- Categoria
- Per il datore di lavoro
- Pubblicato
- 19 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 19 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 5 min (952 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026
Quali attrezzature sono soggette a verifica periodica
L’art. 71, comma 11, del D.Lgs 81/08 impone al datore di lavoro di sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche, volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. L’allegato VII elenca le attrezzature più pericolose dal punto di vista del rischio meccanico e di sollevamento: scale aeree ad inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili su carro (PLE), ponti sospesi e relativi argani, idroestrattori a forza centrifuga, gru e apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg, ascensori e montacarichi da cantiere, attrezzature per il sollevamento di persone, generatori di vapore e recipienti in pressione.
È importante distinguere la verifica periodica dell’art. 71 c.11 dai controlli ordinari previsti dal comma 8 dello stesso articolo: questi ultimi sono i controlli iniziali, periodici e straordinari che il datore esegue (o fa eseguire da personale competente interno o esterno) per garantire il buon funzionamento dell’attrezzatura e sono distinti dalla verifica di legge. La verifica periodica non sostituisce la manutenzione: sono adempimenti complementari. Per il quadro generale degli obblighi sulle attrezzature vedi anche le guide su formazione e addestramento alle attrezzature e sull’abilitazione alle piattaforme aeree.
La prima verifica INAIL e le verifiche periodiche successive
La prima delle verifiche periodiche è di competenza dell’INAIL, che deve effettuarla entro 45 giorni dalla richiesta del datore di lavoro. Questa prima verifica serve a stabilire la corretta installazione, l’idoneità dell’attrezzatura all’uso e a costituire il riferimento per le verifiche successive. Le verifiche periodiche successive alla prima sono invece di competenza delle ASL o ARPA territorialmente competenti, che devono eseguirle entro 30 giorni dalla richiesta.
Sia INAIL sia le ASL, qualora non riescano a rispettare i termini, possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati dal Ministero del Lavoro, iscritti in un apposito elenco. Trascorsi i termini di legge senza che l’ente intervenga, il datore di lavoro può rivolgersi direttamente a un soggetto abilitato dell’elenco ministeriale per non incorrere nell’inadempimento. Le tariffe delle verifiche sono fissate da appositi decreti e sono a carico del datore di lavoro. È fondamentale conservare i verbali di verifica e renderli disponibili in caso di ispezione.
Periodicità delle verifiche per tipologia di attrezzatura
La periodicità delle verifiche è indicata nell’allegato VII e varia in base al tipo di attrezzatura, all’ambiente e all’anzianità. A titolo esemplificativo: le PLE (ponti mobili sviluppabili su carro) e le gru per autocarro/autogrù richiedono verifica annuale; le gru a torre e le gru su autocarro più datate hanno periodicità annuale; gli apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano con portata superiore a 200 kg vanno verificati con cadenza annuale o triennale a seconda dell’anzianità e dell’ambiente di impiego; gli idroestrattori e gli ascensori/montacarichi da cantiere hanno cadenze specifiche.
Per gli apparecchi di sollevamento, in particolare, l’allegato VII distingue spesso in funzione dell’ambiente (corrosivo, marino) e degli anni di servizio: dopo i 10 o i 20 anni le cadenze possono diventare più frequenti. La regola operativa è non affidarsi alla memoria ma costruire uno scadenzario delle verifiche legato a ciascuna matricola, integrandolo nel piano dei controlli aziendale. Le verifiche periodiche sono distinte ma complementari rispetto alle verifiche su impianti di terra e dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche disciplinate dal DPR 462/2001.
Procedura pratica: come richiedere e gestire la verifica
Il primo passo è la comunicazione di messa in servizio: per le attrezzature di nuova installazione il datore comunica all’INAIL la messa in servizio e richiede la prima verifica periodica tramite i servizi online dell’istituto. Per le verifiche successive la richiesta va indirizzata alla ASL/ARPA competente o, in alternativa nei casi previsti, direttamente a un soggetto abilitato. È buona prassi inviare la richiesta con congruo anticipo rispetto alla scadenza, per assorbire eventuali ritardi degli enti.
Durante la verifica il datore deve garantire la disponibilità dell’attrezzatura, della documentazione (libretto, dichiarazione di conformità, manuale d’uso e manutenzione, esiti delle verifiche precedenti) e di un operatore qualificato. L’esito si formalizza in un verbale che attesta l’idoneità o evidenzia non conformità da sanare. Un esito negativo o l’assenza della verifica può comportare il fermo dell’attrezzatura. Affiancare le verifiche con la formazione e l’addestramento degli operatori abilitati (carrellisti, gruisti, operatori PLE) è la condizione per un uso realmente sicuro: 123Formazione eroga i corsi di abilitazione e i relativi aggiornamenti con attestati validi in tutta Italia.
Responsabilità, sanzioni e tenuta documentale
L’obbligo di sottoporre le attrezzature alle verifiche periodiche è in capo al datore di lavoro ed è penalmente sanzionato: la mancata effettuazione delle verifiche dell’art. 71 c.11 rientra tra le violazioni punite con arresto o ammenda secondo l’apparato sanzionatorio del Titolo III del D.Lgs 81/08. Anche l’uso di un’attrezzatura priva di verifica in corso di validità espone il datore a contestazioni e, in caso di infortunio, ad aggravamento della responsabilità.
Sul piano organizzativo, la prova dell’adempimento sta nella documentazione: verbali di verifica, richieste inviate agli enti, scadenzario aggiornato e registro dei controlli interni dell’art. 71 c.8. Integrare questi elementi nel sistema di gestione della sicurezza consente di dimostrare la diligenza del datore e di programmare per tempo costi e fermi macchina. Per la programmazione complessiva degli adempimenti vedi le guide su audit e sopralluoghi di sicurezza interni e su cosa controlla l’ispettore del lavoro.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Corsi correlati
Hai bisogno di assistenza sulla formazione della tua azienda?
Il nostro team verifica gratuitamente il piano formativo e ti propone le soluzioni più adatte al tuo settore.
ContattaciGuide correlate
Formazione o addestramento per le attrezzature: differenza e quando serve il patentino
Per usare un’attrezzatura non basta “saperla guidare”: la legge distingue formazione e addestramento e per alcune macchine impone una specifica abilitazione.
Abilitazione PLE: tipologie di piattaforme e scelta del corso giusto
Le piattaforme di lavoro elevabili si dividono in macchine con e senza stabilizzatori: come orientarsi nella scelta del corso e dell’abilitazione corretta.
Audit e sopralluogo di sicurezza interno: come farlo con la checklist
Il sopralluogo interno è lo strumento più efficace per verificare che la sicurezza funzioni davvero sul campo: ecco come pianificarlo e condurlo.