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Guida alla scelta

Formazione o addestramento per le attrezzature: differenza e quando serve il patentino

Per usare un’attrezzatura non basta “saperla guidare”: la legge distingue formazione e addestramento e per alcune macchine impone una specifica abilitazione.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 17 giugno 2026 · Tempo di lettura 4 min

Categoria
Guida alla scelta
Pubblicato
17 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
17 giugno 2026
Tempo di lettura
4 min (886 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2026

Saper usare un’attrezzatura: tre cose diverse

Quando si parla di mettere una persona alla guida di un carrello elevatore, di una PLE o di un’altra macchina, è facile confondere concetti che la legge tiene distinti: informare sui rischi, formare all’uso e addestrare in concreto. Il D.Lgs. 81/08 non li considera intercambiabili, e per alcune attrezzature aggiunge un ulteriore passaggio: una specifica abilitazione rilasciata al termine di un percorso definito.

Capire la differenza è decisivo, perché determina se un lavoratore può davvero usare quell’attrezzatura in regola. Far svolgere solo la teoria, o solo una spiegazione a voce, non basta: per le attrezzature il “far fare” pratico è parte integrante e insostituibile dell’adempimento. Vediamo allora cosa significano formazione e addestramento in questo ambito e quando entra in gioco il cosiddetto patentino.

Cosa dice l’art. 73 sulle attrezzature

L’art. 73 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve assicurare a chi utilizza attrezzature di lavoro una formazione adeguata e specifica, che metta in grado il lavoratore di usarle in modo corretto e sicuro, anche in relazione ai rischi causati ad altre persone. Per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, l’art. 73 prevede inoltre che il datore garantisca un addestramento adeguato e specifico.

Lo stesso articolo è la base per un sistema di abilitazioni: per una serie di attrezzature individuate dall’Accordo Stato-Regioni (come carrelli elevatori, PLE, gru, trattori e altre macchine), l’uso è subordinato a una specifica abilitazione conseguita attraverso percorsi formativi con contenuti, durata e parte pratica definiti, e con periodici aggiornamenti. È da qui che nasce ciò che in gergo si chiama “patentino”.

La formazione: capire rischi e regole d’uso

La formazione all’uso di un’attrezzatura è la parte che trasmette conoscenze e competenze: i rischi connessi alla macchina, le condizioni di impiego e le situazioni anomale prevedibili, le regole di sicurezza, i controlli da fare prima e durante l’uso, le indicazioni del fabbricante. È la componente prevalentemente teorica, che può essere erogata in aula o, ove ammesso, anche con modalità a distanza per la sola parte di conoscenze.

La formazione, però, da sola non è sufficiente quando l’attrezzatura richiede abilità operative: sapere a parole come funziona un carrello non equivale a saperlo manovrare. Per questo, per molte macchine, alla formazione la legge affianca obbligatoriamente l’addestramento pratico. La distinzione ricalca quella generale tra informazione, formazione e addestramento, approfondita nella guida dedicata alle loro differenze.

L’addestramento: la prova pratica in presenza

L’addestramento è la parte operativa: consiste nel far provare concretamente al lavoratore l’uso corretto dell’attrezzatura, sotto la guida di una persona esperta, fino a verificare che sappia condurla in sicurezza. Per sua natura si svolge in presenza fisica, su attrezzatura reale o in situazione equivalente, perché è proprio l’esercizio pratico — non un video o una spiegazione — a costruire la capacità d’uso.

Questo è il motivo per cui i corsi di abilitazione alle attrezzature non sono mai interamente a distanza: la parte pratica e di addestramento deve essere svolta dal vivo, con prove ed esercitazioni sul mezzo. La parte teorica può seguire altre modalità ove consentito, ma l’addestramento resta in presenza. Su questo aspetto vedi anche la guida su come scegliere tra aula, videoconferenza ed e-learning.

Quando serve il patentino e per quali attrezzature

Non tutte le attrezzature richiedono un’abilitazione formale, ma per quelle individuate dall’Accordo Stato-Regioni il “patentino” è obbligatorio. Tra le più diffuse: carrelli elevatori semoventi (muletti), piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru per autocarro e gru a torre, trattori agricoli e forestali, macchine movimento terra, pompe per calcestruzzo. Per queste attrezzature non basta la formazione generica: serve il corso specifico con teoria e prova pratica, superato il quale si consegue l’abilitazione.

L’abilitazione non è permanente: prevede aggiornamenti periodici, trascorsi i quali va rinnovata per restare validi all’uso del mezzo. Affidare una di queste macchine a chi non ha l’abilitazione espone l’azienda a sanzioni e responsabilità in caso di infortunio. Per i singoli percorsi puoi vedere le guide sul patentino dei carrelli elevatori, sulle PLE e sulle altre abilitazioni.

Come metterti in regola senza errori

Il percorso corretto è chiaro: per ogni attrezzatura verifica se rientra tra quelle che richiedono abilitazione; in caso affermativo, fai seguire al lavoratore il corso specifico con teoria e addestramento pratico e conserva l’attestato; per le attrezzature senza abilitazione formale, garantisci comunque formazione e addestramento adeguati ai sensi dell’art. 73; in ogni caso, programma gli aggiornamenti periodici. Documentare tutto è essenziale in caso di controllo.

L’errore più comune è dare per assolto l’obbligo con la sola teoria o con una spiegazione informale: per le attrezzature la pratica è parte della legge, non un di più. Su 123Formazione trovi i corsi di abilitazione per carrelli elevatori, PLE, gru e altre attrezzature, con parte pratica in presenza e attestati validi in tutta Italia, oltre ai relativi aggiornamenti. Per inquadrare gli obblighi di formazione del personale vedi la guida su chi deve fare la formazione sicurezza obbligatoria.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

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