- Categoria
- Rischi specifici
- Pubblicato
- 21 giugno 2026
- Ultimo aggiornamento
- 21 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 7 min (1326 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- D.Lgs 81/08 art. 176 — Sorveglianza sanitaria VDT · INAIL — Sorveglianza sanitaria: guida per il medico competente
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026
L'art. 176 D.Lgs 81/08: il sistema di sorveglianza sanitaria VDT
L'articolo 176 del D.Lgs 81/08 disciplina la sorveglianza sanitaria dei lavoratori videoterminalisti, definiti dall'art. 173 come i lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dall'art. 175. Per questa categoria il datore di lavoro ha l'obbligo di attivare la sorveglianza sanitaria attraverso il medico competente, con accertamenti specifici della vista e degli occhi e, quando necessario, valutazioni generali della salute in relazione ai rischi posturali e di affaticamento.
La sorveglianza sanitaria VDT si articola in tre tipologie di accertamento: la visita medica preventiva, effettuata prima dell'adibizione al lavoro al videoterminale o al momento dell'assunzione se la mansione prevede l'uso del VDT oltre la soglia; le visite mediche periodiche, effettuate secondo la periodicità prevista dal protocollo sanitario del medico competente; e le visite su richiesta del lavoratore, quando questi segnali disturbi visivi o muscoloscheletrici che potrebbero essere connessi all'attività al VDT. Quest'ultima tipologia è particolarmente importante perché garantisce una risposta tempestiva ai sintomi precoci.
Periodicità degli accertamenti e criteri di differenziazione
L'art. 176 comma 3 del D.Lgs 81/08 stabilisce che le visite siano effettuate periodicamente, di norma una volta ogni cinque anni, con cadenza biennale per i lavoratori ritenuti a rischio di soggettività particolari come le donne in gravidanza, i portatori di disabilità visive o coloro che abbiano già ricevuto prescrizioni specifiche per l'attività al VDT. I lavoratori con più di cinquant'anni sono parimenti sottoposti a controllo con frequenza biennale, in ragione della maggiore suscettibilità visiva legata all'età.
La periodicità quinquennale per i lavoratori idonei senza prescrizioni rappresenta il minimo normativo: il medico competente può definire nel protocollo sanitario una frequenza superiore (ad esempio triennale) sulla base della valutazione del rischio specifica, delle caratteristiche della postazione, dell'intensità dell'uso del VDT e delle condizioni di salute della popolazione lavorativa aziendale. Il protocollo sanitario personalizzato è uno strumento fondamentale per calibrare la sorveglianza alle reali esigenze di salute dei lavoratori.
Le visite su richiesta del lavoratore non hanno un limite di frequenza: il lavoratore che segnala disturbi visivi (bruciore, affaticamento, visione sfocata, cefalea frontale) o muscolo-scheletrici (dolore cervicale, tensione alle spalle, parestesie agli arti superiori) connessi all'attività al VDT ha il diritto di richiedere una visita al medico competente, che è tenuto ad effettuarla. Questa disposizione tutela il lavoratore e consente di intercettare precocemente le patologie emergenti.
Gli accertamenti oculistici: cosa comprendono
La visita oculistica nell'ambito della sorveglianza sanitaria VDT include almeno: la valutazione dell'acuità visiva per lontano e per vicino, la verifica della refrazione (difetti visivi presenti), la valutazione della funzione di accomodazione (capacità di mettere a fuoco a diverse distanze), la valutazione della convergenza e del coordinamento binoculare e, quando indicato, la valutazione del tono oculare e del fondo oculare. L'obiettivo è verificare che il lavoratore abbia le capacità visive necessarie per svolgere il lavoro al VDT senza uno sforzo eccessivo.
Il medico competente non è necessariamente un oculista: può effettuare personalmente gli accertamenti di base e, quando lo ritiene necessario, inviare il lavoratore a una visita specialistica oculistica. In molte aziende la sorveglianza VDT prevede sistematicamente la collaborazione con un oculista o con un optometrista per gli accertamenti visivi, mentre il medico competente integra la visita con la valutazione generale dei rischi ergonomici e delle condizioni di salute muscolo-scheletrica.
Il diritto agli occhiali correttivi a carico del datore di lavoro
L'art. 176 comma 5 del D.Lgs 81/08 stabilisce che se i risultati della visita mettono in evidenza la necessità di dispositivi speciali di correzione visiva in relazione all'attività svolta, il datore di lavoro fornisce tali dispositivi al lavoratore senza oneri a suo carico. Il diritto agli occhiali a carico del datore di lavoro è subordinato a due condizioni: che la necessità sia certificata dal medico competente all'esito della sorveglianza sanitaria VDT, e che gli occhiali o le lenti siano necessari specificamente per il lavoro al videoterminale e non siano soddisfatti dagli strumenti correttivi generali già in uso dal lavoratore.
