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titolo: "Somministrato, distaccato o tirocinante: chi deve formarli sulla sicurezza"
slug: "somministrato-distaccato-stagista-chi-forma"
categoria: "Guida alla scelta"
dataPubblicazione: "2026-06-15"
dataAggiornamento: "2026-06-15"
autore: "A cura della Redazione 123Formazione"
descrizione: "Lavoratori somministrati, distaccati e tirocinanti: chi è responsabile della formazione sicurezza, chi paga e chi vigila secondo il D.Lgs. 81/08."
sommario: "Quando in azienda entra un somministrato, un distaccato o un tirocinante non sempre è chiaro chi debba formarlo: ecco come la legge ripartisce gli obblighi."
keywords:
  - "chi forma lavoratore somministrato sicurezza"
  - "formazione lavoratore distaccato"
  - "formazione sicurezza tirocinante stagista"
  - "obblighi sicurezza somministrazione distacco"
  - "chi paga formazione interinale"
canonical: "https://123formazione.com/guide/somministrato-distaccato-stagista-chi-forma"
licenza: "CC-BY-4.0"
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# Somministrato, distaccato o tirocinante: chi deve formarli sulla sicurezza

> Quando in azienda entra un somministrato, un distaccato o un tirocinante non sempre è chiaro chi debba formarlo: ecco come la legge ripartisce gli obblighi.

*Pubblicato: 2026-06-15 · Aggiornato: 2026-06-15*

## Tre figure “a confine” che generano confusione

Somministrati (interinali), distaccati e tirocinanti hanno una cosa in comune: lavorano in un’azienda diversa da quella che, formalmente, li ha assunti o li ospita a titolo diverso da un normale rapporto di dipendenza. Questa “doppia presenza” fa nascere il dubbio più frequente: chi è responsabile della loro formazione sulla sicurezza, chi sostiene i costi e chi vigila sul rispetto delle regole?

Il D.Lgs. 81/08 affronta esplicitamente queste situazioni, perché il principio cardine è che la tutela segue il lavoratore là dove svolge effettivamente la prestazione. Nessuno deve restare scoperto solo perché il rapporto è “particolare”. Vediamo allora come si ripartiscono gli obblighi nei tre casi, evitando l’errore opposto: pensare che, siccome il rapporto è atipico, la formazione non serva o tocchi a “qualcun altro” indefinito.

## Il principio base: forma chi utilizza il lavoratore

Il filo conduttore comune alle tre figure è che la formazione e l’informazione legate ai rischi concreti del posto di lavoro competono a chi utilizza effettivamente il lavoratore, cioè all’azienda dove la persona opera materialmente. È lì che si trovano gli impianti, le mansioni, i rischi specifici e l’organizzazione delle emergenze che il lavoratore deve conoscere per lavorare in sicurezza.

Questo non cancella ogni obbligo del soggetto “di provenienza”, ma sposta il baricentro della formazione operativa sull’utilizzatore. La logica è coerente con la definizione di lavoratore dell’art. 2: conta l’inserimento nell’organizzazione in cui si presta l’attività. Su questa base si declinano poi le tre situazioni specifiche, ciascuna con qualche regola propria su chi fa cosa.

## Lavoratore somministrato (interinale)

Nella somministrazione il lavoratore è assunto da un’agenzia (somministratore) ma svolge l’attività presso l’azienda utilizzatrice. La normativa prevede una ripartizione: l’informazione e la formazione generale sui rischi connessi all’attività possono essere fornite dal somministratore, mentre l’azienda utilizzatrice è tenuta a garantire la formazione e l’informazione sui rischi specifici delle mansioni effettivamente svolte e ad assicurare l’addestramento all’uso di attrezzature e DPI necessari.

In pratica, l’utilizzatore tratta il somministrato come un proprio lavoratore per quanto riguarda i rischi concreti del posto: deve formarlo sulla mansione, fornirgli i DPI, includerlo nelle procedure di emergenza e nella sorveglianza sanitaria dove prevista. Le parti possono regolare contrattualmente alcuni aspetti, ma non possono lasciare il lavoratore privo di formazione. Per i contesti stagionali e interinali è utile la guida dedicata alla sicurezza dei lavoratori stagionali e interinali.

