberatori nei confronti degli organi ispettivi o in sede penale. L'unica eccezione legittima è quella prevista dall'art. 26 co. 3-bis D.Lgs 81/08 (lavori di durata non superiore a due giorni senza rischi particolari) o l'assenza effettiva di rischi da interferenza documentata per iscritto.
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