Vai al contenuto principale
Vuoi diventare Ambassador?CLICCA QUI
123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
Rischi specifici

Requisiti della postazione VDT: monitor, seduta e illuminamento

L'allegato XXXIV del D.Lgs 81/08 stabilisce i requisiti minimi per monitor, tastiera, sedia, piano di lavoro e illuminamento. Scopri come allestire una postazione VDT conforme e ridurre i rischi per la salute.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 21 giugno 2026 · Tempo di lettura 7 min

Categoria
Rischi specifici
Pubblicato
21 giugno 2026
Ultimo aggiornamento
21 giugno 2026
Tempo di lettura
7 min (1314 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
D.Lgs 81/08 allegato XXXIV — requisiti minimi VDT · INAIL — Check-list valutazione postazione VDT

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026

Il quadro normativo: Titolo VII e allegato XXXIV

Il Titolo VII del D.Lgs 81/08, articoli 172-179, recepisce la Direttiva europea 90/270/CEE sui requisiti minimi di sicurezza e salute per le attrezzature munite di videoterminali. L'art. 174 impone al datore di lavoro di analizzare i posti di lavoro al fine di valutare le condizioni di sicurezza e di salute dei lavoratori, con riferimento particolare ai possibili rischi per la vista, ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico e mentale. I requisiti minimi che il posto di lavoro deve rispettare sono stabiliti nell'allegato XXXIV, suddiviso in sezioni dedicate allo schermo, alla tastiera, al piano di lavoro, alla sedia, allo spazio disponibile, all'illuminazione e al microclima.

La norma tecnica di riferimento per l'ergonomia dei sistemi di lavoro con videoterminale è la serie UNI EN ISO 9241, in particolare la ISO 9241-5 per i requisiti posturali e della postazione, la ISO 9241-6 per i requisiti ambientali e la ISO 9241-303 per i requisiti dello schermo. Queste norme forniscono indicazioni quantitative e qualitative più dettagliate rispetto ai requisiti minimi di legge e costituiscono il riferimento per la progettazione ergonomica ottimale delle postazioni.

Requisiti del monitor: distanza, altezza e regolazioni

L'allegato XXXIV stabilisce che lo schermo deve avere caratteri ben definiti e con dimensioni adeguate, immagine stabile e priva di sfarfallio, luminosità e contrasto facilmente regolabili dall'operatore. Lo schermo deve essere orientabile e inclinabile liberamente per adeguarsi alle esigenze del lavoratore, e non deve produrre riflessi fastidiosi. La distanza visiva ottimale tra gli occhi del lavoratore e lo schermo è indicata nella letteratura ergonomica tra i 50 e i 70 cm, da adattare alla dimensione dello schermo e all'acuità visiva del lavoratore.

L'altezza ottimale dello schermo è quella in cui la parte superiore del monitor si trova all'altezza degli occhi o leggermente al di sotto, in modo da consentire una posizione del capo lievemente inclinata in avanti (circa 10-20 gradi) che riduce la tensione dei muscoli del collo e della nuca. Monitor posizionati troppo in alto costringono a un'iperestensione del collo particolarmente dannosa per il rachide cervicale. È opportuno ricordare che i monitor integrati nei laptop non soddisfano questo requisito ergonomico senza l'ausilio di un supporto rialzato e di una tastiera e mouse esterni.

La risoluzione e la dimensione dello schermo influenzano significativamente l'affaticamento visivo: uno schermo di dimensioni adeguate al compito (tipicamente non inferiore a 21 pollici per attività intensive) riduce la necessità di avvicinarsi al monitor o di sforzare l'accomodazione. La calibrazione del bilanciamento del bianco, del contrasto e della luminosità in relazione all'illuminamento ambientale è una misura semplice ma efficace per ridurre l'astenopia.

La sedia di lavoro: regolazioni e caratteristiche ergonomiche

L'allegato XXXIV prescrive che il sedile di lavoro debba essere stabile, consentire all'utilizzatore libertà di movimento e una posizione comoda, con altezza del piano del sedile regolabile. Lo schienale deve offrire adeguato supporto alla regione dorso-lombare e deve essere regolabile in altezza e inclinazione. Il datore di lavoro deve valutare se il lavoratore necessiti di un poggiapiedi, da fornire su richiesta quando non sia possibile regolare l'altezza del sedile in modo da consentire un appoggio corretto dei piedi al suolo.