## Lavoratore distaccato

Nel distacco un datore di lavoro (distaccante) mette temporaneamente un proprio dipendente a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per svolgere una determinata attività. Il D.Lgs. 81/08 prevede che tutti gli obblighi di prevenzione e protezione gravino sul distaccatario, cioè su chi utilizza il lavoratore, fatta eccezione per l’obbligo di informazione e formazione sui rischi tipici delle mansioni per cui il lavoratore è già stato formato, che resta in capo al distaccante.

In sostanza, l’azienda che riceve il distaccato deve garantirgli la sicurezza come a un proprio dipendente: rischi specifici della nuova attività, DPI, emergenze, sorveglianza sanitaria. Il distaccante conserva la responsabilità sulla formazione di base già impartita per le mansioni del lavoratore. Anche qui la chiave è chi utilizza concretamente la persona, perché è lì che il lavoratore è esposto ai rischi reali.

## Tirocinante e stagista

Il tirocinante o stagista rientra a pieno titolo nella definizione di lavoratore dell’art. 2 quando, anche al solo fine di apprendere un mestiere, è inserito nell’organizzazione del soggetto ospitante. Ne consegue che l’azienda (o l’ente) ospitante deve garantirgli la formazione e l’informazione sulla sicurezza, i DPI, l’inserimento nelle procedure di emergenza e la sorveglianza sanitaria dove prevista, esattamente come per un dipendente esposto agli stessi rischi.

Il fatto che il tirocinio non sia un rapporto di lavoro subordinato in senso pieno non riduce le tutele: ai fini della sicurezza il tirocinante va formato in base ai rischi delle attività che svolge. Spesso intervengono anche soggetto promotore e convenzione di tirocinio, che possono definire alcuni aspetti, ma la responsabilità della formazione operativa resta del soggetto presso cui il tirocinante opera. Per inquadrare quando far partire la formazione vedi la guida sulla formazione dei neoassunti.

## Cosa verificare prima di farli entrare in azienda

Per non lasciare buchi, chi accoglie somministrati, distaccati o tirocinanti dovrebbe verificare in anticipo: quale formazione generale è già stata erogata dal soggetto di provenienza, quale formazione e addestramento specifici sulla mansione spettano all’azienda utilizzatrice, la dotazione di DPI, l’inclusione nelle procedure di emergenza e l’eventuale sorveglianza sanitaria. È utile mettere per iscritto chi fa cosa, anche tramite il contratto o la convenzione.

L’errore da evitare è far iniziare l’attività prima di aver chiuso il cerchio della formazione: la responsabilità di chi utilizza il lavoratore non si attenua perché il rapporto è atipico. Su 123Formazione trovi i corsi per lavoratori (formazione generale e specifica), preposti e le abilitazioni alle attrezzature, erogabili anche per inserimenti rapidi, con attestati validi in tutta Italia. Per capire chi è soggetto agli obblighi formativi vedi la guida su chi deve fare la formazione sicurezza obbligatoria.

## Guide correlate

- [Sicurezza per lavoratori stagionali, interinali e somministrati](https://123formazione.com/guide/sicurezza-lavoratori-stagionali-interinali)
- [Formazione dei neoassunti: quando va fatta e di chi è la responsabilità](https://123formazione.com/guide/formazione-neoassunti-quando-farla)
- [Formazione sicurezza obbligatoria: chi deve farla e ogni quanto](https://123formazione.com/guide/formazione-sicurezza-obbligatoria-chi-deve-farla)

## Corsi correlati

- [Formazione Sicurezza Lavoratori — Rischio Basso](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/sicurezza-lavoratori-base)
- [Formazione Preposti](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/preposti)
- [Carrelli Elevatori (Muletti)](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/carrelli-elevatori)
- [Formazione RLS — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza](https://123formazione.com/corsi-sicurezza-lavoro/rls)

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