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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
Rischi specifici

Ergonomia nel lavoro agile e smart working: obblighi del datore di lavoro

La L. 81/2017 disciplina il lavoro agile e rimanda agli obblighi di sicurezza del D.Lgs 81/08. Scopri come garantire ergonomia e prevenzione dei rischi VDT per i lavoratori in smart working, inclusa l'informativa obbligatoria sui rischi.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 21 giugno 2026 · Tempo di lettura 6 min

Categoria
Rischi specifici
Pubblicato
21 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
21 giugno 2026
Tempo di lettura
6 min (1278 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
L. 81/2017 — Lavoro agile (normattiva.it) · INAIL — Linee guida per il lavoro agile sicuro

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026

Il quadro normativo: L. 81/2017 e D.Lgs 81/08

Il lavoro agile (o smart working) è disciplinato dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81 (artt. 18-24), che lo definisce come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dall'assenza di vincoli orari e di luogo fisso di lavoro, con fasi svolte all'interno e all'esterno dei locali aziendali entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro di legge e di contratto collettivo. L'art. 22 della L. 81/2017 stabilisce espressamente che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa e che, a tal fine, consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione della prestazione.

Il D.Lgs 81/08 si applica integralmente anche al lavoratore in smart working: gli obblighi di valutazione del rischio, di formazione e informazione, di sorveglianza sanitaria e di messa a disposizione di attrezzature conformi ai requisiti normativi non decadono con il cambiamento del luogo di lavoro. Le disposizioni del Titolo VII sul VDT (artt. 172-179) si applicano anche al lavoro da casa, con le specificità legate all'impossibilità per il datore di lavoro di controllare direttamente la postazione domestica.

Rischi ergonomici specifici del lavoro da remoto

Il lavoro da casa o da luoghi non strutturati come postazione di lavoro (coffee shop, coworking improvvisati, abitazioni di terzi) presenta rischi ergonomici spesso superiori a quelli dell'ufficio: sedie non regolabili, tavoli di altezza fissa non idonea, illuminazione inadeguata, schermo del laptop senza supporto rialzato, assenza di tastiera e mouse esterni, mancanza di spazio adeguato per le gambe. La possibilità di lavorare in postazioni non ergonomiche per ore prolungate, senza i controlli che esistono in un ambiente d'ufficio, aumenta il rischio di disturbi muscolo-scheletrici e visivi.

L'assenza di confini netti tra tempo di lavoro e tempo personale nello smart working tende a determinare orari di lavoro più lunghi e una riduzione delle pause: il lavoratore a casa è esposto al rischio di continuare a lavorare ben oltre i limiti orari contrattuali, riducendo i tempi di recupero dall'affaticamento visivo e posturale. La mancanza del tragitto casa-ufficio, che nella vita in presenza costituisce una forma di recupero fisico, può aggravare questo fenomeno.

I rischi psicosociali associati allo smart working — isolamento, difficoltà di separazione tra lavoro e vita privata, sovraccarico informativo, ridotta capacità di coordinamento con i colleghi — si sommano ai rischi ergonomici fisici e possono amplificarli attraverso i meccanismi dello stress lavoro-correlato. La valutazione del rischio in smart working deve quindi essere integrata, considerando sia i fattori fisici sia quelli organizzativi e psicosociali.

Obblighi del datore di lavoro sulla postazione domestica

Il datore di lavoro non può imporre al lavoratore in smart working una postazione domestica specifica né entrare nell'abitazione privata per verificarla direttamente. Tuttavia ha l'obbligo di: informare il lavoratore sui requisiti ergonomici che la postazione deve rispettare (allegato XXXIV D.Lgs 81/08 e norme UNI EN ISO 9241); fornire attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di sicurezza (laptop o PC fisso, monitor esterno, tastiera e mouse separati, se necessario supporto per monitor); e definire nell'accordo individuale di smart working le misure adottate per garantire la salute e la sicurezza del lavoratore.