Una sedia ergonomicamente corretta per il lavoro al videoterminale deve avere cinque razze per garantire la stabilità, un meccanismo di regolazione dell'altezza del sedile che permetta al lavoratore di appoggiare i piedi al pavimento con le ginocchia a circa 90 gradi, uno schienale che supporti la lordosi lombare naturale e braccioli regolabili che consentano di appoggiare i gomiti con le spalle rilassate. La profondità del sedile deve permettere l'appoggio completo delle cosce senza comprimere il cavo popliteo.

Spesso si trascura il fatto che la regolazione corretta della sedia dipende dall'altezza del piano di lavoro: se il piano è fisso e non regolabile, l'altezza della sedia deve essere adattata al piano e non all'altezza del lavoratore. In questo caso un poggiapiedi è quasi sempre necessario per i lavoratori di bassa statura. La formazione deve dedicare attenzione pratica alla corretta regolazione degli arredi, perché le regolazioni disponibili sono spesso inutilizzate per mancanza di conoscenza.

Piano di lavoro, tastiera e accessori

Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. Lo spazio sotto il piano deve essere adeguato per consentire l'agio agli arti inferiori. La tastiera deve essere separata dallo schermo e inclinabile per consentire di mantenere le braccia e le mani in posizione ergonomica, con i polsi non flessi in modo prolungato.

Il mouse e altri dispositivi di puntamento devono essere posizionati sullo stesso piano della tastiera, a una distanza tale da non richiedere l'estensione del braccio. Un'area di appoggio per il polso davanti alla tastiera e al mouse riduce la tensione statica dei muscoli dell'avambraccio e previene i disturbi muscoloscheletrici al polso (tunnel carpale, tendiniti). Il portadocumenti, quando necessario, deve essere posizionato alla stessa distanza visiva dello schermo per evitare continui movimenti di accomodazione dell'occhio.

Illuminamento, riflessi e microclima

L'allegato XXXIV prescrive che l'illuminazione generale e specifica (lampade locali) garantisca un illuminamento sufficiente e un contrasto adeguato tra lo schermo e l'ambiente, tenendo conto del tipo di lavoro e delle esigenze visive del lavoratore. I livelli di illuminamento raccomandati per attività di ufficio con videoterminale sono generalmente compresi tra 300 e 500 lux sul piano di lavoro, con valori più alti per la lettura di documenti cartacei. La normativa vieta finestre o pareti con forti sorgenti luminose direttamente nel campo visivo del lavoratore: le finestre devono essere dotate di tende o veneziane regolabili.

I riflessi sullo schermo, causati da finestre o lampade mal posizionate, sono tra le principali cause di astenopia e costrizione posturale: il lavoratore tende inconsapevolmente a spostarsi o ruotare il busto per evitarli, assumendo posture scorrette che causano disturbi al rachide. Lo schermo deve essere posizionato preferibilmente perpendicolare alle fonti di luce naturale e le lampade da soffitto non devono essere visibili nel campo visivo. Il microclima (temperatura, umidità relativa, velocità dell'aria) deve essere confortevole: temperature troppo basse o troppo alte e aria troppo secca aumentano l'affaticamento e la secchezza oculare.

Valutazione del rischio e adeguamento della postazione

La valutazione del rischio per le postazioni VDT, prevista dall'art. 174 D.Lgs 81/08, deve essere effettuata per ogni postazione occupata da un videoterminalista (lavoratore che usa il VDT in modo sistematico per almeno 20 ore settimanali, ai sensi dell'art. 173). La valutazione tiene conto dei rischi per la vista, dei rischi posturali e muscoloscheletrici e dei fattori di stress mentale. Il risultato orienta le misure correttive da adottare e costituisce parte integrante del DVR.

Le check-list di valutazione della postazione VDT, disponibili nelle linee guida INAIL e nei documenti tecnici delle ASL, offrono uno strumento pratico per verificare la conformità ai requisiti dell'allegato XXXIV. Devono essere compilate dall'RSPP o dal datore di lavoro, con il coinvolgimento del medico competente per gli aspetti sanitari, e aggiornate ogni volta che si modifichino le attrezzature, il layout della postazione o l'organizzazione del lavoro.

Il coinvolgimento attivo dei lavoratori nella valutazione e nell'adeguamento della propria postazione è raccomandato dalle linee guida ergonomiche: chi utilizza quotidianamente la postazione è spesso il primo a percepire disturbi e incongruenze che sfuggono a un'ispezione esterna. La formazione deve abilitare i lavoratori a segnalare i problemi e a effettuare autonomamente le regolazioni di base degli arredi.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

Corsi correlati

Hai bisogno di assistenza sulla formazione della tua azienda?

Il nostro team verifica gratuitamente il piano formativo e ti propone le soluzioni più adatte al tuo settore.

Contattaci

Guide correlate