In pratica, il datore di lavoro deve fornire gli occhiali per VDT quando il lavoratore non vede bene allo schermo con i propri occhiali attuali, o quando non ha occhiali ma la refrazione rilevata in sede di visita indica la necessità di correzione per la distanza di lavoro al monitor. Non deve invece fornire occhiali per la compensazione di difetti visivi generali che non interferiscono specificamente con il lavoro al VDT. Il rimborso avviene tipicamente a seguito della presentazione della ricetta del medico competente e della fattura dell'ottico.
Molte aziende definiscono in sede di contrattazione collettiva o di accordo aziendale le modalità di rimborso degli occhiali VDT: gli importi massimi rimborsabili, le tipologie di lenti e montature coperte e le procedure amministrative. È opportuno che il medico competente e l'RLS siano coinvolti nella definizione di queste modalità, per garantire che il rimborso sia effettivamente adeguato alle necessità dei lavoratori e non limitato a importi simbolici.
Il giudizio di idoneità e le misure di adattamento della mansione
All'esito della visita medica il medico competente formula un giudizio di idoneità alla mansione specifica, che può essere: idoneità piena, idoneità con prescrizioni (ad esempio obbligo di utilizzare occhiali correttivi, limitazione delle ore continuative al VDT, adeguamento della postazione) o non idoneità temporanea in caso di patologie visive o muscolo-scheletriche in fase acuta che richiedono trattamento prima del rientro alla mansione. Il giudizio di inidoneità permanente alla mansione è un'evenienza rara, limitata a condizioni visive gravi e non correggibili.
Le prescrizioni del medico competente sono vincolanti per il datore di lavoro e per il lavoratore: il datore di lavoro deve adeguare la postazione o l'organizzazione del lavoro alle indicazioni ricevute, e il lavoratore deve rispettare le prescrizioni (ad esempio usare gli occhiali durante il lavoro al VDT). Il mancato rispetto delle prescrizioni del medico competente da parte del datore di lavoro è una violazione del D.Lgs 81/08 sanzionata penalmente.
Formazione, sorveglianza e integrazione degli adempimenti
La sorveglianza sanitaria VDT non è un adempimento isolato ma parte di un sistema integrato di prevenzione che comprende: la valutazione del rischio della postazione (art. 174), l'adeguamento ergonomico della postazione ai requisiti dell'allegato XXXIV, la formazione obbligatoria (art. 177), la gestione delle pause (art. 175) e la sorveglianza sanitaria (art. 176). Questi adempimenti si rinforzano a vicenda: una postazione ben progettata riduce il rischio, la formazione aumenta la consapevolezza, le pause limitano l'affaticamento e la sorveglianza sanitaria intercetta i disturbi prima che diventino patologie.
Il medico competente ha un ruolo attivo nel sistema di prevenzione ergonomica: non solo visita i lavoratori, ma contribuisce alla valutazione del rischio VDT, fornisce indicazioni per il miglioramento delle postazioni, collabora con il datore di lavoro e l'RSPP nella definizione delle misure preventive e partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione previste dall'art. 35 D.Lgs 81/08. Una sorveglianza sanitaria efficace è quella che si integra con la gestione della salute e della sicurezza nel suo complesso, non che si limita alla compilazione delle schede visita.
La documentazione sanitaria individuale è soggetta alle norme sulla privacy (GDPR e D.Lgs 196/2003): il medico competente custodisce le cartelle sanitarie e di rischio nel rispetto della riservatezza, comunica al datore di lavoro solo il giudizio di idoneità e non i dati clinici. Il lavoratore ha diritto di consultare la propria cartella sanitaria e di richiederne copia. La conservazione delle cartelle è obbligatoria per un periodo definito dalla normativa (normalmente almeno dieci anni dalla cessazione dell'esposizione).
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
Corsi correlati
Hai bisogno di assistenza sulla formazione della tua azienda?
Il nostro team verifica gratuitamente il piano formativo e ti propone le soluzioni più adatte al tuo settore.
ContattaciGuide correlate
Requisiti della postazione VDT: monitor, seduta e illuminamento
L'allegato XXXIV del D.Lgs 81/08 stabilisce i requisiti minimi per monitor, tastiera, sedia, piano di lavoro e illuminamento. Scopri come allestire una postazione VDT conforme e ridurre i rischi per la salute.
Pause obbligatorie per operatori VDT: art. 175 D.Lgs 81/08
L'art. 175 D.Lgs 81/08 garantisce al videoterminalista 15 minuti di pausa ogni 2 ore di applicazione continuativa. Scopri come gestire correttamente pause e cambiamenti di attività per ridurre affaticamento visivo e posturale.
Ergonomia nel lavoro agile e smart working: obblighi del datore di lavoro
La L. 81/2017 disciplina il lavoro agile e rimanda agli obblighi di sicurezza del D.Lgs 81/08. Scopri come garantire ergonomia e prevenzione dei rischi VDT per i lavoratori in smart working, inclusa l'informativa obbligatoria sui rischi.