Molte aziende adottano una check-list di autovalutazione della postazione domestica che il lavoratore compila e invia al datore di lavoro, consentendo a quest'ultimo di verificare indirettamente la conformità della postazione e di intervenire con forniture aggiuntive (monitor esterno, supporto rialzato, mouse ergonomico) quando necessario. Questo strumento, pur non avendo valore sostitutivo dell'obbligo di valutazione del rischio, è un'utile misura organizzativa che responsabilizza il lavoratore e documenta l'attenzione del datore di lavoro.

L'informativa annuale sui rischi prevista dall'art. 22 L. 81/2017 deve contenere indicazioni specifiche sui rischi ergonomici del lavoro al VDT da remoto, sulle misure preventive (requisiti della postazione, gestione delle pause, esercizi posturali), sulle modalità di segnalazione dei disturbi e sulle procedure per la sorveglianza sanitaria. Questa informativa si affianca alla formazione obbligatoria ex artt. 36-37 D.Lgs 81/08 e alla specifica formazione VDT ex art. 177.

Sorveglianza sanitaria e videoterminalisti in smart working

Il lavoratore videoterminalista che svolge la propria attività in modalità smart working mantiene il diritto alla sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 176 del D.Lgs 81/08 se supera la soglia delle 20 ore settimanali di uso sistematico del VDT, indipendentemente dal luogo in cui lavora. Le visite con il medico competente devono essere organizzate in presenza, salvo che il medico non ritenga sufficiente una prima valutazione in telemedicina da integrare successivamente con un esame diretto.

La sorveglianza sanitaria in smart working richiede che il medico competente aggiorni il protocollo sanitario per tenere conto dei rischi specifici del lavoro da remoto: in particolare, l'assenza di controllo sulla postazione domestica e la tendenza all'allungamento degli orari di lavoro possono richiedere una maggiore frequenza delle visite o l'integrazione con questionari di sorveglianza attiva sui sintomi muscolo-scheletrici e visivi.

Buone prassi e linee guida per il lavoro agile sicuro

Le principali linee guida per il lavoro agile sicuro indicano come misure preventive fondamentali: la fornitura di un monitor esterno e di tastiera e mouse separati dal laptop; la scelta di una sedia regolabile o di uno sgabello ergonomico per le postazioni domestiche; la gestione delle pause secondo l'art. 175 D.Lgs 81/08 anche quando si lavora da casa, con allarmi o promemoria digitali; l'alternanza tra lavoro in piedi e lavoro seduto quando disponibile una scrivania regolabile in altezza; la definizione di orari di inizio e fine lavoro chiari per prevenire il lavoro eccessivo.

Il Ministero del Lavoro e l'INAIL hanno pubblicato linee guida specifiche per il lavoro agile sicuro che costituiscono un riferimento pratico per i datori di lavoro e gli RSPP. L'accordo individuale di lavoro agile, previsto dall'art. 19 L. 81/2017, è la sede in cui si definiscono gli aspetti organizzativi e di sicurezza specifici: fasce di reperibilità, diritto alla disconnessione, modalità di gestione delle pause, strumenti forniti dal datore di lavoro e procedure in caso di infortunio durante il lavoro da remoto.

Formazione specifica e aggiornamento per i lavoratori agili

La formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs 81/08 deve essere erogata anche ai lavoratori in smart working, con contenuti aggiornati che includano i rischi specifici del lavoro da remoto. Il corso VDT ex art. 177 è pienamente applicabile ed erogabile in modalità e-learning, particolarmente adatta ai lavoratori agili. La formazione deve coprire: i requisiti ergonomici della postazione domestica, la gestione delle pause, i rischi posturali e visivi, i segnali precoci di sovraccarico e le procedure di segnalazione al medico competente.

L'accordo individuale di smart working dovrebbe prevedere un'autovalutazione periodica della postazione da parte del lavoratore e la possibilità di richiedere al datore di lavoro attrezzature ergonomiche aggiuntive. La cultura della prevenzione, costruita attraverso la formazione e il coinvolgimento attivo dei lavoratori, è la misura più efficace per compensare l'impossibilità di controllo diretto della postazione domestica. Il RLS ha un ruolo importante nel promuovere questa cultura e nel raccogliere le segnalazioni dei lavoratori in smart working.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

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